CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troGestione [OSCURATO:PERSONA] di Catania, in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inpersona del Ministro rappresentante pro tempore, e Prefettura – UfficioTerritoriale del Governo di Catania, in persona del Prefetto pro tempore,rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato- controricorrenti -nonchéI.[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore- intimato -Numero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regionesiciliana n. 937/2024 depositata in data 11/12/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di alcuni immobili ubicati nel [OSCURATO:PERSONA], contrada Porrazzo, agiva nei confronti del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti, della Prefettura-U.T.G. di Catania, dellaGestione Governativa della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. perl’ottemperanza della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata diCatania, n. 836/2009, confermata in appello con sentenza del C.G.A.R.S. n.948/2010, al fine di ottenere «la restituzione degli immobili interessatidall’occupazione e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché ilpagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento danni, oltre allarivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme via via,annualmente, progressivamente, rivalutate».Il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n.2541/2023, respingeva il ricorso per ottemperanza, ritenendo fondatal’eccezione di prescrizione per decorso del termine decennale dell’actioiudicati.2. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,decidendo sull’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], rilevava, rispetto alleparticelle catastali n. 122, 123 e 126 del foglio di mappa 41, che laprescrizione era stata sì interrotta, a seguito della proposizione dei giudiziconclusisi con le sentenze del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata diCatania, n. 1219/2013 e n. 1232/2013, passate in giudicato, ma che talidecisioni – pronunciate nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti e del [OSCURATO:PERSONA] - avevano respinto sia ladomanda di risarcimento del danno, sia la domanda di restituzione delle areeoccupate, con conseguente identità sia di soggetti che di oggetto, stanteNumero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026l’ontologica e strutturale concordanza di petitum e di causa petendi traquanto già respinto con statuizione passata in giudicato e quanto posto poiin esecuzione.Riteneva che i due giudicati formatisi nel 2013 prevalessero sul precedentegiudicato del 2010 di cui era stata chiesta l’ottemperanza, pronunciato tra lestesse parti, con conseguente rigetto della domanda restitutoria in parte qua.Condivideva, rispetto alla particella n. 203, le conclusioni a cui era giunto ilprimo giudice, dato che la porzione immobiliare non era stata oggetto delgiudizio n.r.g. 1430/2010 (conclusosi con la sentenza del T.A.R. etneo n.816/2023, confermata con sentenza del C.G.A.R.S. n. 635/2024) e l’actioiudicati risultava prescritta per decorso del termine decennale.Osservava, rispetto alla particella n. 257, che il medesimo C.G.A.R.S. si eragià pronunciato con la sentenza n. 635/2024, resa tra le stesse parti di quelgiudizio, con la quale aveva respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ciccia affermando la possibilità per l’Amministrazione di procedereall’acquisizione della particella in discorso ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R.327/2001, con conseguente rigetto della domanda restitutoria.Ricordava il principio di diritto secondo cui, qualora due giudizi tra le stesseparti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia statodefinito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto inordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e didiritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause,formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta neldispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di dirittoaccertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse daquelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.Respingeva, pertanto, l’appello proposto, confermando la sentenzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.,per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 dicembre 2024,Numero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito concontroricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Prefettura -[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Catania e la Gestione governativa dellaL’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ex art.380-bis.1 cod. proc. civ., sollecitando la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA]’unico motivo di ricorso presentato assume che la sentenza impugnatasia «affetta da eccesso di giudicato e/o difetto di potere giurisdizionale,talché merita di essere annullata, ai sensi degli artt. 2, 3, 10, 24, 25, 42, 70,97, 101, 103, 111, comma 8, 113, 134, 137 comma 3, della Costituzione;degli artt. 1, 2, 7, 91 ed 110 del C.P.A.; dell’art. 362 del C.P.C.; degli artt.6, 13 ed 18 della CEDU, nonché dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA]».Il giudicato dominante che definiva la soluzione e la situazione giuridica, infatto e diritto, tra le parti, permeando il rapporto ai fini restitutori, eracostituito – sostiene la ricorrente - dalla sentenza del T.A.R. di Catania n.836/2009, confermata in appello con la sentenza 948/2010, la quale avevaordinato la restituzione dei beni in favore della Ciccia; la sentenza interpartes n. 635/2024, a cui ha fatto riferimento la decisione impugnata, seppurposteriore, non poteva, invece, essere intesa, né poteva dare modo a327/2001, all’acquisizione forzosa dei beni immobili della Ciccia,precludendole il diritto ad ottenerne la restituzione, tenuto conto delrisalente, rilevante e mai prescritto giudicato di tipo restitutorio e del fattoche la norma, applicabile ex nunc e non ex tunc, risultava inutilizzabile alcospetto di un giudicato restitutorio.La decisione impugnata, nel trovare fondamento nella sentenza n. 635/2024in funzione del superamento del giudicato restitutorio iniziale, senza neppureNumero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026discernere le ipotesi in cui l’acquisizione forzosa ex art. 42-bis citato avrebbepotuto o meno avvenire, preclude alla Ciccia il diritto di ottenere larestituzione dei propri beni e, in questo modo, “tracima” – a dire di partericorrente - nei medesimi vizi che caratterizzano la prima decisione, finendoper riproporre l’istituto della cd. “accessione invertita” e ponendosi in nettocontrasto rispetto all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] della CEDU, nellachiave di lettura fornita dalla Corte europea.Il C.G.A.R.S., dunque, non ha tenuto conto dei principi che costituiscono lanatura, il fondamento ed i presupposti esistenziali e costituzionali dell’art.42-bis d.P.R. 327/2001 e, in questo modo, ha travalicato la norma e ne haplasmata esso stesso una nuova, congegnando una regula iuris applicabileal caso concreto e consentendo di fatto alla P.A., attraverso una soluzionepuramente giudiziaria, di trattenere l’immobile illegittimamente appreso.Il motivo è inammissibile.Al pari delle pronunce del Consiglio di Stato, le pronunce del Consigliodi Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sono escluse dal ricorsoper cassazione per violazione di legge, contro di esse essendo deducibili,secondo l’assetto definito dalla Costituzione, i soli motivi inerenti allagiurisdizione.I motivi inerenti alla giurisdizione – in relazione ai quali soltanto è ammessoil sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato odella Corte dei conti – vanno identificati con le ipotesi di difetto assoluto digiurisdizione (che si verifica quando il giudice amministrativo o contabileaffermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alladiscrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneopresupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto dicognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabilequando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione,pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altragiurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto cheNumero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026appartenga ad altri giudici) (Cass., Sez. U., 18722/2024, § 3; nello stessosenso, in precedenza, Cass., Sez. U., 2605/2021, Cass., Sez. U.,30147/2023).Rientrano, pertanto, nell’ambito dei motivi inerenti alla giurisdizione: a)l'invasione della sfera riservata ad altri poteri (esecutivo e legislativo); b)l’invasione della sfera altrui di giurisdizione; c) l’esplicazione da parte delgiudice amministrativo di un sindacato di merito, allorquando la potestasiudicandi comprenda il solo sindacato di legittimità; d) il mancato esercizioda parte del giudice amministrativo o contabile della sua giurisdizione, anchequando derivante dall’erroneo presupposto che la materia non possa formareoggetto di funzione giurisdizionale.L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata allegislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8,Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da luistesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativache non gli compete, non già in relazione all'attività di interpretazione - siapure estensiva o analogica - di una disposizione di legge, posto che eventualierrori ermeneutici, anche se comportanti uno stravolgimento radicale delsenso della norma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del poteregiurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio (Cass., Sez. U.,18722/2024, Cass., Sez. U., 34499/2024).In altri termini, nei confronti delle decisioni del Consiglio di Stato (al pari delConsiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana) e della Corte deiconti, l’esame da parte della Corte di cassazione non si estende al controllodel cattivo esercizio della giurisdizione: non coinvolgendo il limite internodella giurisdizione, il sindacato non può cadere sugli errores in iudicando oin procedendo (Cass., Sez. U., 18722/2024, § 5; si vedano anche Cass., Sez.U., 18539/2023, Cass., Sez. U., 27160/2023).L'eccesso di potere giurisdizionale "per arretramento", denunziabile con ilricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura, invece,Numero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026allorquando il giudice speciale deneghi la propria giurisdizione sulla basedell'erroneo presupposto che la materia, astrattamente considerata, nonpossa formare oggetto della funzione giurisdizionale, mentre non siprospetta in caso di negazione in concreto di tutela, determinata dall'erratainterpretazione di norme sostanziali o processuali, dal momento che, in taleipotesi, la censura non investe la sussistenza o i limiti esterni del poteregiurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio (Cass., Sez. U.,28461/2025, Cass., Sez. U., 30605/2024).Nel caso in esame, il motivo di ricorso contesta la decisione impugnata nellaparte in cui la stessa ha constatato l’avvenuta formazione di un giudicatoesterno fra le stesse parti che non solo affermava la possibilità di procedereall’acquisizione della particella n. 257 ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R.327/2001, ma rigettava pure la domanda restitutoria che [OSCURATO:PERSONA] poi fatto valere nel giudizio di ottemperanza.Una simile contestazione, nell’appuntarsi in particolare sull’inapplicabilitàdell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 in presenza di un giudicato restitutorio, nonconsidera, in primo luogo, che il C.G.A.R.S. non ha fatto alcuna applicazionedi tale norma, ma si è limitato a prendere atto di un precedente giudicatoformatosi fra le parti, ritenendo che lo stesso avesse portata preclusiva delladomanda restitutoria riproposta, nel medesimo contenuto, in sede di giudiziodi ottemperanza, e finisce per criticare non la decisione impugnata, ma quellaoramai passata in giudicato a cui il giudice di appello ha fatto riferimento.Peraltro – e soprattutto -, la censura, nel ravvisare un error in iudicando ein procedendo all’interno della decisione impugnata, non riguarda ilsuperamento di un limite esterno della giurisdizione e, perciò, esula dalsindacato di questa Corte.Infatti, l’ipotesi di sconfinamento del giudice nella sfera legislativa è ipotesieccezionale, in quanto – dovendosi postulare che il giudice applichi, non lanorma esistente, ma una norma da lui creata – potrebbe ipotizzarsi solo acondizione di poter distinguere un'attività di produzione normativaNumero registro generale 11632/2025Numero sezionale 290/2026Numero di raccolta generale 24109/2026Data pubblicazione 27/07/2026inammissibilmente esercitata dal giudice da un’attività interpretativa, laquale, in realtà, non ha una funzione meramente meccanicistica, ma sisostanzia in un'opera creativa della volontà della legge nel caso concreto(cfr. Cass., Sez. U., 18722/2024, § 5; nello stesso senso Cass., Sez. U.,24175/2004, Cass., Sez. U., 2068/2011, Cass., Sez. U., 22784/2012).Nel caso di specie il C.G.A.R.S. non ha svolto alcuna attività di creazionenormativa, né ha stravolto le norme di riferimento, ma, ben diversamente,si è limitato a un’attività di ricognizione e interpretazione delle statuizionivenutesi a formare nel tempo fra le medesime parti, al fine di ordinare ilrapporto fra loro nel rispetto della regola del giudicato e non incorrere inalcun bis in idem.Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alrimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.800,00oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili dellaCorte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] f.f.[OSCURATO:PERSONA]