CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 12534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 24 maggio 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto con strappo di un apparecchio telefonico mobile, fatto commesso in Cosenza il 7 marzo 2021. 1.1. E' dedotto il vizio di motivazione, rilevandosi che l'applicazione che aveva consentito alla parte offesa la localizzazione dell'apparecchio telefonico sottrattole e, quindi, il recupero dello stesso ad opera della polizia giudiziaria, aveva impedito lo spossessamento del bene, posto che tramite il detto dispositivo la titolare del bene aveva esercitato su di esso una vigilanza continuativa, di modo il furto contestato non si era integrato o, al più, era configurabile solo nella forma tentata. 2. Con requisitoria in data 18 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero per il suo rigetto. 3. Con memoria in data 27 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale ha motivato la conferma della statuizione di primo grado in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, nei termini di furto con strappo consumato, evidenziando come «la vittima non disponesse di strumenti tali da poter seguire i movimenti del telefono a partire dal momento stesso della sua sottrazione, avendo dovuto far ricorso, al fine di localizzarlo, al cellulare di altra persona» (cfr. pag. 2, penultimo capoverso della sentenza impugnata). Donde, ha escluso che potesse essere utilmente invocato, in riferimento alla fattispecie concreta, l'approdo del diritto vivente secondo cui deve escludersi il requisito dell'impossessamento nel caso in cui la sottrazione venga osservata in tempo reale e il bene sottratto venga recuperato nell'immediatezza, senza mai uscire dalla sfera di controllo del titolare, essendo rimasto acclarato che «per tutto il tempo intercorso tra la funzionalità di geolocalizzazione e il ritrovamento, il bene [l'apparecchio telefonico] è uscito definitivamente dalla sfera di controllo materiale della titolare ed è passato in quella piena ed esclusiva dell'autore della sottrazione (dileguatosi dopo lo "strappo", e solo in un secondo momento rintracciato e perquisito dalla polizia in altro luogo e a distanza di un apprezzabile lasso di tempo)». Ne viene che la deduzione difensiva, protesa ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di un elemento strutturale del delitto contestato ovvero la sua derubricazione in furto tentato, è generica perché non attinge la ratio decidendi della statuizione avversata. 2. Il motivo medesimo è, comunque, manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/1/2014, Rv. 259536; conf. Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Rv. 268471). In ragione del medesimo principio, è stato affermato che integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta (Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Rv. 273817). 3. S'impone, dunque, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a fav