CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5797/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1438/2014 depositata il14/07/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La contribuente impugnava l’atto di irrogazione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997, concernente l’utilizzo indebito in compensazione di un credito Iva. La sanzione era giustificata dalla mancata presentazione dell’istanza di cui all’art. 8, co. 2 e 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 (cd. “modello TR”), con conseguente illegittima utilizzazione del meccanismo compensativo. La CTP di Siena accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR della Toscana rigettava il susseguente appello erariale evidenziando che “il modello TR ha valore meramente informativo”, rilevando che “il suo mancato invio non ha prodotto pregiudizio all’attività di controllo”, soggiungendo, infine, la” violazione commessa dalla società contribuente è meramente formale”. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è affidato ad un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 8, co. 2 e 3, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR, pur dando atto della circostanza pacifica della mancata presentazione, da parte della società contribuente dell’istanza di compensazione di cui all’art. 3 d.P.R. n. 542 del 1999, ritenuto illegittima l’irrogazione della sanzione posto che l’omissione di una comunicazione meramente “informativa” non sarebbe stata idonea a concretizzare alcun pregiudizio per l’attività di controllo. Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass. n. 28734 del 2017 cit.) ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema d'IVA, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2" (v. anche Cass. n. 11270 del 2022). La previsione contenuta nel D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, commi 2 e 3, disciplina le modalità per richiedere il rimborso del credito IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, ovvero, in alternativa, la compensazione. La questione prospettata con il motivo di ricorso in esame attiene alla corretta interpretazione della previsione normativa richiamata, in particolare riguarda la natura condizionante, ai fini dell'ottenimento del rimborso ovvero del corretto esercizio della compensazione, dell'istanza in essa prevista. Sul punto, questa Corte ha affermato (Cass. n. 33102 del 2019; Cass. n. 28734 del 2017 cit.) che, in tema d'IVA, l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d'imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poiché comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficitdi cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Ed invero, la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, integra un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile, comunque, di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2. Ciò comporta, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR che la violazione non è formale, ma sostanziale, in quanto incidente sul versamento (Cass. n. 28938 del 2020) e che la condotta è sanzionabile secondo quanto previsto dall'art. 13, cit., poiché si traduce in un mancato versamento dell'imposta. Preme, inoltre, precisare che quanto rilevato vale sin dal momento dell'introduzione di tale adempimento con il D.P.R. n. 435 del 2001 ed ancora prima della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento con il D.P.R. n. 126 del 2003, attesa la funzione della dichiarazione, strumentale a controlli di tipo sostanziale. La sentenza del giudice del gravame non è dunque conforme alla suddetta linea interpretativa, sicchéil motivo di ricorso in esame è fondato. In ultima analisi, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza d’appello e il rinvio della causa per un nuovo esame alla CTR della Toscana, che procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Toscana in diversa composizione. Così