CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 11 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha assolto l'imputato dal reato di violenza privata di cui al capo b) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in ordine al reato di minaccia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale o di altra norma dalla quale dipende l'applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come l'imputato non apparisse meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto non si ravvisavano elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, tenuto anche conto del profilo personale; si veda pag. 5); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis