CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 39584/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 09/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo cdd. pen.. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza per avere la Corte ritenuto sufficienti elementi meramente indiziari alla base dell'affermazione di colpevolezza del prevenuto in assenza di asserito riscontro probatorio, è inammissibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibiii in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva solamente in un apprezzamentodifatto(cfr.Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud.,dep. 27/02/2 007, Rv. 236540 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non confrontandosi con la pertinente motivazione della Corte di appello che, a pag. 9 della sentenza impugnata, ha dato contodelle ragioni per cui ha ritenuto di condividere il giudizio di equivalenza compiuto dal giudice di primo grado tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, in ragione dell'entità e gravità del reato, nonché della pericolosità sociale del reo, desunta dalla sua personalità e dai numerosi precedenti penali specifici; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/