CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08654/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato di minaccia con eliminazione del segmento di pena in continuazione; annullamento senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; lette le conclusioni scritte del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 28 giugno 2016 che aveva condannato entrambi i ricorrenti per il reato di danneggiamento aggravato dalla esposizione dei beni della vittima alla pubblica fede ex art. 635, secondo comma, n. 3), cod.pen. nella formulazione antecedente al d.lgs 15 gennaio 2016 n. 7, reato commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo b) ed, inoltre, il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di minaccia aggravata nei confronti della medesima vittima di cui al capo a). 2. La Corte riteneva provato che in seguito ad un alterco dovuto alla circolazione stradale, i due ricorrenti avessero danneggiato con calci e pugni l'autovettura della vittima, che era stata anche gravemente minacciata dal solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorrono per cassazione i due imputati, con distinti atti. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un danneggiamento penalmente rilevante. L'assunto della Corte circa il fatto che il danneggiamento, quand'anche non realizzato su cose esposte alla pubblica fede, sarebbe stato effettuato con minaccia alla persona, come contestato in fatto, non troverebbe giustificazione, posto che per il reato di minaccia la ricorrente era stata assolta dal Tribunale. Di conseguenza, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come danneggiamento non più rilevante penalmente dopo la modifica della norma di cui all'art. 635 cod.pen., intervenuta con il d.lgs. n. 7 del 2016, introdotto successivamente al fatto. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto assorbito il reato di minaccia in quello di danneggiamento, tenuto conto della formulazione della norma successiva al d.lgs. n. 7 del 2016 e del fatto che le minacce sarebbero state proferite contestualmente al danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur riconoscendo che non sussisteva alcuna esposizione del bene della vittima alla pubblica fede, secondo quanto dedotto nell'atto di appello dell'imputata, ha ritenuto che il danneggiamento di cui al capo b) fosse stato commesso con minaccia alla persona, secondo l'ipotesi di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1, cod.pen. nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 7 del 2016, condotta che continua ad essere penalmente rilevante anche dopo l'introduzione del citato decreto, ai sensi dell'art. 635, primo comma, cod.pen., la minaccia alla persona essendo divenuta un elemento costitutivo del reato ivi previsto. Tale elemento costitutivo, secondo la Corte, risultava contestato in fatto nel capo di imputazione, attraverso il richiamo al reato di minaccia cui al capo a). Ne consegue che il fatto oggettivo che si fosse realizzato un danneggiamento con minaccia alla persona non è in discussione, la ricorrente essendo stata assolta solo per non aver commesso personalmente la minaccia, attribuita al suo coimputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. 2.1. La sentenza impugnata ha dato atto della circostanza che la condotta di danneggiamento e quella di minaccia fossero state contestuali, conformemente a quanto già indicato nei capi di imputazione. Pertanto, non avrebbe potuto darsi luogo ad alcun aumento di pena in continuazione per il reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen., dal momento che la fattispecie prevista dall'art. 635, primo comma, cod. pen. - alla quale è stato correttamente ricondotto dalla Corte territoriale il fatto commesso dall'imputato (che non ha contestato la sua responsabilità) - configura una ipotesi di reato complesso ex art. 84 cod. pen., contenendo al suo interno, quale elemento costitutivo, un fatto (quello di minaccia) che costituirebbe, di per sé stesso, altro reato, che rimane assorbito; con la conseguenza che andava esclusa l'applicazione della disposizione di cui all'art. 81 cod. pen. così come prevede l'art. 84 cod. pen.. 2.2. Non è ostativo rispetto alla statuizione qui adottata la circostanza che il ricorrente non avesse eccepito la violazione di legge con l'atto di appello. Infatti, emergendo il dato dal capo di imputazione e dalla non contestata ricostruzione in fatto della vicenda, il Collegio è nelle condizioni di rilevare il dato oggettivo di interesse - la contestualità dell'azione di danneggiamento e di minaccia - senza ricorrere ad alcun ulteriore accertamento di fatto ed in presenza di ricorso reso ammissibile anche dalla sola circostanza di aver rilevato una violazione di legge emendabile. Allo stesso modo, in tema di prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello ma non rilevata né eccepita nel grado di merito, si è affermato che la proposizione della eccezione con il solo ricorso per cassazione consente alla Corte di legittimità di ritenere ammissibile il ricorso ed applicare l'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12706 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci). Di quella statuizione va ricordato il passaggio motivazionale contenuto a pag. 27, nel quale le Sezioni Unite affermano che «Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo kv motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore. L'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). L'art.129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale"». Tali argomentazioni giuridiche, per evidente identità di ratio, devono essere applicate al caso in esame. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha ritenuto sussistente il reato di minaccia di cui al capo A) ed inflitto, in relazione ad esso, un aumento di pena in continuazione di giorni quindici di reclusione, che occorre eliminare. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo A) perché assorbito nel reato di cui al capo B ai sensi dell'art. 84 cod.pen. ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de