Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 29/1987
ECLI:IT:COST:1987:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Il 13 marzo 1986 [OSCURATO:PERSONA] ed altri, documentata la
propria qualità di elettori, dichiaravano nella Cancelleria della
Corte di cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per
la richiesta di referendum popolare abrogativo degli artt. 25, 26 e
27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenenti norme sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, così come
risultanti dalle successive modifiche e integrazioni della legge
stessa.
L'annuncio di tale iniziativa è stato pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 61 del 14 marzo 1986.
In data 9 luglio 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la
detta Cancelleria i fogli con oltre 700.000 sottoscrizioni,
accompagnati dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, verificate con esito positivo la regolarità delle
richieste e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si
riferiscono, con ordinanza del 13 dicembre 1986 ha dichiarato
legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:
"Volete voi l'abrogazione degli artt. 25, 26 e 27 della legge 24
marzo 1958, n. 195, recante: "Norme sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura" così come risultanti dalle successive
modificazioni e integrazioni della legge stessa?".
L'ordinanza è stata comunicata alla Corte costituzionale il 16
dicembre 1986 e notificata ai sensi dell'art. 13 della legge 25
maggio 1970, n. 352.
2. - Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione della
suddetta ordinanza dell'Ufficio centrale, fissava il giorno 14
gennaio 1987 per la deliberazione in camera di consiglio circa
l'ammissibilità del referendum e nominava relatore il Giudice
costituzionale [OSCURATO:PERSONA].
Il decreto di fissazione veniva regolarmente comunicato.
In data 8 gennaio 1987 i presentatori della richiesta di
referendum, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo
comma, della citata legge n. 352 del 1970, hanno depositato una
memoria nella quale si svolgono varie argomentazioni a sostegno della
richiesta, deducendo in particolare l'univocità del quesito
referendario proposto, nonché la sua omogeneità, in quanto si
assume che le singole disposizioni che ne formano oggetto debbano
considerarsi indipendenti e tali che la cancellazione della prima di
esse comporti necessariamente la soppressione o quanto meno la
modifica delle successive.
La memoria inoltre, pur riconoscendo l'appartenenza della legge n.
195 nel suo complesso alla categoria delle leggi a contenuto
costituzionalmente vincolato, nega tuttavia tale carattere, così
come quello di norme costituzionalmente necessarie, alle specifiche
disposizioni sottoposte a referendum, in quanto l'abolizione delle
stesse non comporterebbe - secondo i promotori - la paralisi del
C.S.M., trattandosi di norme comunque destinate ad operare alla
scadenza del Consiglio in carica ed al momento del suo rinnovo,
oltretutto non imminente.
[OSCURATO:PERSONA], invece, non si avvaleva della facoltà di intervento
nel giudizio di ammissibilità.
Proseguendo nel duplice orientamento della propria giurisprudenza,
delineato nella sentenza 2 febbraio 1978, n. 16, secondo il quale, in
sede di giudizio di ammissibilità di referendum abrogativo, a) "il
popolo stesso dev'esser garantito nell'esercizio del suo potere
sovrano" e b) devono essere individuati "i valori di ordine
costituzionale, riferibili alle strutture ad ai temi delle richieste
referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là
della lettera dell'art. 75 secondo comma Cost.", la Corte svolge le
considerazioni che seguono.
1. - La natura del referendum abrogativo nel nostro sistema
costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso
rango della legge ordinaria. Come il legislatore rappresentativo
ispira e coordina la sua volontà ad un oggetto puntuale, così la
volontà popolare deve poter ispirarsi ad una ratio altrettanto
puntuale. Il quesito referendario è dotato di siffatta ratio quando
in esso sia incorportata l'evidenza del fine intrinseco all'atto
abrogativo. Dinanzi ad una norma elettorale la pura e semplice
proposta di cancellazione, insuscettiva di indicazioni desumibili da
meri riferimenti al sistema, non è di per sé teleologicamente
significativa. L'ampia gamma di sistemi elettorali, la loro
modulazione e ibridazione, impedisce che si instauri l'alternativa
tra l'oggetto di cui si vuole l'eliminazione e il suo contrario.
L'assenza di manifesta e chiara alternativa impedisce che il voto
dei cittadini si renda con quella consapevolezza nella scelta, che è
irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano di legiferazione
popolare negativa.
2. - Nella specie si propone di caducare norme elettorali
contenute nella legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, organo la
cui composizione elettiva è esplicitamente disposta dall'art. 104
della Costituzione.
Il nesso di strumentalità tra gli artt. 25, 26 e 27 della legge
suddetta e il carattere elettivo dell'organo è di tutta evidenza.
Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non
possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di
paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia
di costante operatività, l'organo, a composizione elettiva
formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non
può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle
norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali
norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme
esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che
solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere.
Il referendum popolare abrogativo si palesa nella specie strumento
insufficiente, in quanto idoneo a produrre un mero effetto ablatorio
sine ratione.
3. - Ostano dunque alla sottoposizione del tema in esame al voto
popolare due concorrenti ragioni: l'una attinente alla consapevolezza
del voto, in assenza di una evidente finalità intrinseca al quesito;
l'altra derivante dalla indefettibilità della dotazione di norme
elettorali per gli organi la cui composizione elettiva è
espressamente prevista dalla Costituzione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
respinge la richiesta di referendum abrogativo degli artt. 25, 26, 27
della legge 24 marzo 1958, n. 195 ("Norme sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura"), iscritta al n. 36 del
registro referendum, nei termini indicati in epigrafe, dichiarata
legittima con ordinanza del 13 dicembre 1986 dall'Ufficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE