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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 20030/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e depositando una nota, e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di [OSCURATO:PERSONA], richiesta con mandato di arresto europeo al fine della esecuzione della pena di quattro anni di reclusione per il reato di peculato.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 2 della

I. n. 69 del 2005.

A seguito di richiesta di informazioni sulle condizioni della detenzione del ricorrente in Romania, sono state fornite notizie che fanno ritenere la violazione degli standard fissati dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente dovrà scontare un periodo di quarantena di 21 giorni per poi essere trasferito presumibilmente ad Aiud in regime chiuso e solo in caso di buona condotta in un carcere con regime semi-aperto.

La Corte di appello ha ritenuto soddisfacenti le informazioni lacunose ed incerte fornite dalle autorità rumene e ha comunque travisato il dato dello spazio di almeno 3 mq. disponibile per ogni detenuto (non rinvenibile agli atti, mentre dalla piantina fornita in altro caso dalle autorità rumene si può desumere uno dato inferiore, limitato al solo spazio del letto) e non ha tenuto conto della documentazione difensiva che attestava l'inidoneità del carcere di Aiud al rispetto dei suddetti standard (si produce in questa sede documentazione del 2022 che conferma il suddetto status).

3. La difesa ha depositato prima dell'udienza una memoria per illustrare il motivo di ricorso e segnalare le carenze delle informazioni fornite con riferimento ad altri aspetti del trattamento carcerario, così da far ritenere non superata la presunzione relativa alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU.

In sede di udienza la difesa ha altresì depositato una nota, con la quale, oltre a ribadire i vizi della sentenza impugnata, ha allegato documentazione (Rapporto del maggio 2021 del CPT relativo alla visita alle carceri della Romania), che verrebbe a confermare il perdurare delle criticità del sistema carcerario rumeno.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

2. La legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, non solo ha circoscritto i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna alle ipotesi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.), escludendo il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rv. 282911), ma soprattutto ha eliminato la possibilità di impugnare "nel merito" la decisione della Corte di appello sulla consegna dell'interessato.

La nozione di "violazione di legge" è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo che in essa possano rientrare i vizi logici della motivazione (da denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Ebbene, il ricorrente non rimprovera alla Corte di appello di avere disapplicato o fatto erronea applicazione di un determinato principio di legge o di uno specifico parametro normativo, bensì di avere assunto determinazioni, asseritannente erronee - secondo il ricorrente - sulla base del documento trasmesso dalle autorità dello Stato di emissione e di altra documentazione prodotta.

Quel che è sufficiente rilevare è che la Corte di appello ha effettuato l'indagine mirata già delineata da questa Corte sin dalla sentenza Barbu (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni complementari necessarie per verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo "astratto" di violazione dell'art. 3 CEDU) e sulla base di esse - delle quali è tenuta a prendere atto senza pretendere garanzie di sorta su loro rispetto (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Rv. 269211) - ha motivatamente escluso il siffatto rischio.

Sulla base dei dati esposti in motivazione, non emergono vizi qualificabili come violazione di legge, avendo la Corte di appello indicato le informazioni fornite dalle autorità rumene sul trattamento carcerario, tra le quali quella dello spazio disponibile al ricorrente di "almeno 3 mq.".La Corte territoriale ha inoltre osservato che la documentazione fornita dalla difesa si riferiva agli anni 2016 e 2017, mentre dalle indicazioni emergenti dal Piano di azione 2020-2025 presentato dalla Romania al Consiglio d'Europa risultavano conseguite graduali migliorie strutturali degli istituti penitenziari.

Non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede di merito possa condurre a differenti esiti (in tal senso, espressamente Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, cit; Sez. 6, n. 11028 del 24/03/2022).

3. Sulla base di quanto premesso risultano anche inammissibili le produzioni documentali effettuate in questa sede dal ricorrente che mirano in definitiva a rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Corte di appello (che in ogni caso non doveva investire l'intero sistema carcerario rumeno, ma soltanto lo specifico trattamento riservato al ricorrente).

Né possono essere avanzate altre critiche al provvedimento impugnato (ovvero quelle contenute nella memoria presentata in questa sede il 16 maggio 2022), fuoriuscendo le stesse dai limiti del devoluto del ricorso principale e comunque essendo travolte dall'inammissibilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e depositando una nota, e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna alle autorità giudiziarie rumene di [OSCURATO:PERSONA], richiesta con mandato di arresto europeo al fine della esecuzione della pena di quattro anni di reclusione per il reato di peculato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 2 della I. n. 69 del 2005. A seguito di richiesta di informazioni sulle condizioni della detenzione del ricorrente in Romania, sono state fornite notizie che fanno ritenere la violazione degli standard fissati dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente dovrà scontare un periodo di quarantena di 21 giorni per poi essere trasferito presumibilmente ad Aiud in regime chiuso e solo in caso di buona condotta in un carcere con regime semi-aperto. La Corte di appello ha ritenuto soddisfacenti le informazioni lacunose ed incerte fornite dalle autorità rumene e ha comunque travisato il dato dello spazio di almeno 3 mq. disponibile per ogni detenuto (non rinvenibile agli atti, mentre dalla piantina fornita in altro caso dalle autorità rumene si può desumere uno dato inferiore, limitato al solo spazio del letto) e non ha tenuto conto della documentazione difensiva che attestava l'inidoneità del carcere di Aiud al rispetto dei suddetti standard (si produce in questa sede documentazione del 2022 che conferma il suddetto status). 3. La difesa ha depositato prima dell'udienza una memoria per illustrare il motivo di ricorso e segnalare le carenze delle informazioni fornite con riferimento ad altri aspetti del trattamento carcerario, così da far ritenere non superata la presunzione relativa alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU. In sede di udienza la difesa ha altresì depositato una nota, con la quale, oltre a ribadire i vizi della sentenza impugnata, ha allegato documentazione (Rapporto del maggio 2021 del CPT relativo alla visita alle carceri della Romania), che verrebbe a confermare il perdurare delle criticità del sistema carcerario rumeno.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2. La legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a) del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, non solo ha circoscritto i motivi del ricorso in cassazione avverso il provvedimento che decide sulla consegna alle ipotesi di difetto di giurisdizione e di violazione di legge (art. 606, lett. a, b, c, cod. proc. pen.), escludendo il vizio di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rv. 282911), ma soprattutto ha eliminato la possibilità di impugnare "nel merito" la decisione della Corte di appello sulla consegna dell'interessato. La nozione di "violazione di legge" è stata da tempo fissata dalla giurisprudenza di legittimità, escludendo che in essa possano rientrare i vizi logici della motivazione (da denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Ebbene, il ricorrente non rimprovera alla Corte di appello di avere disapplicato o fatto erronea applicazione di un determinato principio di legge o di uno specifico parametro normativo, bensì di avere assunto determinazioni, asseritannente erronee - secondo il ricorrente - sulla base del documento trasmesso dalle autorità dello Stato di emissione e di altra documentazione prodotta. Quel che è sufficiente rilevare è che la Corte di appello ha effettuato l'indagine mirata già delineata da questa Corte sin dalla sentenza Barbu (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Rv. 267296), acquisendo dallo Stato emittente le informazioni complementari necessarie per verificare le condizioni "individualizzate" circa il trattamento penale cui concretamente il consegnando sarà sottoposto (non rilevando invero il mero pericolo "astratto" di violazione dell'art. 3 CEDU) e sulla base di esse - delle quali è tenuta a prendere atto senza pretendere garanzie di sorta su loro rispetto (Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Rv. 269211) - ha motivatamente escluso il siffatto rischio. Sulla base dei dati esposti in motivazione, non emergono vizi qualificabili come violazione di legge, avendo la Corte di appello indicato le informazioni fornite dalle autorità rumene sul trattamento carcerario, tra le quali quella dello spazio disponibile al ricorrente di "almeno 3 mq.".La Corte territoriale ha inoltre osservato che la documentazione fornita dalla difesa si riferiva agli anni 2016 e 2017, mentre dalle indicazioni emergenti dal Piano di azione 2020-2025 presentato dalla Romania al Consiglio d'Europa risultavano conseguite graduali migliorie strutturali degli istituti penitenziari. Non spetta a questa Corte verificare la tenuta logica di questa valutazione, né tantomeno riesaminare la documentazione in atti per stabilire se il controllo effettuato in sede di merito possa condurre a differenti esiti (in tal senso, espressamente Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, cit; Sez. 6, n. 11028 del 24/03/2022). 3. Sulla base di quanto premesso risultano anche inammissibili le produzioni documentali effettuate in questa sede dal ricorrente che mirano in definitiva a rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Corte di appello (che in ogni caso non doveva investire l'intero sistema carcerario rumeno, ma soltanto lo specifico trattamento riservato al ricorrente). Né possono essere avanzate altre critiche al provvedimento impugnato (ovvero quelle contenute nella memoria presentata in questa sede il 16 maggio 2022), fuoriuscendo le stesse dai limiti del devoluto del ricorso principale e comunque essendo travolte dall'inammissibilità di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge
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