CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11460 / 20 2 2 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 2861 /2 6 /20 2 1 della [OSCURATO:PERSONA] - sez. staccata di Foggi a , depositatail 26 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA] due provvedimenti di diniego opposti dall’amministrazione finanziaria alle sue istanze di rimborso delle maggiori ritenute operate per gli anni dal 2012 al 2014 dal suo datore di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA].,sugli emolumenti a lui corrisposti a titolo di indennità di missione , a suo dire non costituenti reddito imponibile e assoggettate invece a tassazione Irpef con le relative addizionali. Riuniti i ricorsi, la Commissione adìta li accolse. 2. Il successivogravame dell’Ufficio fu respinto dal la Commissione tributaria regionale della Puglia- sezione staccata di Foggia, che ritenne, richiamando propri precedenti, che nella fattispecie si fosse configurata un’ipotesi di missione temporanea –poiché protrattasi per durata inferiore a duecentoquaranta giorni e con diaria inferiore a €46,48, come non contestato dall’Amministrazione, ed avuto altresì riguardo alle condizioni di impiego del contribuente – e perciò sussistessero i requisiti per il non assoggettamento ad Irpef in base all’art. 51, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 971 (TUIR). 3. La sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Osserva, infatti, che i giudici d’appello hanno ritenuto provata la durata delle missioni per gli anni 2012 e 2013 sulla base di un’asserita “non contestazione” da parte sua, quando invece essa aveva rivolto specifiche argomentazioni di significato contrario a tale assunto, confortate dalla produzione di documenti. 2. Il secondo mezzo denunzia nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente. L’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato alcuni precedenti resi dallo stesso giudice, dichiarando di volervisi uniformare in quanto rappresentativi di un «costante orientamento», e ne ha riportati unicamente due, unitamente ad altri di segno opposto, perché favorevoli alla tesi dell’Ufficio, e quindi significativi dell’esistenza di un orientamento tutt’altro che consolidato. 3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR, dell’art. 1 della l. 18 dicembre 1973, n. 836, come integrato dall’art. 1 del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 e dalla l. 26 luglio 1978, n. 417, e dell’art. 2697 cod. civ. Sostiene in proposito che la CTR avrebbe errato nel valorizzare, ai fini dell’affermata natura temporanea della missione svolta dal Viggiano, elementi null’affatto rilevanti nell’ottica della disciplina applicabile, per contro trascurando di considerare circostanze significative di valore opposto. In particolare, dopo aver richiamato il quadro normativo inerente al trattamento fiscale dell’indennità di missione, la ricorrente ha denunziato l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui, prendendo a riferimento il concetto di missione solo con riguardo all'anno di imposta oggetto di rimborso e senza procedere a una valutazione complessiva delle modalità di prestazione dell'attività lavorativa svolta dal contribuente, ha operato un'indebita sussunzione dei fatti di causa nella fattispecie agevolativadal medesimo invocata. Inoltre ha sostenuto che i giudici d'appello avrebbero anche erroneamente computato il periodo di missione, omettendo di considerare che i prospetti allegati dal contribuente escludevano espressamente dal calcolo dei giorni di asserita missione temporanea i periodi di ferie, riposo e malattia. 3. Il primo e il terzo motivo possono essere scrutinati congiuntamentein ragione della loro sostanziale connessione. 3.1. Com’è noto, l’indennità di trasferta percepita dal lavoratore ha natura retributiva – e va , pertanto, assoggettata ad Irpef – nei limiti stabiliti dall’art. 51, comma 5, TUIR, ovvero per la parte eccedente l’importo di € 46,48 al giorno , al netto delle spese di viag gio , per letrasferte fuori del territorio comunale, e senza alcun limite per letrasferte nell'ambito del territorio medesimo. Presupposto del relativo diritto è il temporaneo comando del lavoratorea prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla, a prescindere dalla sua effettiva residenza o dall’ubicazione della sede aziendale; scopo dell’indennità, infatti, è quello di compensare i disagi derivanti dal temporaneo espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (v. in tal senso, fra le altre, Cass. n. 14380/2020). Il carattere della temporaneità del comando riveste un ruolo essenziale nell’ambito dell’istituto. Questa Corte, proprio con riferimento ai dipendenti dell’ente ferroviario (Cass. n. 438/2003), ha precisato che non è neppure essenziale la predeterminazione della durata, in quanto la nozione di “trasferta” è caratterizza «esclusivamente dalla temporaneità del mutamento del luogo ove si svolge la prestazione».Nei termini evidenziati dalla ricorrente, e riconosciuti dalla stessa sentenza impugnata, il requisito della temporaneità è normativamente ancorato, oltreché alla ridetta soglia economica, ad un limite di giornate – duecentoquaranta per anno solare – da computarsi al netto delle interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio (art. 1, comma 3, della l. n. 417 del 1978 e art. 1, comma 3, della l. n. 836 del 1973). 3.2. Poste tali coordinate, la sentenza impugnata ha ritenuto di escludere la tassazione dell’indennità percepita dal contribuente sulla base di due considerazioni, ovvero: (a) sul rilievo del fatto che per gli anni di imposta 2012 e 2013 le giornate lavorative in comando erano state duecentoventitrè, come allegato dal controricorrente e non contestato dall’Amministrazione; (b) perché, in ogni caso, il lungo periodo duranteil quale si era protratta la trasferta oggetto di comando –sedici anni – ostava a connotarla come temporanea. 3.3. Entrambi gli assunti si rivelano fallaci. Sotto il primo profilo, e nei termini denunziati con il primo motivo di ricorso, la CTR ha infatti omesso di considerare che l’Amministrazione aveva contestato il computo operato dal contribuente perché non teneva conto delle interruzioni dovute per ragioni di servizio. Tale ultima allegazione, risultante dal motivo di appello riportato per stralci alla pag. 7 del ricorso, è munita di un grado di specificità sufficiente a precludere il riconoscimento dell’allegazione sulle giornate di trasferta come “fattonon contestato”. 3.4. Inoltre, per le ragioni precedentemente esposte, la complessiva durata del comando non influisce sulla qualificazione della trasferta come “temporanea”, essendo il diverso connotato della continuità ancorato a parametri differenti. 4. Non è fondato, invece, il secondo motivo.Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa l’idoneità della denunziata «motivazione contraddittoria» a determinare la nullità della sentenza, basti qui evidenziare che l’evocazione di precedenti giurisprudenziali da parte della CTR non è assurta al rango di autonoma ratio decidendi della sentenza, ma di mera argomentazione di conforto al percorso poi meglio sviluppato nel prosieguo, in termini esenti da censura. 5. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini dei quali si è dato atto, con riferimento al primo e al terzo motivo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo il quale, decidendo in diversa composizione, provvederàad un riesame alla luce degli indicati principii e criteridi giudizio, liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo e al terzo motivo, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla