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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19527/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inamnnissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 27/01/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato: a) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, avendola ritenuta capo e promotrice di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti all'interno della stazione ferroviaria Centrale di Milano (capo 1); b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno, avendoli ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 81, 110, 479, in relazione all'art. 476 cod. pen. per avere attestato falsamente, prima nel verbale di arresto e poi nella relativa annotazione di p.g., del 18/03/2015 (capo 4) e del 20/04/2015 (capo 5) di avere eseguito congiuntamente l'arresto di due persone resesi responsabili di un furto con destrezza, laddove tale attività era stata posta in essere dal solo Tropeano.

2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorse per cassazione, affidati ai seguenti motivi.

3. Il ricorso proposto nell'interesse della Sejdic.

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, lamentando la mancata individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, posto che, nel caso di specie, difettava qualunque programma criminoso e la volontà dei singoli di aderirvi.

3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondate sull'esistenza di condanne successive alla presunta commissione del reato.

4. I ricorsi proposti nell'interesse del Melella (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e del Tropeano (ricorsi congiunti degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Mezzanotte)

4.1. Il primo motivo dei ricorsi sviluppa censure nella sostanza sovrapponibili, che giustificano una trattazione congiunta.

Si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 e all'art. 49 cod. pen., sottolineando: a) che il verbale di arresto, nella parte ricostruttiva della condotta attribuita agli arrestati, è autentico, con la conseguenza che la falsità non esplica effetti sulla funzione probatoria del documento; b) che il bene giuridico protetto è rappresentato dalla verità dell'operazione posta in essere; c) che i vantaggi in termini di carriera perseguiti avrebbero, al più, potuto rilevare in sede disciplinare; d) che illegittimamente i giudici avevano lasciato influire sulla decisione il fatto che i due ricorrenti fossero stati destinatari di altra condanna, non ancora definitiva, per fatti diversi.4.2.

Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'udienza di discussione, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Considerato in diritto Il ricorso proposto nell'interesse della Sejdic

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Il ricorso non si confronta in alcun modo con le puntuali considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alle fonti di prova raccolte e alla loro idoneità a dimostrare la vastità dell'organizzazione, il rispetto di rigide regole e di un preciso sistema gerarchico, la circolazione delle informazioni utili per la migliore esecuzione dei delitti rientranti nel programma criminoso del sodalizio e, per quanto rileva nel presente procedimento, il ruolo apicale della ricorrente.

2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

Va, infatti, ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Per il resto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (che ha valorizzato la gravità del reato posto in essere, l'intensità dell'attività svolta in forma associativa, i precedenti penali) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

I ricorsi proposti nell'interesse del Melella e del Tropeano

3. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile per manifesta infondatezza.

Premesso che, ai fini che qui rilevano, non può essere esaminata la sorte di un coimputato e la ragioni per le quali è stato assolto, occorre considerare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 - dep. 15/02/2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01).

In particolare, si è osservato, facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen.: a) che deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd.

"inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf.

Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); b) che il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non si riflette sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936).

In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplichino effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).

Da tali indicazioni si traggono dati valutativi di rilievo per la ricostruzione del significato che la giurisprudenza attribuisce all'offensività giuridica delle falsità (che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione: Sez.

U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855 - 01).

Ora, senza indugiare su tale profilo della mono- o pluri-offensività dei falsi, si può concordare su un dato di base: che l'offensività deve certamente essere calibrata in relazione all'incidenza che la condotta assume rispetto alla specifica funzione che il documento assolve.

In tale contesto, il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici è, come peraltro avvertono i ricorrenti, proprio l'efficacia probatoria del documento che dà atto di un'operazione di polizia compiuta.

E, tuttavia, del tutto erroneamente si pretende di escludere da tale ambito i protagonisti dell'operazione ossia coloro che dichiarano di essere intervenuti e che attestano di essere gli autori della stessa e di avere posto in essere le attività documentate.

La funzione probatoria dell'atto è, infatti, anche legata all'identità di coloro che dichiarano di avere partecipato all'attività documentata.

4. Il secondo motivo è inammissibile, poiché anche in questo caso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), alla luce di quanto rilevato supra sub 2.

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inamnnissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 27/01/2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato: a) [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, avendola ritenuta capo e promotrice di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti all'interno della stazione ferroviaria Centrale di Milano (capo 1); b) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno, avendoli ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 81, 110, 479, in relazione all'art. 476 cod. pen. per avere attestato falsamente, prima nel verbale di arresto e poi nella relativa annotazione di p.g., del 18/03/2015 (capo 4) e del 20/04/2015 (capo 5) di avere eseguito congiuntamente l'arresto di due persone resesi responsabili di un furto con destrezza, laddove tale attività era stata posta in essere dal solo Tropeano. 2. Nell'interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorse per cassazione, affidati ai seguenti motivi. 3. Il ricorso proposto nell'interesse della Sejdic. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputata, lamentando la mancata individuazione degli elementi costitutivi del reato associativo, posto che, nel caso di specie, difettava qualunque programma criminoso e la volontà dei singoli di aderirvi. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondate sull'esistenza di condanne successive alla presunta commissione del reato. 4. I ricorsi proposti nell'interesse del Melella (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e del Tropeano (ricorsi congiunti degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Mezzanotte) 4.1. Il primo motivo dei ricorsi sviluppa censure nella sostanza sovrapponibili, che giustificano una trattazione congiunta. Si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 e all'art. 49 cod. pen., sottolineando: a) che il verbale di arresto, nella parte ricostruttiva della condotta attribuita agli arrestati, è autentico, con la conseguenza che la falsità non esplica effetti sulla funzione probatoria del documento; b) che il bene giuridico protetto è rappresentato dalla verità dell'operazione posta in essere; c) che i vantaggi in termini di carriera perseguiti avrebbero, al più, potuto rilevare in sede disciplinare; d) che illegittimamente i giudici avevano lasciato influire sulla decisione il fatto che i due ricorrenti fossero stati destinatari di altra condanna, non ancora definitiva, per fatti diversi.4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'udienza di discussione, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto Il ricorso proposto nell'interesse della Sejdic 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Il ricorso non si confronta in alcun modo con le puntuali considerazioni dedicate dalla sentenza impugnata alle fonti di prova raccolte e alla loro idoneità a dimostrare la vastità dell'organizzazione, il rispetto di rigide regole e di un preciso sistema gerarchico, la circolazione delle informazioni utili per la migliore esecuzione dei delitti rientranti nel programma criminoso del sodalizio e, per quanto rileva nel presente procedimento, il ruolo apicale della ricorrente. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile. Va, infatti, ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Per il resto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (che ha valorizzato la gravità del reato posto in essere, l'intensità dell'attività svolta in forma associativa, i precedenti penali) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). I ricorsi proposti nell'interesse del Melella e del Tropeano 3. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che, ai fini che qui rilevano, non può essere esaminata la sorte di un coimputato e la ragioni per le quali è stato assolto, occorre considerare che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 - dep. 15/02/2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01). In particolare, si è osservato, facendo applicazione dell'art. 49 cod. pen.: a) che deve distinguersi «l'inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso "grossolano", nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall'inesistenza dell'oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. "inutile", nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013 - 21/01/2014, Ventriglia, Rv. 258946 - 01, che richiama Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132; conf. Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01); b) che il secondo concetto è stato sviluppato, ritenendosi sussistere il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non si riflette sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell'uso, effettivo o potenziale, dell'oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplichino effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395). Da tali indicazioni si traggono dati valutativi di rilievo per la ricostruzione del significato che la giurisprudenza attribuisce all'offensività giuridica delle falsità (che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione: Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855 - 01). Ora, senza indugiare su tale profilo della mono- o pluri-offensività dei falsi, si può concordare su un dato di base: che l'offensività deve certamente essere calibrata in relazione all'incidenza che la condotta assume rispetto alla specifica funzione che il documento assolve. In tale contesto, il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici è, come peraltro avvertono i ricorrenti, proprio l'efficacia probatoria del documento che dà atto di un'operazione di polizia compiuta. E, tuttavia, del tutto erroneamente si pretende di escludere da tale ambito i protagonisti dell'operazione ossia coloro che dichiarano di essere intervenuti e che attestano di essere gli autori della stessa e di avere posto in essere le attività documentate. La funzione probatoria dell'atto è, infatti, anche legata all'identità di coloro che dichiarano di avere partecipato all'attività documentata. 4. Il secondo motivo è inammissibile, poiché anche in questo caso la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), alla luce di quanto rilevato supra sub 2. 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
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