CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22674-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 2757/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / Ric. 2021 n. 22674 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha respinto l'appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso originario proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] spa avverso un avviso di accertamento catastale in rettifica delle rendita indicata dalla società con procedura docfa con riguardo ad un immobile a destinazione industriale in Roma; 2. la società resiste con controricorso; 3. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria; considerato che: 1. è pregiudiziale ed assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso. 1.1 La sentenza impugnata, pubblicata in data 27 maggio 2021, è stata notificata dalla società vittoriosa, a mezzo P.E.C., alla Agenzia delle Entrate, in data 4 giugno 2021. La data della notifica risulta dalla "attestazione" sottoscritta dal direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA], protocollo 47888 in data 11 novembre 2010, agli atti. 1.2. Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli arti:. 325, comma 2, e 326 c.p.c. è scaduto il 3 settembre 2021. 1.3. La notifica del ricorso per cassazione risulta essere stata effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 6 settembre 2021 come da relata di notifica in calce al ricorso. 2. Il ricorso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile. 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in C 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 5, in data 27 aprile 2022, mediante collegamento da remot 0-ErSit t jeb [OSCURATO:PERSONA]