CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 26353/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i:avverso la sentenza del 17/09/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 17 settembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haassolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'articolo 477 cod. pen. perché il fatto noncostituisce reato.nell'esercizio delle sue funzioni, in più occasioni, rilasciava certificati anagrafici,falsificando la firma dell’ufficiale dell’anagrafe.2. Avverso tale sentenza il Pubblico ministero presso il Tribunale di ReggioCalabria ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 477 cod.pen. e 533 cod. proc. pen. Il Tribunale, pur avendo ritenuto provata lasottoscrizione dei certificati anagrafici da parte dell’imputato, apponendovi la firmadi un altro soggetto, avente la qualifica di ufficiale dell’anagrafe, ha tuttaviaescluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo chel’imputato aveva agito per leggerezza, in considerazione del ruolo che eglirivestiva, avendo svolto attività di affiancamento, supporto e formazione deidipendenti dell’Ufficio anagrafe. Ad avviso del ricorrente si tratterebbe di unaprospettazione meramente ipotetica non ancorata a elementi di fatto.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. In modo contraddittorioil Tribunale avrebbe dapprima ritenuto raggiunta la prova in ordine alle condottemateriali di falso e poi escluso che le medesime circostanze costituissero provadell’elemento soggettivo del reato.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. I due motivi di censura, in quanto connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.La sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta tenuta dall’imputatointegrasse l’elemento materiale del reato di cui all’art. 477 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] al riguardo evidenziato che era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], dipendente delComune di [OSCURATO:PERSONA] in Aspromonte, con incarico di affiancamento, supportoe formazione dei dipendenti dell’ufficio anagrafe, aveva in più occasioni rilasciatocertificati, apponendo non già la firma propria, bensì quella dell’ufficialedell’anagrafe, [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Sindaco al rilascio dei certificati. Haaltresì accertato che l’imputato non era titolare di analoga delega e che pertantonon era legittimato a firmare le certificazioni dell’ufficio anagrafe. Il Tribunale ha,tuttavia, escluso che risultasse provata la sussistenza del dolo del delittocontestato, ritenendo che l’imputato avesse falsificato la firma per leggerezza, inconsiderazione del convincimento di rivestire un ruolo sovraordinato rispetto aglialtri dipendenti addetti all’ufficio.2. Trattasi di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.La ricostruzione operata dal Tribunale, in ordine alla insussistenzadell’elemento psicologico del reato, risulta invero meramente ipotetica,disancorata da elementi istruttori, nonché in contrasto con i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità.Secondo l’insegnamento di questa Corte regolatrice, ai fini della integrazionedell’elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblicoufficiale in atti pubblici, non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi, ma èsufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della immutatio veri,che, tuttavia, deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falsoderivi da una semplice leggerezza dell’agente (Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020,Taroni, Rv. 279785 – 03; Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214- 01; Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264328 – 01).In sostanza, il coefficiente psicologico deve consistere nella consapevolezzache, con la propria condotta, si sta rappresentando una circostanza non vera,mentre non è richiesta l’intenzione di danneggiare o ingannare taluno. Il dolo nonpuò essere presunto, ma deve essere sempre rigorosamente provato.Il reato non è configurabile quando il falso derivi da una semplice leggerezzaovvero da una mera negligenza dell’agente. Il che deve essere escluso quando lecomplessive condizioni in cui la condotta sia stata posta in essere consentano diritenere che l’immutatio veri sia stata compiuta consapevolmente e per realizzareun determinato risultato.Nel caso in esame, il Tribunale ha in modo del tutto illogico ritenuto che lacircostanza che l’imputato ricoprisse un ruolo sovraordinato rispetto agli altridipendenti dell’ufficio anagrafe fosse indice di semplice leggerezza o negligenza,mentre semmai proprio tale posizione attestava il contrario, essendo eglisenz’altro consapevole di non avere la delega a sottoscrivere i certificati dell’ufficioanagrafe e proprio per tale motivo di apporre sugli stessi la firma di un soggettodiverso, in tal modo operandone una contraffazione.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli