CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
briela Elizabeth nata a (ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2025 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA] E., ritenuta responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-sexies e 2 bis cod. strada, fatto commesso il 16 marzo 2019; rilevato che la ricorrente ha articolato il seguente motivo di doglianza: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; considerato che la prospettazione, del tutto generica nella sua formulazione, trova evidente smentita alla luce dell'applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando. Il reato, infatti, è stato commesso il 16/3/2019, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2019. Assume decis;vo rilievo che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (ud. 12 dicembre 2024), n. 20989, precedute da informazione provvisoria, hanno stabilito che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 27 novembre 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Tale legge, come è noto, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. proc. pen, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per i! deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen, per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (18 luglio 2025), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, dovendo computarsi, fra il primo ed il secondo grado, il periodo di sospensione previsto dalla disposizione sopra richiamata; ritenuto che Corte costituzionale n. 38 del 2026 ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata in relazione alla medesima normativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna deliiricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M