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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025

Cassazione n. 22846/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 – 01), le ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità(si veda, in particolare, pag. 4 sul presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento in ragione dei plurimi precedenti della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della Corte d'appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01; Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, S., Rv. 286154 – 01; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 – 01), le ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità(si veda, in particolare, pag. 4 sul presupposto ostativo dell’abitualità del comportamento in ragione dei plurimi precedenti della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025
Sentenza Cassazione n. 22846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris