CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13922/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti ; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – controricorrenti – nonché contro 1 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Data pubblicazione 16/05/2022 ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 324/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la complessa vicenda giudiziale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - riferisce la Corte d’appello di Genova che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA]; esponendo che i convenuti, eredi, rispettivamente, del direttore dei lavori e dell’appaltatore, erano stati giudicati responsabili dal Tribunale (sentenza del 1992) dei danni procurati ai loro immobili dai lavori effettuati nel fondo limitrofo; che la Corte d’appello (sentenza del 1998) aveva condannato in forma generica i convenuti a risarcire il danno; che, infine, la Cassazione (sentenza n. 1154/2002) aveva rigettato gli interposti ricorsi; che, pertanto, gli attori avevano nuovamente adito il giudice per ottenere la quantificazione del risarcimento; che con sentenza non definitiva (del 2008) il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte e che con la sentenza definitiva aveva determinato la misura del risarcimento spettante a ciascun danneggiato, condannando in solido Carnevali e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimi nella misura di un terzo ciascuno; 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 - avverso entrambe le sentenze di primo grado, proponevano impugnazione con distinti atti [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi Zacutti e che gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello incidentale; - la Corte di Genova, con la sentenza che qui viene in rilievo, rigettò gli appelli principali e dichiarò inammissibile quello incidentale; - [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il controricorso propongono ricorso incidentale sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. Osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2953 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Questi, in sintesi gli argomenti censuratori. Con sentenza del 12/6/1998 la Corte d’appello aveva statuito per come riportato in ricorso: <<a) rigettava la domanda risarcitoria proposta di sig.ri Cozzani nei confronti della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]; b) dichiarava i Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], solidalmente responsabili, unitamente agli altri soggetti già in primo grado ritenuti responsabili dei danni subiti dai Cozzani, di tali danni, conseguentemente condannandoli al risarcimento nei confronti degli eredi Cozzani, in persona di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) accoglieva domanda di rivalsa proposta di predetti Sigg.ri Montanari nei confronti degli eredi Albano e Zacutti; d) ad integrazione di quanto stabilito dal giudice di primo grado, condannava gli eredi Albano e Zacutti a risarcire i danni subiti dai 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale erede di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) regolando il rapporto interno tra i committenti dell’edificio “Tesi” e gli eredi Albano e Zacutti, riteneva i committenti concorrenti nell’evento dannoso nella misura di un quarto, l’erede Albano nella misura di un quarto e gli eredi Zacutti nella misura di due quarti>>. Per quel che qui rileva, osserva la ricorrente, che la Corte di cassazione, nel rigettare il quinto motivo, aveva scritto: <<…pertanto, poiché il tribunale aveva accolto la domanda diretta di risarcimento danni proposta dai committenti nei confronti dell’Albano, senza tener conto né dell’eventuale concorso di colpa dei committenti, né dell’eventuale aggravamento successivo dei danni per effetto di loro condotta colposa, su entrambi i punti si è verificato il giudicato interno, che precludeva l’esame delle due questioni in secondo grado e preclude la proposizione di censure in sede di legittimità>>. Pacifico che una tale domanda, per contro, non era mai stata avanzata e gli odierni resistenti avrebbero dovuto rimediare all’errore chiedendo la revocazione della sentenza di legittimità. Da ciò ne era derivato che, <<avendo la Corte Suprema ormai con efficacia di giudicato ritenuta accolta la domanda di danni di “tutti” i “committenti” in primo grado, gli odierni resistenti avrebbero potuto (rectius dovuto) agire per il risarcimento del danno sin dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale della Spezia>>. Or poiché quest’ultima sentenza era passata in giudicato nel maggio del 1993 e il giudizio per la quantificazione del danno, instaurato con atto di citazione del 18/5/2001, era esitato nella sentenza non definitiva del 27/28.12.2006, che aveva dichiarato la nullità delle domande attoree per difetto di valida procura, la seconda notificazione del 24/1/2007 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 era giunta dopo la consumazione della prescrizione decennale dell’actio iudicati. La prospettazione era stata disattesa prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello, sia pure con diversa motivazione. Con il motivo in rassegna la ricorrente contesta la decisione d’appello sul punto. La ricorrente, in primo luogo, precisa (punto non controverso) che con la sentenza del 1992 il Tribunale omise di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento diretta proposta dai committenti nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori. Domanda che venne successivamente esaminata e accolta dalla Corte d’appello con la sentenza del 1998. La Corte di cassazione, decidendo in ordine al quinto motivo del ricorso principale, con il quale si era contestato alla Corte di merito l’omessa considerazione del concorso colposo dei committenti in relazione alla predetta azione diretta, nonché dell’aggravamento del danno prodotto dalla condotta negligente dei medesimi committenti, giudicò inammissibile la censura, per non essere stata la stessa previamente sottoposta al Giudice d’appello e concluse affermando come sopra riportato. Il Tribunale adito per la quantificazione del danno, con la sentenza parziale del 2008, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione dell’actio iudicati negando che la Cassazione avesse riconosciuto essersi formato il giudicato già con la sentenza del 1992 sulla responsabilità diretta di appaltatore e direttore dei lavori, utilizzando la seguente motivazione riportata in ricorso: <<… un’affermazione del tutto vaga, incidentale e indistinta… indurre da tale proposizione sicuramente imprecisa una sorta di ipse dixit… tale da imporre addirittura una impugnazione straordinaria come la revocatoria… significherebbe attribuire ad ogni singola parola della sentenza un carattere sacrale, se non magico… una 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 domanda di correzione… del lamentato “errore materiale”… sarebbe stata dichiarata sicuramente inammissibile…>>. La Corte d’appello, con diversa motivazione, aveva confermato quanto deciso dal Tribunale sul punto. In particolare, il Giudice di secondo grado, negato che si versasse in presenza di “obiter dictum”, esclude che la Cassazione abbia inteso affermare la sussistenza del giudicato sull’intera domanda diretta dei committenti, ma ha fatto luogo al riferimento al solo fine di dichiarare l’inammissibilità del motivo. La ricorrente, per contro, insiste nel sostenere che dalla pronuncia di legittimità era derivato giudicato interno, nel senso che già con la sentenza del 1992 sarebbe stata affermata la responsabilità diretta di appaltatore e direttore dei lavori nei confronti dei committenti, che solo con la revocazione sul punto della sentenza della Cassazione si sarebbe potuto elidere. 1.1. Il motivo è infondato. Al di là dell’espressione inutilmente enfatica usata dal Tribunale e dell’apparente discostamento motivazionale della Corte d’appello, non è dubbio che non si versi in presenza di giudicato, per la semplice ragione che nessuna domanda era stata, prima che accolta, esaminata dal Tribunale (verrà solo dopo, nel 1998, esaminata ed accolta dalla Corte d’appello). Pertanto, l’affermazione della Cassazione, diretta a dichiarare inammissibile il quinto motivo, tratta in inganno dalla formulazione dello stesso, il quale non avrebbe potuto essere proposto per mancanza di interesse (la parte ricorrente non era stata giudicata responsabile dal Tribunale per il danno procurato ai committenti), dà per scontata la esistenza di una statuizione affermativa di responsabilità, che invece ancora non c’era. 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 In alcun modo una tale affermazione, facendo “de albo nigrum”, avrebbe potuto dare forza di giudicato a una statuizione che non esisteva. Sul punto è utile riprendere i principi di diritto più volte enunciati in sede di legittimità. Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Sez. 2, n. 10760, 17/04/2019, Rv. 653408; conf., ex multis, Sez. 6, n. 24783/2018). Ovviamente, ragionando specularmente a contrario, qui mancando del tutto la statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, giammai si sarebbe potuto generare l’anelato giudicato interno. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ., 324 cod. proc. civ. Assume la Carnevali che la sentenza d’appello aveva errato a valutare coperta dal giudicato ogni questione afferente alla misura della colpa dei convenuti, sostenendo che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza non definitiva, ma solo quella definitiva, la quale ultima si era limitata a precisare che <<ogni questione preliminare compreso l’eventuale concorso di colpa degli attori nella causazione del danno era stata risolta dalle sentenze non definitive emesse nel presente giudizio>>. Il ragionamento decisorio sopra riportato, soggiunge la ricorrente, violava il consolidato principio 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 giurisprudenziale secondo il quale la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno presuppone il solo accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di danno, restando impregiudicata la verifica circa la concreta ed effettiva lesione risarcibile, sottoposta allo scrutinio del giudice del “quantum debeatur”. 2.1. Il motivo è infondato. La sentenza di cassazione, sollecitata, come si è visto sul punto, ha espressamente escluso sia il concorso che l’aggravamento, così precludendo ogni nuovo esame della questione. Né potrebbe valorizzarsi in senso contrario la circostanza che non v’era stata, come si è visto, una pronuncia di riconoscimento del danno diretto ai committenti da parte del Tribunale con la sentenza del 1992. Quel che qui assume rilievo dirimente, infatti, è che la Cassazione con la pronuncia di cui si discute ha, con esplicita statuizione, affermato che i danneggiati non avevano concorso nella causazione del danno, né lo avevano aggravato. Con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato, proprio perché si è in presenza di una vera e propria statuizione, nel senso prima delineato, divenuta irrevocabile “ope legis” con la pubblicazione della sentenza di legittimità. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2729 cod. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a riconoscere l’ulteriore danno per il mancato utilizzo degli immobili dallo sgombero del 15/7/1977, ordinato dall’autorità amministrativa, fino alla loro demolizione, avvenuta nel 2000, presupponendo che si trattasse di danno “in re ipsa”. 3.1. La doglianza è infondata. Al contrario di quel che assume la ricorrente la sentenza impugnata non ha fondato la pronuncia sulla categoria del danno “in re ipsa”, sulla quale non è, pertanto, utile intrattenersi. Esaminate univoche presunzioni (gli immobili, divenuti pericolanti, furono inagibili, con preclusione di ogni forma di godimento, fino alla loro demolizione per 8 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 ordine del Comune), ritenne provato il danno-conseguenza. Decisione, questa, implicante valutazione insindacabile di merito, non censurabile in questa sede. Correttamente, inoltre, la quantificazione del danno, è stata determinata equitativamente su base figurativa, non potendo essere il danno provato nel suo preciso ammontare. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, enunciante violazione degli artt. 2953 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., vengono riproposti gli argomenti di cui al primo motivo del ricorso principale. Con il secondo motivo, enunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., vengono riproposti gli argomenti di cui al secondo motivo del ricorso principale. Con il terzo motivo, enunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2729 cod. civ., vengono riproposti gli argomenti di cui al terzo motivo del ricorso principale. I predetti motivi, quindi, non possono che seguire il destino di rigetto riservato ai motivi gemelli di cui al ricorso principale, valendo anche per essi le valutazioni ostative all’accoglimento sopra espresse. 5. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. 9 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13922/2017 Numero sezionale 418/2022 Numero di raccolta generale 15570/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la ricorrente principale e quelli incidentali, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e, rispettivamente, per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S