CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1964
Cassazione n. 34631/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1964 avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale del predetto in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen.; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio della motivazione in ordine all'esclusione della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica politica, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); in particolare, il ricorrente si limita a riproporre argomenti incensurabilmente disattesi (f.4 sentenza impugnata) e ad evocare la giurisprudenza della Corte Edu, senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a fondamento del rigetto del gravame; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M