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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25915/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6488 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 154; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 366/01/2020, depositata in data 15 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Molise aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 128/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633/72, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva per l'anno 2011; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) era sussistente la legittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del responsabile direttore dell'Ufficio; 2) l'avviso era adeguatamente motivato essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio bene individuata nei suoi elementi essenziali; 3)l'accertamento in questione scaturiva da un controllo fiscale di n. 17 fatture emesse dal contribuente nella sua qualità di fornitore ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA].

COOP. per un imponibile di euro 132.426,00 laddove il contribuente medesimo aveva dichiarato di avere emesso a favore della detta società n. 10 fatture per un imponibile di euro 79.000,00; inoltre, dalla documentazione fiscale esaminata, l'Ufficio aveva accertato che l'ammontare delle operazioni imponibili effettuate dal contribuente nei confronti della G.D.N. relativo a n. 10 operazioni risultava pari a euro 84.000,00 mentre dalla comunicazione annuale dati Iva era emerso un ammontare di operazioni attive pari a euro 109.000,00; di conseguenza la legittima ricostruzione operata dall'Ufficio, in capo al contribuente, delle maggiori operazioni imponibili in euro 53.426,00, ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2011; - l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l'appello dell'Ufficio senza illustrare le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito per la formazione del suo convincimento; - il motivo è infondato; -va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivarnente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).

La motivazione della sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, esprimendo argomentazioni succinte, ma pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto.

In particolare, la CTR, nel disattendere le eccezioni originarie del contribuente, ha osservato che: 1) sussisteva legittima sottoscrizione dell'avviso da parte del responsabile direttore dell'Ufficio; 2) l'atto impositivo era adeguatamente motivato contenendo l'individuazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria 3); l'avviso scaturiva da un controllo fiscale attinente a n. 17 fatture emesse dal contribuente nella sua qualità di fornitore e ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA].COOP. per un imponibile di euro 132.426,00 laddove il contribuente medesimo aveva dichiarato di avere emesso in favore di detta società n. 10 fatture per un corrispondente reddito conseguito soggetto ad imposizione fiscale pari a euro 79.000,00; inoltre, dalla documentazione fiscale esaminata, l'Ufficio aveva accertato che l'ammontare delle operazioni imponibili effettuate dal contribuente nei confronti della DGN relativo a n. 10 operazioni risultava pari a euro 84.000,00 mentre dalla comunicazione annuale dati Iva era emerso un ammontare di operazioni attive pari a euro 109.000,00; da qui la legittima ricostruzione del reddito di impresa e il recupero a tassazione di maggiori operazioni imponibili pari a euro 53.426„00, ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2011.

Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art.t. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633/72, 25 del d.lgs. n. 446/97, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso in questione ancorché l'accertamento non fosse fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; - il motivo è infondato; -invero, l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (ex multís: Cass., sez. 5, n. 33508 del 2018; n. 20060 del 2014); -in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015; Cass. sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018; n. 6667/20); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittima la ripresa a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, di operazioni imponibili pari a euro 53.426,00, quale differenza tra l'imponibile complessivo di euro 132.426,00 di 17 fatture emesse dal contribuente e ricevute dalla società cooperativa DGN (come da comunicazione relativa allo "spesometro" inviata da quest'ultima ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010) e l'imponibile di euro 79.000,1)0 di 10 fatture emesse nei confronti di DGN, indicato dal contribuente nella dichiarazione fiscale (MU 2012) come totale dei ricavi conseguiti nel 2011; ciò in considerazione della incongruenza non giustificata di dati emersa nella stessa contabilità del contribuente, avendo quest'ultimo esposto: 1) in dichiarazione un imponibile complessivo relativo alle n. 10 operazioni effettuate nei confronti del cliente GI\ID Costruzioni di euro 79.000,00; 2) nella comunicazione telematica (effettuata all'Amministrazione relativa allo spesometro) un ammontare relativo alle medesime operazioni di euro 84.000,00; 3) nella comunicazione annuale dati Iva, inviata in data 27.2.2012, un ammontare di operazioni attive pari a euro 109.000,00; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 6488 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 154; - ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 366/01/2020, depositata in data 15 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Molise aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 128/03/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente, quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633/72, aveva contestato nei confronti di quest'ultimo maggior reddito di impresa ai fini Irpef, Irap e Iva per l'anno 2011; - la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) era sussistente la legittima sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del responsabile direttore dell'Ufficio; 2) l'avviso era adeguatamente motivato essendo il contribuente venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dall'Ufficio bene individuata nei suoi elementi essenziali; 3)l'accertamento in questione scaturiva da un controllo fiscale di n. 17 fatture emesse dal contribuente nella sua qualità di fornitore ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA]. COOP. per un imponibile di euro 132.426,00 laddove il contribuente medesimo aveva dichiarato di avere emesso a favore della detta società n. 10 fatture per un imponibile di euro 79.000,00; inoltre, dalla documentazione fiscale esaminata, l'Ufficio aveva accertato che l'ammontare delle operazioni imponibili effettuate dal contribuente nei confronti della G.D.N. relativo a n. 10 operazioni risultava pari a euro 84.000,00 mentre dalla comunicazione annuale dati Iva era emerso un ammontare di operazioni attive pari a euro 109.000,00; di conseguenza la legittima ricostruzione operata dall'Ufficio, in capo al contribuente, delle maggiori operazioni imponibili in euro 53.426,00, ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2011; - l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR accolto l'appello dell'Ufficio senza illustrare le ragioni della decisione e l'iter logico-giuridico seguito per la formazione del suo convincimento; - il motivo è infondato; -va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivarnente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01). La motivazione della sentenza impugnata sicuramente non rientra nei paradigmi invalidanti di cui a tale arresto giurisprudenziale, esprimendo argomentazioni succinte, ma pienamente intellegibili e logicamente correlate all'oggetto del gravame devoluto. In particolare, la CTR, nel disattendere le eccezioni originarie del contribuente, ha osservato che: 1) sussisteva legittima sottoscrizione dell'avviso da parte del responsabile direttore dell'Ufficio; 2) l'atto impositivo era adeguatamente motivato contenendo l'individuazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria 3); l'avviso scaturiva da un controllo fiscale attinente a n. 17 fatture emesse dal contribuente nella sua qualità di fornitore e ricevute dalla società [OSCURATO:PERSONA].COOP. per un imponibile di euro 132.426,00 laddove il contribuente medesimo aveva dichiarato di avere emesso in favore di detta società n. 10 fatture per un corrispondente reddito conseguito soggetto ad imposizione fiscale pari a euro 79.000,00; inoltre, dalla documentazione fiscale esaminata, l'Ufficio aveva accertato che l'ammontare delle operazioni imponibili effettuate dal contribuente nei confronti della DGN relativo a n. 10 operazioni risultava pari a euro 84.000,00 mentre dalla comunicazione annuale dati Iva era emerso un ammontare di operazioni attive pari a euro 109.000,00; da qui la legittima ricostruzione del reddito di impresa e il recupero a tassazione di maggiori operazioni imponibili pari a euro 53.426„00, ai fini Irpef, Irap e Iva per il 2011. Trattasi dunque di un apparato argomentativo ben al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass. sez. 5, Sentenza n. 11106 del 06/04/2022); - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art.t. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, 54 del d.P.R. n. 633/72, 25 del d.lgs. n. 446/97, 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso in questione ancorché l'accertamento non fosse fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; - il motivo è infondato; -invero, l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata (ex multís: Cass., sez. 5, n. 33508 del 2018; n. 20060 del 2014); -in materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26036 del 30/12/2015; Cass. sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018; n. 6667/20); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittima la ripresa a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, di operazioni imponibili pari a euro 53.426,00, quale differenza tra l'imponibile complessivo di euro 132.426,00 di 17 fatture emesse dal contribuente e ricevute dalla società cooperativa DGN (come da comunicazione relativa allo "spesometro" inviata da quest'ultima ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 78/2010) e l'imponibile di euro 79.000,1)0 di 10 fatture emesse nei confronti di DGN, indicato dal contribuente nella dichiarazione fiscale (MU 2012) come totale dei ricavi conseguiti nel 2011; ciò in considerazione della incongruenza non giustificata di dati emersa nella stessa contabilità del contribuente, avendo quest'ultimo esposto: 1) in dichiarazione un imponibile complessivo relativo alle n. 10 operazioni effettuate nei confronti del cliente GI\ID Costruzioni di euro 79.000,00; 2) nella comunicazione telematica (effettuata all'Amministrazione relativa allo spesometro) un ammontare relativo alle medesime operazioni di euro 84.000,00; 3) nella comunicazione annuale dati Iva, inviata in data 27.2.2012, un ammontare di operazioni attive pari a euro 109.000,00; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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