CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4070/2020 in data 03/12/2020 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore del ricorrente di trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Monza in data 16/12/2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. liquidati in euro 3.000 per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 367, 61 n. 2 cod. pen., 642, comma 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver denunciato falsamente ai carabinieri il furto della propria autovettura nonché di aver, al fine di conseguire l'indennizzo dell'assicurazione e procurarsi l'ingiusto profitto quale risarcimento del danno, denunciato un furto non accaduto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex artt. 546 e 125, comma 3, cod. proc. pen. anche in relazione ai criteri di verifica della prova ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonchè mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 367 e 642, comma 2, cod. pen. ed in relazione alla valutazione degli elementi probatori acquisiti. La Corte avrebbe dovuto considerare l'assenza in atti della prova di una condotta fraudolenta da parte dello Iacona: non facendola, è incorsa nel vizio di motivazione derivante dal travisamento della prova, avendo fondato il proprio convincimento su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale. I giudici di merito hanno, in particolare, omesso di valutare i dati forniti dalla difesa, ed in particolare l'esistenza di un contratto di acquisto per la complessiva somma di euro 23.000 e il contenuto delle dichiarazioni della teste Incorvaia sulla regolarità della procedura di nazionalizzazione del veicolo. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ex artt. 62 bis, 163 e 164 cod. pen. e sui criteri di determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. nonché mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Anche la motivazione di rigetto del motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è relegata ad una mera clausola di stile senza una valutazione specifica delle altre circostanze richiamate dalla norma e della verifica del comportamento del reo. La Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il comportamento del ricorrente nell'ottica dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen. con obbligo di motivazione sugli elementi rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. iir 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Va premesso che si è in presenza di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate con il primo motivo finiscono infatti per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come, con la censura svolta, il ricorrente contesti, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa - ma non consentita - ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.3. Manifestamente infondato ed in parte tardivo è il secondo motivo. La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è stata avanzata in sede di gravame e, conseguentemente, il silenzio sul punto da parte della Corte territoriale è ampiamente giustificato. Le statuizioni sull'operato trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena sono assistite da congrua e logica motivazione, essendosi ritenuta la pena adeguata alla gravità oggettiva dei fatti ed alla personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, ostativi anche alla concessione della sospensione condizionale della pena. Con questa motivazione il ricorrente omette di confrontarsi. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]