CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 settembre 2025
Cassazione n. 40447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione, il Tribunale – pur dando atto che si trattava di condotte omogenee (una rapina consumata e un’altra tentata), commesse a distanza di due giorni l’una dall’altra – ha osservato che, anche avuto riguardo allo stato di tossicodipendenza del condannato all’epoca dei fatti, i reati giudicati fossero piuttosto espressione di una scelta di vita e, comunque, il frutto di un generico programma di attività delittuosa e di decisioni di carattere estemporaneo. 2. Ricorre il condannato, per mezzo del suo difensore, per cassazione e – con un unico motivo – lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente, nel caso di specie, attesa l’omogeneità delle condotte, la loro la sostanziale contiguità temporale e l’identità del luogo di commissione, infine lo stato di tossicodipendenza, sicché – ha osservato – sarebbe «altamente probabile che l’impulso nella commissione dei reati fosse riconducibile alla volontà di procurarsi denaro per acquistare lo stupefacente» (così a p. 4 del ricorso). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 2 settembre 2025, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure prive di pregio e dev’essere respinto. 2. Com’è noto, l’unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a realizzare determinati reati. D’altro canto la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di «disegno», e a non risultare necessaria per l’attenuazione del trattamento sanzionatorio, pone l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico. Ed è in relazione alla unitarietà del fine che la coerenza modale degli episodi e la loro contiguità temporale degli episodi fungono da indizio della assenza di interruzioni o soluzioni di continuità della deliberazione originaria, dell’impossibilità di affermare cioè che gli episodi successivi siano frutto dell’insorgenza di autonome risoluzioni anti doverose. Se, dunque, può escludersi che una programmazione e deliberazione unitaria possa essere desunta sulla sola base dell’analogia dei singoli reati per come in concreto realizzati o dell’unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, nessuno di per sé "indizio necessario", aggiunto ad altro incrementa la possibilità che debba riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli. Soccorre, in materia, il diritto vivente secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). Si è poi chiarito che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). 3. Tanto ricordato, venendo al provvedimento in esame, il Giudice dell’esecuzione – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – non ha trascurato l’omogeneità degli episodi e lo stretto intervallo temporale intercorrente tra gli stessi, ma – con motivazione non manifestamente illogica e in alcun modo avversata nel ricorso – ha evidenziato che i plurimi precedenti del condannato («che commette reati contro il patrimonio senza soluzione di continuità dal 2017») e il suo stato di tossicodipendenza fossero indicativi non già di un’anticipata unitaria deliberazione, quanto piuttosto di una scelta di vita, frutto di deliberazioni criminose svolte «giorno per giorno», così richiamando implicitamente il concetto di estemporaneità delle singole deliberazioni criminose. Tale decisione si pone, dunque, nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui l’unico programma criminoso, «non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). Il giudice dell’esecuzione, dunque, nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 - 01). Quanto, infine, alla censura in punto di omesso vaglio dello status di tossicodipendente del condannato quale elemento unificatore delle condotte, osserva il Collegio come, a buona ragione, il Tribunale non gli abbia attribuito alcuna particolare considerazione. Ciò ha fatto in conformità all’insegnamento di legittimità secondo cui non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato solo genericamente dedotto e che non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche di ufficio, ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.