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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 36609/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eQ1 I [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, innanzitutto, la questione, già dedotta in appello, rispetto al delitto di lesioni aggravate, della sussistenza dell'esimente della legittima difesa; Rilevato che si tratta di censura reiterativa di quella disattesa, con adeguata motivazione, dalla decisione impugnata e che vuole proporre, in questa sede di legittimità, un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito rispetto alla natura reciproca delle condotte aggressive dei coimputati; Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod. pen. nell'atto di appello; Rilevato che il secondo motivo di ricorso lamenta una carente motivazione sull'omessa concessione della circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; Considerato, a riguardo, che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 7); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. ,? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; eQ1 I [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna del ricorrente per i reati ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione; Visto il ricorso e le conclusioni, depositate in data 11 luglio 2023, con le quali si insiste, da parte della difesa, per l'accoglimento dei motivi sottesi al ricorso medesimo; Considerato che il primo motivo di ricorso ripropone, innanzitutto, la questione, già dedotta in appello, rispetto al delitto di lesioni aggravate, della sussistenza dell'esimente della legittima difesa; Rilevato che si tratta di censura reiterativa di quella disattesa, con adeguata motivazione, dalla decisione impugnata e che vuole proporre, in questa sede di legittimità, un'inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta nei gradi di merito rispetto alla natura reciproca delle condotte aggressive dei coimputati; Considerato che, nella seconda parte, lo stesso primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente inedito, stante il genericissimo e subordinato riferimento ("alla legittima difesa, se del caso anche putativa") operato al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 59 cod. pen. nell'atto di appello; Rilevato che il secondo motivo di ricorso lamenta una carente motivazione sull'omessa concessione della circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; Considerato, a riguardo, che la decisione impugnata ha congruamente motivato su tali aspetti, facendo riferimento, quanto alla richiesta ex art. 62-bis cod. pen., all'insussistenza di elementi positivi per il riconoscimento del beneficio, che resta ancorato ad un potere discrezionale del giudice di merito, e rispetto al trattamento sanzionatorio complessivo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. (pag. 7); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. ,? Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 36609/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris