CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di Appello di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] Constantin propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia, in data 12 gennaio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in data 12 luglio 2019, ha condannato il ricorrente alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione impugnata jin relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 438, comma 6 -bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la richiesta di giudizio abbreviato precluda ogni questione sulla competenza territoriale. Secondo la difesa la predetta norma si pone contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost. con conseguente violazione del principio di uguaglianza; la scelta di esser giudicato con il rito abbreviato priva, infatti, l'imputato della facoltà di riproporre in appello la questione di incompetenza rigettata in sede di udienza preliminare e impedisce all'imputato di esser giudicato dal giudice naturale. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il reato più grave contestato è quello descritto alla lettera A) del capo di imputazione, reato consumatosi in Voghera il 26/09/2916, di conseguenza il Tribunale di Milano è territorialmente competente in quanto il delitto più grave è stato commesso nella provincia di Pavia ed essendo tale reato di competenza della Procura distrettuale ex art. 51 comma 3 quinquies cod. proc. pen. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b.) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 615 quater, 617 quater e 640 ter cod. pen. Secondo il ricorrente la motivazione è carente in quanto non svolge alcuna analisi in ordine alle singole fattispecie delittuose contestate; in particolare l'[OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere alcuna condotta attiva né ha fornito alcun contributo causalmente o moralmente rilevante; il ricorrente non aveva le capacità tecniche per porre in essere l'attività di falsificazione e l'accesso abusivo ai sistemi informatici. 5. Il ricorrente lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b.) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 bis, 132, 133 ed 81, comma 1, cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 6. Il ricorrente lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lett. b.) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'illecita provenienza della somma di denaro pari a 10.170,00 euro, oggetto di sequestro ed alla conseguente confisca.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. Il ricorso è meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di analoga doglianza, manifestamente infondata avanzata innanzi ai giudici di primo e secondo grado. I giudici di merito hanno correttamente motivato in ordine alla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente. In particolare, entrambe le sentenze hanno escluso, con motivazione logica ed esaustiva, che l'art. 438, comma 6-bis cod. pen. violi i principi di ragionevolezza, uguaglianza e corretta determinazione del giudice naturale. Tale condivisibile affermazione trova fondamento nella ragionevolezza della scelta del legislatore di collegare il giudizio abbreviato alla libera determinazione dell'imputato di rinunciare ad eccepire le questioni di competenza, questioni che comunque l'imputato può avanzare in momento antecedente alla presentazione dell'istanza di ammissione al rito premiale con conseguente piena esplicazione del diritto di difesa. Del tutto inconferente il richiamo del ricorrente al principio costituzionale di precostituzione per legge del giudice naturale; essendo proprio la legge processuale, nell'ottica appena descritta, a determinare specificamente quale giudice naturale del procedimento quello al quale l'imputato stesso chiede di celebrare il giudizio con il rito abbreviato.4. Con il secondo motivo di ricorso viene riproposta la questione di competenza territoriale già affrontata e dichiarata inammissibile dalla Corte di appello. I giudici di merito hanno correttamente applicato l'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato «preclude ogni questione sulla competenza per territorio del giudice», dovendosi ritenere prevalente l'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilità di discutere della competenza territoriale lungo l'arco del processo (vedi sul punto sentenze Corte Costituzionale n. 349 del 2000, n. 130 del 1995, n. 521 del 1991). La richiesta di rito abbreviato ricomprende, infatti, un'implicita rinuncia alla proposizione di eccezioni in tema di competenza, nella consapevole accettazione di una procedura che non contempla tale proponibilità (Sez. 6, n. 45868 del 03/11/2011, Cirfera, Rv. 250989 — 01). 5. Il terzo motivo di ricorso, non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). La Corte territoriale, con motivazione logica e conforme ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente indicato, con motivazione logica, esaustiva e congrua con le risultanze processuali, la pluralità di elementi idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, statuizione fondata su un compendio probatorio univoco ed affidabile e sulla mancata prospettazione di valide alternative storico-fattuali. I giudici di appello, con gli argomenti logicamente esposti in motivazione, hanno chiarito come le dichiarazione auto ed etero accusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere intrinsecamente credibili, hanno trovato riscontro esterno in elementi logico-fattuali emersi nel corso del dibattimento (rapporti di conoscenza e frequentazioni tra il ricorrente ed il complice [OSCURATO:PERSONA], desumibili dai servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, rinvenimento nella disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA] di una pen drive contenente 7 fototessere ritraenti il complice PASCALI Alfonso,L apposte su documenti di identità utilizzati per attivare undici carte postepay intestate a soggetti diversi dal PASCALI, sequestro della somma di euro 11.170,00 detenuta dal ricorrente senza alcuna lecita giustificazione). Nel caso di specie, peraltro, la struttura motivazionale della sentenza impugnata si salda in modo logico e coerente con quella precedente così da formare un unico complessivo corpo argomentativo; le due decisioni di merito concordano, infatti, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. La replica contenuta nel ricorso si limita, ad ignorare gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, contro l'evidenza della loro sussistenza] nonché ad insistere in una generica interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 6. Anche il quarto motivo di ricorso è generico e reiterativo. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dal giudice di merito. La Corte territoriale ha logicamente motivato in ordine alla congruità della pena, contenuta, peraltro nei minimi edittali della pena detentiva, stante l'entità del profitto, l'assenza di condotte riparatorie, la sopravvenuta irreperibilità del ricorrente, la particolare professionalità criminale e la spiccata pericolosità sociale dell'[OSCURATO:PERSONA]. La replica contenuta nel ricorso si limita, infatti, a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalla sentenza. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità e pertanto insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso di specie» giudici di appello hanno correttamente fondato la loro decisione sulla mancanza di elementi di segno positivo e sulla capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali che gravano l'[OSCURATO:PERSONA] con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. 7. Il quinto motivo di ricorso è generico e reiterativo. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e congrua con le risultanze processuali, ha correttamente indicato gli elementi da cui desumere, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la provenienza delittuosa della somma confiscata (contiguità temporale tra rinvenimento della somma nella disponibilità del ricorrente ed effettuazione dei bonifici da parte delle persone offese dei reati rubricati; mancata prospettazione da parte del ricorrente di una attendibile provenienza lecita del denaro sequestrato). La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di portare con sé i proventi di un bar gestito dalla figlia in Romania per sfiducia nei confronti dei coinquilini, non avendo potuto versare il denaro su un conto corrente bancario; affermazione che, oltre ad esser priva di alcun riscontro esterno, si pone in contrasto logico con il rinvenimento di una carta di credito nella disponibilità del ricorrente. I giudici di appello hanno, inoltre, fatto corretto uso del principio di diritto elaborato da questa Corte di Cassazione secondo cui in caso di confisca diretta non è necessaria la prova della derivazione diretta tra somma in sequestro e reato rubricato (vedi Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01: «La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione»). 8. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.9. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa