CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di evasione è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con cui si contesta la sussistenza del dolo è reiterativo e meramente enunciativo, limitandosi a rimarcare la mancanza di consapevolezza del disvalore della condotta, e non tiene conto della completa motivazione resa in sentenza (pag. 3 ove si valorizza la giustificazione resa dall'imputata, intrinsecamente plausibile, benché non riscontrata, dimostrativa della capacità, sebbene scemata, di comprendere la realtà e il significato delle proprie azioni nonché la volontaria e intenzionale violazione della misura cautelare); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglie