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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40814/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - nt ha concluso chiedendo iGLQAM4A.z.ti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Imperia, in data 23 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1, d.

Igs. n. 286 del 1998, per aver trasportato nel territorio nazionale, nella qualità di conducente della vettura di proprietà del concorrente nel reato, due sedicenti fratelli, provenienti dalla Francia, cittadini extracomunitari, privi di titoli per l'ingresso, al fine di procurare loro l'ingresso illegale nel territorio dello Stato. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme previste a pena di nullità con riferimento all'art. 503 cod. proc. pen.

Il giudice di primo grado aveva posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni dello stesso imputato, rese in sede di interrogatorio, svolto sulla base di domande poste soltanto dal giudice, senza che fosse stato dato modo alla difesa di formularne di proprie, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.

La dedotta nullità era stata eccepita con l'atto di appello e la Corte territoriale aveva reputato la denunciata violazione quale mera irregolarità.

Sul punto si osserva che la lesione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost. e quello del contraddittorio e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. non può mai costituire mera irregolarità.

Nel caso di specie, secondo la difesa, non si sarebbe soltanto invertito l'ordine delle parti nell'assunzione dell'interrogatorio ma non sarebbe stata concessa alla difesa la possibilità di esaminare l'imputato, come risulterebbe dal verbale allegato.

In particolare, si rileva che il giudice ha condotto personalmente l'interrogatorio senza dare la parola alla difesa, avendo all'esito chiesto alle parti soltanto di concludere ed anzi, negando detta possibilità, a fronte della richiesta della difesa di intervenire.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Si rileva che la motivazione, nella parte in cui risponde al motivo di appello prospettato, in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, indica la tesi difensiva come "menzognera", senza considerare che, nel giudizio abbreviato, resta, comunque, in capo all'accusa l'onere di fornire elementi a carico e non spetta all'imputato dare prova della sua innocenza.

La Corte territoriale, peraltro, sosterrebbe la falsità della versione difensiva in base a mere affermazioni apodittiche.

Si riporta la tesi difensiva che, comunque, ha reso l'imputato (titolarità da parte di suo padre dell'agenzia di viaggi cui il proprietario della vettura, coimputato, si sarebbe rivolto per l'acquisto di biglietti, non trovati, per portare i due fratelli in Italia da Barcellona, persone che avevano titolo per entrare in Italia o che comunque erano stati così indicati dal proprietario della vettura), sostenendo che la motivazione dei giudici di merito che reputano non credibile detta versione, per la mancata esibizione dei permessi di soggiorno da parte dei due trasportati, sarebbe priva di valore.

Si contesta, altresì, la ricostruzione resa dai trasportati, indicati come soggetti che avevano interesse a mentire.

In definitiva, si sostiene l'assenza di elemento soggettivo in capo all'imputato, venuto a conoscenza della mancanza di documenti da parte dei cittadini stranieri solo a seguito dello svolto controllo. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche indicando che la incensuratezza non è sufficiente alla concessione del beneficio, mentre non si sarebbe tenuto conto della richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, come condotta processuale da valutare positivamente.

Si sottolinea, poi, l'assenza di elementi negativi, quali la mancanza di sequestri, la mancanza di concreta utilità tratta dal trasporto. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in mancanza di richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che il procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato cd. secco, mentre è stata respinta la richiesta che era stata avanzata al giudice di primo grado, di abbreviato condizionato all'escussione del coimputato, in quanto ritenuta non necessaria ai fini della decisione.

In ogni caso, risulta che, nell'udienza del 23 luglio 2020, si è proceduto ad interrogatorio dell'imputato su richiesta.

Orbene si osserva che il rito abbreviato celebrato nella specie, risulta introdotto a seguito di giudizio direttissimo, nel corso del quale l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Dunque, le regole che presiedono lo svolgimento dell'interrogatorio sono quelle fissate per l'udienza preliminare, ai sensi degli artt. 421, comma 2, quindi dovendo tenersi conto della previsione di cui agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.

Si tratta, in definitiva, di interrogatorio da espletare con esame incrociato, diretto dalle parti, ai sensi degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen., solo su richiesta delle parti medesime, richiesta che non risulta avanzata nella specie, come emerge dal verbale che allega la difesa in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.

Infatti, l'esame del verbale trascrittivo allegato fa emergere che nessuna parte aveva chiesto che si procedesse con l'esame incrociato e che, nel corso dell'interrogatorio una sola volta il difensore era intervenuto mentre il giudice stava formulando le sue domande ed era stato tacitato, pur senza nulla aggiungere, proporre o dedurre all'esito delle domande del giudice.

Quindi, correttamente, il giudice ha proceduto all'interrogatorio di persona, utilizzando le forme di cui agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. come risulta a pag. 5 e ss. del verbale stenotipico, dovendosi escludere ogni violazione del diritto di difesa e della previsione di cui all'art. 503 cod. proc. pen. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile.

Si tratta di censura che è integralmente versata in fatto, oltre che reiterativa di quella devoluta con corrispondente motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e completa, sebbene non particolarmente diffusa, anche in relazione alla carenza di buona fede.

Sotto il primo profilo, dunque, si devolve un esame non consentito a questa Corte in sede di legittimità richiedendosi, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione (Sez.

U, (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226).

Sotto il secondo profilo il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo sui passaggi decisivi della motivazione, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello (v. pag. 2), che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa e gli elementi costitutivi della correlata affermazione di responsabilità, osservando che la tesi dalla difesa prospettata non trovava alcun sostegno nel contenuto degli atti processuali, ritenuti logicamente dimostrativi, per contro, di una assoluta carenza di giustificazioni al trasporto, della consapevolezza, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, della mancanza di documenti da parte dei due cittadini extracomunitari che l'imputato aveva trasportato.

Tanto, indicando con ragionamento non manifestamente illogico, come fosse poco credibile che questi, dopo averli mostrati all'imputato, si fossero disfatti inspiegabilmente durante il viaggio dei documenti, così determinando l'arresto non solo dell'imputato ma anche della persona che era stata indicata da loro stessi come il proprio fratello.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

La censura attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il quale può essere correttamente motivato in considerazione dell'assenza di elementi positivi.

Né deve essere preso in esame, dal giudice di merito, qualsiasi elemento sottoposto al vaglio con l'atto di appello, avendo dato conto di quelli ritenuti di consistenza preponderante ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche ed ai fini della scelta della misura della pena (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi purché sia comunque formulato un giudizio di disvalore della personalità). 3.Segue a quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PAKISTAN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - nt ha concluso chiedendo iGLQAM4A.z.ti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Imperia, in data 23 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 1, d. Igs. n. 286 del 1998, per aver trasportato nel territorio nazionale, nella qualità di conducente della vettura di proprietà del concorrente nel reato, due sedicenti fratelli, provenienti dalla Francia, cittadini extracomunitari, privi di titoli per l'ingresso, al fine di procurare loro l'ingresso illegale nel territorio dello Stato. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando tre vizi, di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di norme previste a pena di nullità con riferimento all'art. 503 cod. proc. pen. Il giudice di primo grado aveva posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni dello stesso imputato, rese in sede di interrogatorio, svolto sulla base di domande poste soltanto dal giudice, senza che fosse stato dato modo alla difesa di formularne di proprie, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. La dedotta nullità era stata eccepita con l'atto di appello e la Corte territoriale aveva reputato la denunciata violazione quale mera irregolarità. Sul punto si osserva che la lesione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 Cost. e quello del contraddittorio e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. non può mai costituire mera irregolarità. Nel caso di specie, secondo la difesa, non si sarebbe soltanto invertito l'ordine delle parti nell'assunzione dell'interrogatorio ma non sarebbe stata concessa alla difesa la possibilità di esaminare l'imputato, come risulterebbe dal verbale allegato. In particolare, si rileva che il giudice ha condotto personalmente l'interrogatorio senza dare la parola alla difesa, avendo all'esito chiesto alle parti soltanto di concludere ed anzi, negando detta possibilità, a fronte della richiesta della difesa di intervenire. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si rileva che la motivazione, nella parte in cui risponde al motivo di appello prospettato, in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, indica la tesi difensiva come "menzognera", senza considerare che, nel giudizio abbreviato, resta, comunque, in capo all'accusa l'onere di fornire elementi a carico e non spetta all'imputato dare prova della sua innocenza. La Corte territoriale, peraltro, sosterrebbe la falsità della versione difensiva in base a mere affermazioni apodittiche. Si riporta la tesi difensiva che, comunque, ha reso l'imputato (titolarità da parte di suo padre dell'agenzia di viaggi cui il proprietario della vettura, coimputato, si sarebbe rivolto per l'acquisto di biglietti, non trovati, per portare i due fratelli in Italia da Barcellona, persone che avevano titolo per entrare in Italia o che comunque erano stati così indicati dal proprietario della vettura), sostenendo che la motivazione dei giudici di merito che reputano non credibile detta versione, per la mancata esibizione dei permessi di soggiorno da parte dei due trasportati, sarebbe priva di valore. Si contesta, altresì, la ricostruzione resa dai trasportati, indicati come soggetti che avevano interesse a mentire. In definitiva, si sostiene l'assenza di elemento soggettivo in capo all'imputato, venuto a conoscenza della mancanza di documenti da parte dei cittadini stranieri solo a seguito dello svolto controllo. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche indicando che la incensuratezza non è sufficiente alla concessione del beneficio, mentre non si sarebbe tenuto conto della richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, come condotta processuale da valutare positivamente. Si sottolinea, poi, l'assenza di elementi negativi, quali la mancanza di sequestri, la mancanza di concreta utilità tratta dal trasporto. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Guerra, ha fatto pervenire requisitoria scritta, in mancanza di richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.Va premesso che il procedimento è stato definito nelle forme del rito abbreviato cd. secco, mentre è stata respinta la richiesta che era stata avanzata al giudice di primo grado, di abbreviato condizionato all'escussione del coimputato, in quanto ritenuta non necessaria ai fini della decisione. In ogni caso, risulta che, nell'udienza del 23 luglio 2020, si è proceduto ad interrogatorio dell'imputato su richiesta. Orbene si osserva che il rito abbreviato celebrato nella specie, risulta introdotto a seguito di giudizio direttissimo, nel corso del quale l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Dunque, le regole che presiedono lo svolgimento dell'interrogatorio sono quelle fissate per l'udienza preliminare, ai sensi degli artt. 421, comma 2, quindi dovendo tenersi conto della previsione di cui agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. Si tratta, in definitiva, di interrogatorio da espletare con esame incrociato, diretto dalle parti, ai sensi degli artt. 498 e 499 cod. proc. pen., solo su richiesta delle parti medesime, richiesta che non risulta avanzata nella specie, come emerge dal verbale che allega la difesa in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, l'esame del verbale trascrittivo allegato fa emergere che nessuna parte aveva chiesto che si procedesse con l'esame incrociato e che, nel corso dell'interrogatorio una sola volta il difensore era intervenuto mentre il giudice stava formulando le sue domande ed era stato tacitato, pur senza nulla aggiungere, proporre o dedurre all'esito delle domande del giudice. Quindi, correttamente, il giudice ha proceduto all'interrogatorio di persona, utilizzando le forme di cui agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. come risulta a pag. 5 e ss. del verbale stenotipico, dovendosi escludere ogni violazione del diritto di difesa e della previsione di cui all'art. 503 cod. proc. pen. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile. Si tratta di censura che è integralmente versata in fatto, oltre che reiterativa di quella devoluta con corrispondente motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione non manifestamente illogica e completa, sebbene non particolarmente diffusa, anche in relazione alla carenza di buona fede. Sotto il primo profilo, dunque, si devolve un esame non consentito a questa Corte in sede di legittimità richiedendosi, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione (Sez. U, (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226). Sotto il secondo profilo il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu ocu/i percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo sui passaggi decisivi della motivazione, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello (v. pag. 2), che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa e gli elementi costitutivi della correlata affermazione di responsabilità, osservando che la tesi dalla difesa prospettata non trovava alcun sostegno nel contenuto degli atti processuali, ritenuti logicamente dimostrativi, per contro, di una assoluta carenza di giustificazioni al trasporto, della consapevolezza, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, della mancanza di documenti da parte dei due cittadini extracomunitari che l'imputato aveva trasportato. Tanto, indicando con ragionamento non manifestamente illogico, come fosse poco credibile che questi, dopo averli mostrati all'imputato, si fossero disfatti inspiegabilmente durante il viaggio dei documenti, così determinando l'arresto non solo dell'imputato ma anche della persona che era stata indicata da loro stessi come il proprio fratello. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. La censura attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il quale può essere correttamente motivato in considerazione dell'assenza di elementi positivi. Né deve essere preso in esame, dal giudice di merito, qualsiasi elemento sottoposto al vaglio con l'atto di appello, avendo dato conto di quelli ritenuti di consistenza preponderante ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche ed ai fini della scelta della misura della pena (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi purché sia comunque formulato un giudizio di disvalore della personalità). 3.Segue a quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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