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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 31883/2025

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NZA sul ricorso iscritto al n. 6121/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorsodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro pagina MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., PREFETTURA di PALERMO, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12 -resistente - Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo emess a il 18/2/2025 , comunicatail 21/2/2025, nel procedimento n. 22550/2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1)La ricorre nte, cittadina della [OSCURATO:PERSONA], è giunta in Italia nel 2001,quando si è stabilita in Italia insieme al marito, sig. [OSCURATO:PERSONA].

Durante la lunga permanenza in Italia, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa, ha acquistato la proprietà di un’immobile ad uso abitativo dove vive assieme al marito ed è sempre stata titolare di regolare permesso di soggiorno.

In data 11.10.2024 la Questura di Palermo ha notificato alla ricorrente il decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti Ue di lungo periodo, motivato dall’assenza dal territorio nazionale per oltre 12 mesi nell’ultimo quinquennio dal dicembre 2019 al 07.04.2023.

In pari data la Questura di Palermo ha notificato il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo e il decreto di sottoposizione alle misure alternative al trattenimento. pagina Con ricorso 8/11/2024 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento del decreto di espulsione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di tutti gli atti consequenziali.

Con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Palermo ha respinto l’opposizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione, rilevando, tra l’altro, che l’atto espulsivo illustra chiaramente la condizione giuridica della ricorrente e l’assenza delle condizionidi l egge per l’espulsione con concessione del termine per la partenza volontaria ai sensi dell’art. 13, commi 4, 5, 5.1 d.lgs. 286/98, e che, nell’effettuare il bilanciamento tra l’unità familiare, che è un diritto fondamentale riconosciuto etutelato dall’ordinamento italiano, e la mancanza delle condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno, non può trovare prevalenza la tutela della famiglia. 2)Con ricorso del 21/5/2025 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ordinanza del GDP di Palermoproponendo 2 motivi di ricorso .

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA] 1)Primo motivo di impugnazione (Violazione di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 13 comma 2 bis e 30 D. Lgs. n. 286/1998, 5 direttiva 2008/115/CE e 8 CEDU.

Violazione del divieto di espulsione e del diritto all’unità familiare) 1.1) La ricorrente afferma d i vivere in Italia dal 2001 assieme al marito, CHI Xiaoyu, entrambi regolarmente soggiornanti, che essa in passato ha svolto attività lavorativa, mentre ad oggi percepisce una pensione dalla [OSCURATO:PERSONA], e che il marito, invece, lavora come guida turistica. pagina Riferisce altresì che in data 25.07.2017 ha acquistato la proprietà di un bene immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Carini, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, dove ancora oggi vive assieme al marito, come si evince dal contratto di compravendita prodotto in primo grado.

Sostiene che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, essa si sia radicata nel tessuto sociale italiano unitamente al proprio nucleo familiare, a tal punto da avere diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 d.lgs.286/1998, e censura il provvedimento del GDP impugnato per violazionedegli artt. 13 comma 2 bis e 30 D. Lgs. n. 286/1998, 5 direttiva 2008/115/CE e 8 CEDU, perché, nell’effettuare il bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’assenza d el le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, il GDP ha negato prevalenza alla tutela della famiglia, rilevando l’assenzadi figli.

La ricorrente contestail provvedimento impugnato perché avrebbe stravolto il concetto di unità familiare, ancorandolo esclusivamente alla presenzadi figli.

La ricorrente contesta il provvedimento i mpu gnato anche laddove, nell’effettuareil b il anciamento s ud detto, viene detto che non è provato il reddito stabile delmarito.

Sostiene che il Giudice di prime cure ha omesso la valutazione di tutte le fatture per gli anni 2022-2023 depositate unitamente al ricorso introduttivo. 1.2) Il motivo è fondato.

L’art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98 prevede: “ Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a e b nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, ai sensidell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale pagina nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ l’art. 13, co. 2 bis , d.lgs. 286/1998, nello stabilire che nell’adozione di un decreto di espulsione si debba tener conto dellanatura e dell’effettività dei vincoli familiari dello straniero, tende bensì a salvaguardare il diritto alla vita familiare di quest’ultimo, manon senso assoluto, dovendo essere operato un adeguato bilanciamento con interessi pubblici eventualmente configgenti” (Cass. civ. n. 8882/219 , Cass. civ. n. 27697/2018; Cass. civ. n. 17298 del 26/06/2025).

E comunque si precisa che “occorre valutare adeguatamente la situazione familiare dell'interessato ai fini della legittimità del decreto di espulsione (nella specie, sia il Giudice che aveva emesso l'ordinanza impugnata sia la Prefettura non avevano tenuto conto in modo sufficiente della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente)” (Cass. civ., sez.

I, n. 8099 del 26/3/2024). [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha effettivamente operato il bilanciamento tra la tutela dei vincoli familiari della ricorrente e le condizioni che hanno impedito il rinnovo del permesso di soggiorno (assenza dal territorio nazionale per un determinato periododi tempo).

Tuttavia, ha violato la legge laddove ha interpretato la nozione di diritto all’unità familiare secondo una accezione che non appare ricompresa nelle espressioni legislativee diversamente da come è delineato dalla giurisprudenza.

In particolare, l’art. 13 co. 2 bis d.lgs. 286/98 parla di “vincoli familiari dello straniero”; l’art. 5, co. 5, d.lgs. 286/98 fa riferimento alla “natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato”; l’art. 8 CEDUgarantisce il “ diritto al rispetto della vita privata e familiare”.

E nessuna di queste espressioni legislative appare autorizzare una limitazione del riconoscimento del diritto al rispetto dell’unità familiare alla sola ipotesi in cui nel nucleo familiare siano ricompresi dei figli. pagina E infatti questa Corte ha più volte sottolineato che “In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della CEDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie” (Cass. Civ., sez.

I, n. 9755 del 14/4/2025; Cass. civ., sez.I, n. 9789 del 14/4/2025; Cass. civ., sez.

I, n. 14167 del 23/5/2023; Cass. civ., sez.

I, n. 23957 del 2/10/2018).

Ildritto all’unità familiare è dunque tutelato caso per caso, senza distinzioni , gradazioni o gerarchie tra le tipologie di v in coli familiari e con estensione anche alla rilevanza dei vincoli solo sociali (purch é , naturalmente si tratti di vincoli indispensabili perl’esplicazione della vita del richiedente).

Nello stesso senso la Corte ha altresì affermato che “Nei giudizi relativi alla legittimità dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 e in conformità ai principi dell'art. 8 della CEDU, è necessario valutare non solo il formale status di individuo libero o coniugato, ma soprattutto l'esistenza di una comunità di vita effettiva e concreta, significativa di legami familiari e affettivi rilevanti ai sensi di dette disposizioni.

Nel giudicare la possibilità di espellere uno straniero, il giudice non deve limitarsi a considerare la presenza di un atto formale di matrimonio, ma deve verificare l'effettiva comunanza di vita affettiva e materiale, compresi i reciproci supporti, anche economici, esistenti tra lo straniero e i legami familiari nel territorio nazionale.

Tale valutazione va compiuta pagina indipendentemente dalla formalizzazione delle relazioni familiari attraverso il matrimonio… La rilevanza dei vincoli familiari si estende oltre le relazioni formali ai legami affettivi, sociali e di convivenza.

Tali considerazioni sono fondamentali per determinare se lo straniero abbia radicato la propria vita in Italia in modo tale da rendere illegittimo l'atto di espulsione” (Cass. civ., sez.

I, n. 31675 del 9/12/2024).

Pertanto, il provvedimento impugnato va cassato , perch é deve essere effettuatoun nuovo bilanciamento degli interessi in gioco, facendo riferimento ad un concetto più ampio di legami familiari rispetto a quello utilizzato dal Giudice di Pace.

Si enunciail seguente principio di diritto: “É errata in diritto la motivazione del Giudice di Pace che, nel convalidare l’espulsione dello straniero, ritenga insussistente il diritto all’unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il maritoresidente in Italia sia senza figli , ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli”. 2) Secondo motivo di impugnazione ( Violazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 13 commi 4-5-5.1.

D. Lgs. n. 286/1998.

Errata valutazione dei presupposti per la concessione di un termine per la partenza volontaria).

La ricorrente contesta che, nel corso del procedimento di primo grado , contrariamente a quanto previsto dall’art. 13 co . 5.1 d.lgs. 286/98 ( “ Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.

In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del c.4.”) detta informativa non le sia stata garantita, essendole stato esclusivamente notificato il provvedimento di espulsione senza informazione sullafacoltà di chiedere un termine per la partenza pagina volontaria (a ll’atto di costituzione e risposta della Prefettura di Palermo del 18.12.2024è allegato esclusivamente il decreto di espulsione e la proposta per l’emissione del citato provvedimento espulsivo da parte della Questura di Palermo; in tale nota, la P.A. si limita a riportare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata adeguatamente informata circa la facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria ex art. 13 comma 5.1. d.lgs. 286/1998, ma nessun verbale di presa visione delle già menzionate schede informative plurilingue o dichiarazione di avere ricevuto l’informativa, sottoscritto dalla ricorrente, risulta agli atti).

La ricorrente censura il provvedimento impugnato ( che ha ritenuto dimostrato che la ricorrente non avesse chiesto espressamente la concessione del termine per la partenza volontaria, nonostante fosse stat a messa nelle condizioni di potere esercitare tale scelta ), r ilevando la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in virtù di una motivazione lacunosa e carente sotto il profilo della logicità e soprattutto dell’accertamento probatorio.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento nel merito dell’impugnazione. 3) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo , assorbito il secondo.

L’ordinanzaimpugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo , assorbito il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Palermo, in p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 6121/2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorsodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro pagina MINISTERO DELL’INTERNO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t., PREFETTURA di PALERMO, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12 -resistente - Avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo emess a il 18/2/2025 , comunicatail 21/2/2025, nel procedimento n. 22550/2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1)La ricorre nte, cittadina della [OSCURATO:PERSONA], è giunta in Italia nel 2001,quando si è stabilita in Italia insieme al marito, sig. [OSCURATO:PERSONA]. Durante la lunga permanenza in Italia, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività lavorativa, ha acquistato la proprietà di un’immobile ad uso abitativo dove vive assieme al marito ed è sempre stata titolare di regolare permesso di soggiorno. In data 11.10.2024 la Questura di Palermo ha notificato alla ricorrente il decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti Ue di lungo periodo, motivato dall’assenza dal territorio nazionale per oltre 12 mesi nell’ultimo quinquennio dal dicembre 2019 al 07.04.2023. In pari data la Questura di Palermo ha notificato il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo e il decreto di sottoposizione alle misure alternative al trattenimento. pagina Con ricorso 8/11/2024 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento del decreto di espulsione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di tutti gli atti consequenziali. Con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Palermo ha respinto l’opposizione ex art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione, rilevando, tra l’altro, che l’atto espulsivo illustra chiaramente la condizione giuridica della ricorrente e l’assenza delle condizionidi l egge per l’espulsione con concessione del termine per la partenza volontaria ai sensi dell’art. 13, commi 4, 5, 5.1 d.lgs. 286/98, e che, nell’effettuare il bilanciamento tra l’unità familiare, che è un diritto fondamentale riconosciuto etutelato dall’ordinamento italiano, e la mancanza delle condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno, non può trovare prevalenza la tutela della famiglia. 2)Con ricorso del 21/5/2025 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ordinanza del GDP di Palermoproponendo 2 motivi di ricorso . Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fissata. [OSCURATO:PERSONA] 1)Primo motivo di impugnazione (Violazione di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 13 comma 2 bis e 30 D. Lgs. n. 286/1998, 5 direttiva 2008/115/CE e 8 CEDU. Violazione del divieto di espulsione e del diritto all’unità familiare) 1.1) La ricorrente afferma d i vivere in Italia dal 2001 assieme al marito, CHI Xiaoyu, entrambi regolarmente soggiornanti, che essa in passato ha svolto attività lavorativa, mentre ad oggi percepisce una pensione dalla [OSCURATO:PERSONA], e che il marito, invece, lavora come guida turistica. pagina Riferisce altresì che in data 25.07.2017 ha acquistato la proprietà di un bene immobile ad uso abitativo, sito nel Comune di Carini, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, dove ancora oggi vive assieme al marito, come si evince dal contratto di compravendita prodotto in primo grado. Sostiene che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, essa si sia radicata nel tessuto sociale italiano unitamente al proprio nucleo familiare, a tal punto da avere diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 d.lgs.286/1998, e censura il provvedimento del GDP impugnato per violazionedegli artt. 13 comma 2 bis e 30 D. Lgs. n. 286/1998, 5 direttiva 2008/115/CE e 8 CEDU, perché, nell’effettuare il bilanciamento tra il diritto all’unità familiare e l’assenza d el le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, il GDP ha negato prevalenza alla tutela della famiglia, rilevando l’assenzadi figli. La ricorrente contestail provvedimento impugnato perché avrebbe stravolto il concetto di unità familiare, ancorandolo esclusivamente alla presenzadi figli. La ricorrente contesta il provvedimento i mpu gnato anche laddove, nell’effettuareil b il anciamento s ud detto, viene detto che non è provato il reddito stabile delmarito. Sostiene che il Giudice di prime cure ha omesso la valutazione di tutte le fatture per gli anni 2022-2023 depositate unitamente al ricorso introduttivo. 1.2) Il motivo è fondato. L’art. 13, co. 2 bis, d.lgs. 286/98 prevede: “ Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a e b nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, ai sensidell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale pagina nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ l’art. 13, co. 2 bis , d.lgs. 286/1998, nello stabilire che nell’adozione di un decreto di espulsione si debba tener conto dellanatura e dell’effettività dei vincoli familiari dello straniero, tende bensì a salvaguardare il diritto alla vita familiare di quest’ultimo, manon senso assoluto, dovendo essere operato un adeguato bilanciamento con interessi pubblici eventualmente configgenti” (Cass. civ. n. 8882/219 , Cass. civ. n. 27697/2018; Cass. civ. n. 17298 del 26/06/2025). E comunque si precisa che “occorre valutare adeguatamente la situazione familiare dell'interessato ai fini della legittimità del decreto di espulsione (nella specie, sia il Giudice che aveva emesso l'ordinanza impugnata sia la Prefettura non avevano tenuto conto in modo sufficiente della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente)” (Cass. civ., sez. I, n. 8099 del 26/3/2024). [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha effettivamente operato il bilanciamento tra la tutela dei vincoli familiari della ricorrente e le condizioni che hanno impedito il rinnovo del permesso di soggiorno (assenza dal territorio nazionale per un determinato periododi tempo). Tuttavia, ha violato la legge laddove ha interpretato la nozione di diritto all’unità familiare secondo una accezione che non appare ricompresa nelle espressioni legislativee diversamente da come è delineato dalla giurisprudenza. In particolare, l’art. 13 co. 2 bis d.lgs. 286/98 parla di “vincoli familiari dello straniero”; l’art. 5, co. 5, d.lgs. 286/98 fa riferimento alla “natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato”; l’art. 8 CEDUgarantisce il “ diritto al rispetto della vita privata e familiare”. E nessuna di queste espressioni legislative appare autorizzare una limitazione del riconoscimento del diritto al rispetto dell’unità familiare alla sola ipotesi in cui nel nucleo familiare siano ricompresi dei figli. pagina E infatti questa Corte ha più volte sottolineato che “In tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della CEDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie” (Cass. Civ., sez. I, n. 9755 del 14/4/2025; Cass. civ., sez.I, n. 9789 del 14/4/2025; Cass. civ., sez. I, n. 14167 del 23/5/2023; Cass. civ., sez. I, n. 23957 del 2/10/2018). Ildritto all’unità familiare è dunque tutelato caso per caso, senza distinzioni , gradazioni o gerarchie tra le tipologie di v in coli familiari e con estensione anche alla rilevanza dei vincoli solo sociali (purch é , naturalmente si tratti di vincoli indispensabili perl’esplicazione della vita del richiedente). Nello stesso senso la Corte ha altresì affermato che “Nei giudizi relativi alla legittimità dell'espulsione dello straniero, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 e in conformità ai principi dell'art. 8 della CEDU, è necessario valutare non solo il formale status di individuo libero o coniugato, ma soprattutto l'esistenza di una comunità di vita effettiva e concreta, significativa di legami familiari e affettivi rilevanti ai sensi di dette disposizioni. Nel giudicare la possibilità di espellere uno straniero, il giudice non deve limitarsi a considerare la presenza di un atto formale di matrimonio, ma deve verificare l'effettiva comunanza di vita affettiva e materiale, compresi i reciproci supporti, anche economici, esistenti tra lo straniero e i legami familiari nel territorio nazionale. Tale valutazione va compiuta pagina indipendentemente dalla formalizzazione delle relazioni familiari attraverso il matrimonio… La rilevanza dei vincoli familiari si estende oltre le relazioni formali ai legami affettivi, sociali e di convivenza. Tali considerazioni sono fondamentali per determinare se lo straniero abbia radicato la propria vita in Italia in modo tale da rendere illegittimo l'atto di espulsione” (Cass. civ., sez. I, n. 31675 del 9/12/2024). Pertanto, il provvedimento impugnato va cassato , perch é deve essere effettuatoun nuovo bilanciamento degli interessi in gioco, facendo riferimento ad un concetto più ampio di legami familiari rispetto a quello utilizzato dal Giudice di Pace. Si enunciail seguente principio di diritto: “É errata in diritto la motivazione del Giudice di Pace che, nel convalidare l’espulsione dello straniero, ritenga insussistente il diritto all’unità familiare per il solo fatto che il nucleo creato con il maritoresidente in Italia sia senza figli , ciò in quanto famiglia è altresì quella tra marito e moglie, anche se il matrimonio non sia stato seguito dalla nascita di figli”. 2) Secondo motivo di impugnazione ( Violazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 13 commi 4-5-5.1. D. Lgs. n. 286/1998. Errata valutazione dei presupposti per la concessione di un termine per la partenza volontaria). La ricorrente contesta che, nel corso del procedimento di primo grado , contrariamente a quanto previsto dall’art. 13 co . 5.1 d.lgs. 286/98 ( “ Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del c.4.”) detta informativa non le sia stata garantita, essendole stato esclusivamente notificato il provvedimento di espulsione senza informazione sullafacoltà di chiedere un termine per la partenza pagina volontaria (a ll’atto di costituzione e risposta della Prefettura di Palermo del 18.12.2024è allegato esclusivamente il decreto di espulsione e la proposta per l’emissione del citato provvedimento espulsivo da parte della Questura di Palermo; in tale nota, la P.A. si limita a riportare che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è stata adeguatamente informata circa la facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria ex art. 13 comma 5.1. d.lgs. 286/1998, ma nessun verbale di presa visione delle già menzionate schede informative plurilingue o dichiarazione di avere ricevuto l’informativa, sottoscritto dalla ricorrente, risulta agli atti). La ricorrente censura il provvedimento impugnato ( che ha ritenuto dimostrato che la ricorrente non avesse chiesto espressamente la concessione del termine per la partenza volontaria, nonostante fosse stat a messa nelle condizioni di potere esercitare tale scelta ), r ilevando la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., in virtù di una motivazione lacunosa e carente sotto il profilo della logicità e soprattutto dell’accertamento probatorio. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento nel merito dell’impugnazione. 3) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo , assorbito il secondo. L’ordinanzaimpugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo , assorbito il secondo motivo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Palermo, in p
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