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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 gennaio 2023

Cassazione n. 37454/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi delle stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso presentato dall'imputato «con ogni provvidenza di legge» e ha presentato nota spese; nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, nel corpo della propria memoria ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 14 dicembre 2019 dal Tribunale di Asti, - per quel che qui rileva - esclusa la recidiva specifica infraquinquennale, ha rideterminato la pena irrogata allo stesso imputato (per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, impropria e patrimoniale, non ritenuti estinti per prescrizione), in tre anni e dieci mesi di reclusione, determinando altresì nella medesima misura la durata delle pene accessorie fallimentari, con le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Franzosi, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 157 e 159 cod. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo A) della rubrica anteriormente alla pronuncia impugnata (segnatamente il 19 novembre 2022).

Ad avviso della difesa - che ha evidenziato come, al fine del calcolo del termine di prescrizione, non debba tenersi conto della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., non applicata dal Giudice di primo grado - la Corte territoriale avrebbe erroneamente computato nel periodo di sospensione del termine di prescrizione sospeso (determinato in due.centoventicinque giorni) anche il differimento dell'udienza del 16 settembre 2015 (fino al giorno 11 novembre 2015 e pari a cinquantasei giorni): tale rinvio, infatti, sarebbe stato disposto (come dovrebbe trarsi dal verbale della stessa udienza, che la difesa ha compiegato alla propria memoria) non solo per consentire il perfezionamento delle trattative tra le parti (volte al risarcimento del danno) ma anche per esigenze organizzative dell'Ufficio giudicante, il che - come chiarito dalla giurisprudenza - prevarrebbe sull'istanza di rinvio dell'imputato e non consentirebbe di considerare il medesimo differimento sotto il profilo della sospensione del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

1. Dal verbale del 16 settembre 2015 risulta che, a fronte dellla richiesta del difensore dell'imputato di differire ulteriormente, segnatamente fino al successivo mese di gennaio, la trattazione del procedimento per trattative volte al risarcimento del danno (ed essendosi il Pubblico ministero e la parte civile opposti a un differimento per il detto ampio termine), il Tribunale ha concesso il più breve rinvio (all'udienza del giorno 11 novembre 2015), «tenuto conto di quanto sopra e del prossimo trasferimento» del Presidente del Collegio, trasferimento che, dunque, con evidenza non ha determinato in alcun modo un differimento del giudizio ma anzi è stato richiamato dal Tribunale al fine di accogliere la richiesta difensiva solo concedendo un termine più breve.

Ragion per cui il differimento in discorso deve considerarsi in toto sub specie della sospensione del termine di prescrizione (art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.); con la conseguenza che, allorché è stata resa la pronuncia impugnata, tale ultimo termine - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - non era spirato (poiché - tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni di reclusione prevista dall'art. 216, comma 1, legge fall. per i fatti commessi il 3 dicembre 2009 - ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e, alla luce della richiamata sospensione per duecentoventincinque giorni, sarebbe spirato il 14 gennaio 2023, il che non può essere in questa sede rilevato a fronte dell'inammissibilità del ricorso: cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché: - dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con la quale è stata prospettata la prescrizione dopo la decisione di primo grado di taluni dei reati in irnputazione, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); - e in ogni caso essa non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e, nel resto, a chiedere la rifusione delle spese (cfr.

SeZ.

U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi delle stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso presentato dall'imputato «con ogni provvidenza di legge» e ha presentato nota spese; nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, nel corpo della propria memoria ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 novembre 2022 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 14 dicembre 2019 dal Tribunale di Asti, - per quel che qui rileva - esclusa la recidiva specifica infraquinquennale, ha rideterminato la pena irrogata allo stesso imputato (per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, impropria e patrimoniale, non ritenuti estinti per prescrizione), in tre anni e dieci mesi di reclusione, determinando altresì nella medesima misura la durata delle pene accessorie fallimentari, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Franzosi, denunciando - con un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 157 e 159 cod. pen., poiché la Corte territoriale non avrebbe rilevato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo A) della rubrica anteriormente alla pronuncia impugnata (segnatamente il 19 novembre 2022). Ad avviso della difesa - che ha evidenziato come, al fine del calcolo del termine di prescrizione, non debba tenersi conto della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., non applicata dal Giudice di primo grado - la Corte territoriale avrebbe erroneamente computato nel periodo di sospensione del termine di prescrizione sospeso (determinato in due.centoventicinque giorni) anche il differimento dell'udienza del 16 settembre 2015 (fino al giorno 11 novembre 2015 e pari a cinquantasei giorni): tale rinvio, infatti, sarebbe stato disposto (come dovrebbe trarsi dal verbale della stessa udienza, che la difesa ha compiegato alla propria memoria) non solo per consentire il perfezionamento delle trattative tra le parti (volte al risarcimento del danno) ma anche per esigenze organizzative dell'Ufficio giudicante, il che - come chiarito dalla giurisprudenza - prevarrebbe sull'istanza di rinvio dell'imputato e non consentirebbe di considerare il medesimo differimento sotto il profilo della sospensione del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 1. Dal verbale del 16 settembre 2015 risulta che, a fronte dellla richiesta del difensore dell'imputato di differire ulteriormente, segnatamente fino al successivo mese di gennaio, la trattazione del procedimento per trattative volte al risarcimento del danno (ed essendosi il Pubblico ministero e la parte civile opposti a un differimento per il detto ampio termine), il Tribunale ha concesso il più breve rinvio (all'udienza del giorno 11 novembre 2015), «tenuto conto di quanto sopra e del prossimo trasferimento» del Presidente del Collegio, trasferimento che, dunque, con evidenza non ha determinato in alcun modo un differimento del giudizio ma anzi è stato richiamato dal Tribunale al fine di accogliere la richiesta difensiva solo concedendo un termine più breve. Ragion per cui il differimento in discorso deve considerarsi in toto sub specie della sospensione del termine di prescrizione (art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.); con la conseguenza che, allorché è stata resa la pronuncia impugnata, tale ultimo termine - contrariamente a quanto assunto dal ricorrente - non era spirato (poiché - tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni di reclusione prevista dall'art. 216, comma 1, legge fall. per i fatti commessi il 3 dicembre 2009 - ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e, alla luce della richiamata sospensione per duecentoventincinque giorni, sarebbe spirato il 14 gennaio 2023, il che non può essere in questa sede rilevato a fronte dell'inammissibilità del ricorso: cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile poiché: - dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con la quale è stata prospettata la prescrizione dopo la decisione di primo grado di taluni dei reati in irnputazione, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); - e in ogni caso essa non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e, nel resto, a chiedere la rifusione delle spese (cfr. SeZ. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Decreto Cassazione n. 37454/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris