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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 38009/2022

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la seguente ORDINANZA i J, €\LOCe'n-0 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7842/2021, della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. distaccata di Messina, pronunciata il 26.5.2021 e depositata il 13.9.2021 (controric., p.

I); ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Incaricato per l'esazione [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta ex lege l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], notificava ad [OSCURATO:SOCIETA] cartella di pagamento.

2. La contribuente impugnava l'atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, contestando vizi formali e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] non accoglieva il ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegava appello la contribuente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Messina, rinnovando le proprie censure.

La CTR respingeva l'appello, confermando la decisione di primo grado.

4. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell'appello, [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi ad una pluralità contestazioni.

Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

La controricorrente ha quindi depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente, invero, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che infatti si è costituita mediante controricorso, ma poi la ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte.

Tanto comporta, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso con condanna alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza. (

2. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere circa gli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse.

3.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell'attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità.

La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, per la trattazione innanzi alla sezione tributaria della Corte di ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i J, €\LOCe'n-0 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7842/2021, della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. distaccata di Messina, pronunciata il 26.5.2021 e depositata il 13.9.2021 (controric., p. I); ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Incaricato per l'esazione [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta ex lege l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], notificava ad [OSCURATO:SOCIETA] cartella di pagamento. 2. La contribuente impugnava l'atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, contestando vizi formali e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] non accoglieva il ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegava appello la contribuente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione distaccata di Messina, rinnovando le proprie censure. La CTR respingeva l'appello, confermando la decisione di primo grado. 4. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell'appello, [OSCURATO:SOCIETA], affidandosi ad una pluralità contestazioni. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La controricorrente ha quindi depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente, invero, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che infatti si è costituita mediante controricorso, ma poi la ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte. Tanto comporta, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso con condanna alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza. ( 2. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere circa gli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse. 3.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell'attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, per la trattazione innanzi alla sezione tributaria della Corte di ca
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