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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01793/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 11886- 2024 proposto da: TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza R.G.N. 1973/2024 del 26/05/2024, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio R.G.N.11886/2024 Cron.

Rep.

Ud.13/11/2024 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il T ribunale di N ola dichiarava l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, in relazione ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, conseguenti all’omesso versamento di contributi.

Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza invocando l'art.1182, comma terzo , c od .c iv . ( e quindi il foro del luogo del creditore), nello specifico coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l'infrazione ed in cui il versamento omesso si sarebbe dovuto effettuare.

Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA]: L'istanza di regolamento è fondata. [OSCURATO:PERSONA] già esaminato la medesima fattispecie ( v.

Cass. nr. 12996 del 2024) ed ha affermato la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro.

L’individuata competenza è conseguita, per un verso, alla considerazione, sulla scia di precedenti arresti ( in particolare Cass. n r . 8754 del 2017 ) , che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge nr. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del «luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile»e che, quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita «dal luogo di accertamento dell'illecito».

Per altro verso, si èrichiamata Cass. nr. 6178 del 2019 nella parte in cui stabilisce che le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del T ribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.

In applicazione di tali principi , n el caso di specie, ove sussiste una pluralità di illeciti (v. pag. 2 , punti 2 e 3, dell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la condotta omissiva risulta accertata dalla sede INPS di Napoli ( via Guantai ad Orsolona) che ha richiesto, altresì, i l pagamento dei contributi, la competenza è, dunque, del T ribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.

Ricorrendo un regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 11886- 2024 proposto da: TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza R.G.N. 1973/2024 del 26/05/2024, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio R.G.N.11886/2024 Cron. Rep. Ud.13/11/2024 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]: Con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il T ribunale di N ola dichiarava l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, in relazione ad opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, conseguenti all’omesso versamento di contributi. Il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza invocando l'art.1182, comma terzo , c od .c iv . ( e quindi il foro del luogo del creditore), nello specifico coincidente con il foro del luogo in cui era stata posta in essere l'infrazione ed in cui il versamento omesso si sarebbe dovuto effettuare. Il Procuratore Generale ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. [OSCURATO:PERSONA]: L'istanza di regolamento è fondata. [OSCURATO:PERSONA] già esaminato la medesima fattispecie ( v. Cass. nr. 12996 del 2024) ed ha affermato la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro. L’individuata competenza è conseguita, per un verso, alla considerazione, sulla scia di precedenti arresti ( in particolare Cass. n r . 8754 del 2017 ) , che, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge nr. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del «luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile»e che, quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita «dal luogo di accertamento dell'illecito». Per altro verso, si èrichiamata Cass. nr. 6178 del 2019 nella parte in cui stabilisce che le controversie inerenti agli obblighi contributivi dei datori di lavoro e all'applicazione delle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del T ribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, legittimato a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. In applicazione di tali principi , n el caso di specie, ove sussiste una pluralità di illeciti (v. pag. 2 , punti 2 e 3, dell’ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la condotta omissiva risulta accertata dalla sede INPS di Napoli ( via Guantai ad Orsolona) che ha richiesto, altresì, i l pagamento dei contributi, la competenza è, dunque, del T ribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro. Ricorrendo un regolamento di ufficio, non va adottato alcun provvedimento sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro,innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della present
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