CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto, sia pure limitatamente alla sentenza indicata sub 2), la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze di fatto ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati per cui Tudisco è stato condannato con la predetta sentenza e quelli oggetto delle sentenze indicate, nell'istanza originaria, con i nn. 1), 3) e 4) (circostanze costituite, sostanzialmente, dalla rilevantissima distanza temporale tra le relative condotte, addirittura superiore ai 10 anni); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, peraltro fondate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia inaccessibili a questa Corte di legittimità e che esse si limitino, sostanzialmente, a riproporre profili che la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), sicché le argomentazioni difensive si connotano, in conclusione, in termini essenzialmente rivalutativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così