CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 maggio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due, giorni quindici di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, e di euro 800,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: l'erroneo riconoscimento della sua responsabilità penale, per mancato idoneo accertamento del suo stato di ebbrezza; l'omessa applicazione della riduzione di pena prevista per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con 2la prima doglianza, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine all'integrazione del reato contestatogli (cfr. pp. 2 e ss.). 2.2. Parimenti priva di pregio è, poi, la seconda doglianza, dovendo essere osservato come la motivazione resa dal G.U.P. (cfr. p. 4) ben rappresenti e giustifichi le ragioni per cui ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62 -bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dic P.Q.MI 2026 Ftift?_.5.2.W13