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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 26800/2023

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NANZA sul ricorso 675-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocatoDOMENICO [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 296 del 20 20 della C ORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il 2 5 giugn o 20 20 (R.G.N. 566/2019).

R.G.N.675/2021 Cron.

Rep.

C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS.

Requisito dell’abitualità. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 296 del 2020, depositata il 25 giugno 2020, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale di Teramo del 18 giugno 2019, che aveva dichiarato prescritte le pretese contributive avanzate per l’anno 2009 in relazione all’obbligo d’iscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

La Corte territorialeha rigetta to l’impugnazione «per non essere comunque tenuta la resistente ad iscriversi alla gestione separata per l’anno d’imposta 2009, avendo prodotto un reddito “sotto soglia”». 1.1.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello argomentano che non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata chiunquesia dedi to all’esercizio occasionale dell ’attività professionale e abbia prodotto un reddito inferiore o pari ad Euro 5.000,00. 1.2.–[OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2009, ha prodotto un reddito di Euro 2.791,00 e, pertanto, la pretesa dell’INPS non è fondata, «prima ancora che per l’intervenuta prescrizione, per non esservi proprio uno degli estremi per l’iscrizione vale a dire la produzione di un reddito superiore ai 5.000,00 Euro». 1.3.– Il rigetto dell’azione dell’INPS dev’essere dunque confermato, «siapure con la diversa motivazione qui riportata». 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, con ricorsonotificato il 21 dicembre 2020. 3.–[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, notificato il 14 gennaio 2021e illustrato da memoria. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, -3 - cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS procede per due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 10, 11 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconnettere l’occasionalità della prestazione, con la conseguente esenzione dall’obbligo contributivo, alla mera percezione d’un reddito annuale inferiore all’importo di Euro 5.000,00, alla stregua d’una disciplina, quella recata dall’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, inapplicabile ai professionisti intellettuali iscritti in un apposito albo.

Ad avviso del ricorrente, si configura come occasionale «un’attività non duratura nel tempo», indicativa d’una «prestazione sporadica non prolungata» (pagina 9 del ricorso per cassazione).

L’attività di avvocato, esercitata da un professionista iscritto all’albo di appartenenza, sarebbe intrinsecamente abituale e, nel caso di specie, l’abitualità sarebbe avvalorataanche dall’apertura della partita IVA.

Né -4 - l’occasionalità si potrebbe evincere, sic et simpliciter , dal dato reddituale d’un singolo anno di esercizio.

Una diversa opzione ermeneutica vanificherebbe la funzione della Gestione separata, improntata a una logica di copertura universale, soggettiva e oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, all’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La sentenza impugnata sarebbe erronea anchenella parte in cui ha negato ogni rilievo, ai fini della sospensione della prescrizione, all’omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2010, «quadro riservato all’indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata» (pagina 15 del ricorso per cassazione).

Solo la compilazione del quadro RR consentirebbe all’INPS di verificare la produzione d’un reddito da lavoro autonomo, rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata.

Il contegno omissivo, in violazione di un preciso obbligo di legge, volto a «tutelare interessi di carattere pubblicistico» (pagina 19 del ricorso per cassazione), assumerebbe le sembianze d’una condotta dolosa dioccultamento dell’altrui credito, idonea a sospendere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. 2.–Il primo motivo si appunta sulla ratio decidendi della pronuncia d’appello, che esclude in radice l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separatain ragione dell’entità del reddito prodotto.

Il motivo coglie nel segno, nei termini di seguito precisati. -5 - 3.–Giova ripercorrere, nei loro snodi essenziali, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte. 3.1.– È oramai consolidato l’indirizzo, che correla l ’ obbligo d’iscrizione alla G estione separata alla percezione d ’un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che presuppone quale requisito imprescindibile l’iscrizione a un albo o a un elenco.

L’obbligoin esame v iene meno solo se il reddito prodotto sia già integralmente oggetto d ell’ obbligo assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419). 3.2.– Ai fini dell’obbligo d’iscrizione, r ileva anche un’attività occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000,00, in base all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003.

A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che la produzione d’un reddito superiore alla sogliaannua di Euro 5.000,00 vale a privare d’ogni rilievo la disquisizione sulla natura abituale o ppure occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione.

Invero, il superamento di tale soglia determina comunque la sottoposizione dell’attività , anche a non voler la r eputare abituale , all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (Cass., sez. lav., 7 ottobre 2022, n. 29272, punto 17 dei “Motivi della decisione”). 3.3.–In consonanza con la disciplina che caratterizza le gestioni dei lavoratori autonomi, il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di sc elta ex ante del libero professionista e non invece come conseguenza ex post, desumibile dall’ammontare del reddito prodotto.

Una diversa interpretazione del dato normativo si risolverebbe nell’ancorare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata alla produzione d’un reddito superiore alla soglia di cui al citato art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, «presupposto che, invece, come detto, rileva ai -6 - fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale»(Cass., sez. lav., 7 aprile 2023, n. 9586, punto 12 del “Considerato in diritto”). 3.4.– Il requisito dell’abitualità , su cui si disputa nel presente giudizio, dev’essere accertato in punto di fatto e la relativa prova dev’essere fornita dall’INPS (Cass., sez.

VI-L, 23 gennaio 2023, n. 1982, punto 3 del “Considerato”).

In questa prospettiva, si possono valorizzare le presunzioni ricavabili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività.

La percezione d’un reddito annuo d’importo inferiore alla predetta sogliadi Euro 5.000,00 può fungere da indizio , suscettibile di escludere in concretogli estremi dell’abitualità.

Tale indizio,tuttavia, dev’essere pondera to adeguatamente con gli altrielementi acquisiti al processo ( sentenza n. 4419 del 2021, cit. ).

Invero, nessuno di tali elementi, di per sé, può rivestire valenza dirimente: si versa pur sempre nell’ambito d’unapraesumptio hominis, che non impone all ’ interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza, utili a risalire da l fatto noto a quello ignoto (sentenza n. 4419 del 2021, cit., e, nello stesso senso, Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10347).

Pertanto, l’esiguità del reddito non denota di per sé l’occasionalità dell’attività professionale.

Spetta al giudice di merito «accertare in fatto se un’attività professionale debba ritenersi abituale anche in presenza di un reddito inferiore al limite di legge (Euro 5.000,00)» (Cass., sez.

VI-L, 10 febbraio 2023, n. 4169). 4.–Da tali principi, confermati a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Cass., sez.

VI–L, 3 marzo 2023, n. 6371,e 2 marzo 2023, n. 6319),si è discostata la sentenza d’appello e dunque non si ravvisa la ragione d’inammissibilità eccepita nel controricorso e -7 - nella memoria illustrativa in base all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., sul presupposto che i giudici del gravame si siano uniformati in toto a un orientamento comunemente recepito. 4.1.– La pronuncia impugnata s’incentra sul rilievo che la contribuente beneficia d’una «fascia di esenzione», in quanto può vantare un reddito annuo inferiore ai 5.000,00 Euro (pagina 2).

Per l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non sussiste alcun obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto difetta uno dei presupposti indefettibili di tale iscrizione: «la produzione di un reddito superiore ai 5.000 euro»(pagina 3). 4.2.– L a Corte territoriale ha dunque desunto l ’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata dal puro e semplice ammontare del reddito prodotto, in quanto inferiore alla soglia, e ha omesso diaccertare, in fatto, anche mediante l’impiego di presunzioni semplici, se l’attività professionale sia connotata dai tratti distintivi dell’abitualità (in termini, Cass., sez.

VI–L, 23 febbraio 2023, n. 5593, e 22 febbraio 2023, n. 5550, punto 6 del “Considerato in diritto”, 10 febbraio 2023, n. 4178, n. 4176 e n. 4143, punto 9 del “Considerato in diritto”, e 9 febbraio 2023, n. 3991). 4.3.– La ratio decidendi ha il suo fulcro nell’acce rtamento d’un reddito inferiore al limite di Euro 5.000,00.

Lo stesso dispositivo della pronuncia d’appello, nel delineare la posizione dell’odierna controricorrente come avvocato “sotto-soglia” (pagina 4), scolpisce la rilevanza esclusiva di tale aspettonel percorso argomentativo che ha condotto a respingere la pretesa dell’INPS.

La Corte territoriale trascura di collocare la consistenza del reddito nel contesto di tutti gli elementi acquisiti al processo e di soppesare altridati significativi, idonei a corroborare l’esclusione dell’abitualità.

È il nudo dato numerico che fonda il convincimento dellaCorte di merito, senza il supporto di ulteriori elementi probanti, nel contesto d’una valutazione complessiva e coerente. -8 - 4.4.–La sentenza impugnata non ha rettamente inteso la disciplina di legge che tratteggia la fattispecie dell’abitualità, nell’appiattirla sulla sola quantità del reddito guadagnato e nel pretermetterne la caratteristica saliente: la scelta compiuta ex ante dal professionista, con l’allestimento dei mezzi finalizzati all’esercizio dell’attività.

Da questo punto di vista, trova conferma l’error in iudicando denunciato con il primo mezzo. 5.–Resta assorbito l’esame del secondo motivo, che investe il tema della prescrizionee ripropone in questa sede le doglianze che i giudici d’appello non hanno affrontato funditus, privilegiando, quale ragione più liquidae dirimente, l’insussistenza del credito contributivo. 6.– La sentenza d’appello è dunque cassata in relazi one alla censura accolta.

La causa è rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi di diritto richiamati nella presente ordinanza e provvederà anche a liquidare le spese dell’odierno giudizio.

P.Q.M.

Accoglie ilprimo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa l’impugnata sentenzain relazione alla censura accolta; rinvia la causa,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 675-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocatoDOMENICO [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 296 del 20 20 della C ORTE D’APPELLO DELL’AQUILA, depositata il 2 5 giugn o 20 20 (R.G.N. 566/2019). R.G.N.675/2021 Cron. Rep. C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS. Requisito dell’abitualità. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 296 del 2020, depositata il 25 giugno 2020, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia del Tribunale di Teramo del 18 giugno 2019, che aveva dichiarato prescritte le pretese contributive avanzate per l’anno 2009 in relazione all’obbligo d’iscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata (art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). La Corte territorialeha rigetta to l’impugnazione «per non essere comunque tenuta la resistente ad iscriversi alla gestione separata per l’anno d’imposta 2009, avendo prodotto un reddito “sotto soglia”». 1.1.– A fondamento della decisione, i giudici d’appello argomentano che non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata chiunquesia dedi to all’esercizio occasionale dell ’attività professionale e abbia prodotto un reddito inferiore o pari ad Euro 5.000,00. 1.2.–[OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2009, ha prodotto un reddito di Euro 2.791,00 e, pertanto, la pretesa dell’INPS non è fondata, «prima ancora che per l’intervenuta prescrizione, per non esservi proprio uno degli estremi per l’iscrizione vale a dire la produzione di un reddito superiore ai 5.000,00 Euro». 1.3.– Il rigetto dell’azione dell’INPS dev’essere dunque confermato, «siapure con la diversa motivazione qui riportata». 2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, con ricorsonotificato il 21 dicembre 2020. 3.–[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, notificato il 14 gennaio 2021e illustrato da memoria. 4.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, -3 - cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS procede per due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione dell’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 10, 11 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche con riferimento all’art. 2697 cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconnettere l’occasionalità della prestazione, con la conseguente esenzione dall’obbligo contributivo, alla mera percezione d’un reddito annuale inferiore all’importo di Euro 5.000,00, alla stregua d’una disciplina, quella recata dall’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, inapplicabile ai professionisti intellettuali iscritti in un apposito albo. Ad avviso del ricorrente, si configura come occasionale «un’attività non duratura nel tempo», indicativa d’una «prestazione sporadica non prolungata» (pagina 9 del ricorso per cassazione). L’attività di avvocato, esercitata da un professionista iscritto all’albo di appartenenza, sarebbe intrinsecamente abituale e, nel caso di specie, l’abitualità sarebbe avvalorataanche dall’apertura della partita IVA. Né -4 - l’occasionalità si potrebbe evincere, sic et simpliciter , dal dato reddituale d’un singolo anno di esercizio. Una diversa opzione ermeneutica vanificherebbe la funzione della Gestione separata, improntata a una logica di copertura universale, soggettiva e oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, all’art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La sentenza impugnata sarebbe erronea anchenella parte in cui ha negato ogni rilievo, ai fini della sospensione della prescrizione, all’omessa compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2010, «quadro riservato all’indicazione dei contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata» (pagina 15 del ricorso per cassazione). Solo la compilazione del quadro RR consentirebbe all’INPS di verificare la produzione d’un reddito da lavoro autonomo, rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata. Il contegno omissivo, in violazione di un preciso obbligo di legge, volto a «tutelare interessi di carattere pubblicistico» (pagina 19 del ricorso per cassazione), assumerebbe le sembianze d’una condotta dolosa dioccultamento dell’altrui credito, idonea a sospendere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. 2.–Il primo motivo si appunta sulla ratio decidendi della pronuncia d’appello, che esclude in radice l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separatain ragione dell’entità del reddito prodotto. Il motivo coglie nel segno, nei termini di seguito precisati. -5 - 3.–Giova ripercorrere, nei loro snodi essenziali, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di questa Corte. 3.1.– È oramai consolidato l’indirizzo, che correla l ’ obbligo d’iscrizione alla G estione separata alla percezione d ’un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che presuppone quale requisito imprescindibile l’iscrizione a un albo o a un elenco. L’obbligoin esame v iene meno solo se il reddito prodotto sia già integralmente oggetto d ell’ obbligo assicurativo gestito dalla Cassa di riferimento (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419). 3.2.– Ai fini dell’obbligo d’iscrizione, r ileva anche un’attività occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000,00, in base all’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003. A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che la produzione d’un reddito superiore alla sogliaannua di Euro 5.000,00 vale a privare d’ogni rilievo la disquisizione sulla natura abituale o ppure occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione. Invero, il superamento di tale soglia determina comunque la sottoposizione dell’attività , anche a non voler la r eputare abituale , all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (Cass., sez. lav., 7 ottobre 2022, n. 29272, punto 17 dei “Motivi della decisione”). 3.3.–In consonanza con la disciplina che caratterizza le gestioni dei lavoratori autonomi, il requisito dell’abitualità dev’essere apprezzato nella sua dimensione di sc elta ex ante del libero professionista e non invece come conseguenza ex post, desumibile dall’ammontare del reddito prodotto. Una diversa interpretazione del dato normativo si risolverebbe nell’ancorare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata alla produzione d’un reddito superiore alla soglia di cui al citato art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, «presupposto che, invece, come detto, rileva ai -6 - fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale»(Cass., sez. lav., 7 aprile 2023, n. 9586, punto 12 del “Considerato in diritto”). 3.4.– Il requisito dell’abitualità , su cui si disputa nel presente giudizio, dev’essere accertato in punto di fatto e la relativa prova dev’essere fornita dall’INPS (Cass., sez. VI-L, 23 gennaio 2023, n. 1982, punto 3 del “Considerato”). In questa prospettiva, si possono valorizzare le presunzioni ricavabili dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività. La percezione d’un reddito annuo d’importo inferiore alla predetta sogliadi Euro 5.000,00 può fungere da indizio , suscettibile di escludere in concretogli estremi dell’abitualità. Tale indizio,tuttavia, dev’essere pondera to adeguatamente con gli altrielementi acquisiti al processo ( sentenza n. 4419 del 2021, cit. ). Invero, nessuno di tali elementi, di per sé, può rivestire valenza dirimente: si versa pur sempre nell’ambito d’unapraesumptio hominis, che non impone all ’ interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza, utili a risalire da l fatto noto a quello ignoto (sentenza n. 4419 del 2021, cit., e, nello stesso senso, Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10347). Pertanto, l’esiguità del reddito non denota di per sé l’occasionalità dell’attività professionale. Spetta al giudice di merito «accertare in fatto se un’attività professionale debba ritenersi abituale anche in presenza di un reddito inferiore al limite di legge (Euro 5.000,00)» (Cass., sez. VI-L, 10 febbraio 2023, n. 4169). 4.–Da tali principi, confermati a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. VI–L, 3 marzo 2023, n. 6371,e 2 marzo 2023, n. 6319),si è discostata la sentenza d’appello e dunque non si ravvisa la ragione d’inammissibilità eccepita nel controricorso e -7 - nella memoria illustrativa in base all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., sul presupposto che i giudici del gravame si siano uniformati in toto a un orientamento comunemente recepito. 4.1.– La pronuncia impugnata s’incentra sul rilievo che la contribuente beneficia d’una «fascia di esenzione», in quanto può vantare un reddito annuo inferiore ai 5.000,00 Euro (pagina 2). Per l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non sussiste alcun obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto difetta uno dei presupposti indefettibili di tale iscrizione: «la produzione di un reddito superiore ai 5.000 euro»(pagina 3). 4.2.– L a Corte territoriale ha dunque desunto l ’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata dal puro e semplice ammontare del reddito prodotto, in quanto inferiore alla soglia, e ha omesso diaccertare, in fatto, anche mediante l’impiego di presunzioni semplici, se l’attività professionale sia connotata dai tratti distintivi dell’abitualità (in termini, Cass., sez. VI–L, 23 febbraio 2023, n. 5593, e 22 febbraio 2023, n. 5550, punto 6 del “Considerato in diritto”, 10 febbraio 2023, n. 4178, n. 4176 e n. 4143, punto 9 del “Considerato in diritto”, e 9 febbraio 2023, n. 3991). 4.3.– La ratio decidendi ha il suo fulcro nell’acce rtamento d’un reddito inferiore al limite di Euro 5.000,00. Lo stesso dispositivo della pronuncia d’appello, nel delineare la posizione dell’odierna controricorrente come avvocato “sotto-soglia” (pagina 4), scolpisce la rilevanza esclusiva di tale aspettonel percorso argomentativo che ha condotto a respingere la pretesa dell’INPS. La Corte territoriale trascura di collocare la consistenza del reddito nel contesto di tutti gli elementi acquisiti al processo e di soppesare altridati significativi, idonei a corroborare l’esclusione dell’abitualità. È il nudo dato numerico che fonda il convincimento dellaCorte di merito, senza il supporto di ulteriori elementi probanti, nel contesto d’una valutazione complessiva e coerente. -8 - 4.4.–La sentenza impugnata non ha rettamente inteso la disciplina di legge che tratteggia la fattispecie dell’abitualità, nell’appiattirla sulla sola quantità del reddito guadagnato e nel pretermetterne la caratteristica saliente: la scelta compiuta ex ante dal professionista, con l’allestimento dei mezzi finalizzati all’esercizio dell’attività. Da questo punto di vista, trova conferma l’error in iudicando denunciato con il primo mezzo. 5.–Resta assorbito l’esame del secondo motivo, che investe il tema della prescrizionee ripropone in questa sede le doglianze che i giudici d’appello non hanno affrontato funditus, privilegiando, quale ragione più liquidae dirimente, l’insussistenza del credito contributivo. 6.– La sentenza d’appello è dunque cassata in relazi one alla censura accolta. La causa è rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi di diritto richiamati nella presente ordinanza e provvederà anche a liquidare le spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. Accoglie ilprimo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa l’impugnata sentenzain relazione alla censura accolta; rinvia la causa,
Sentenza Cassazione n. 26800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris