CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023
Cassazione n. 01923/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bologna ha affermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 73, comma primo e quarto, d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di diverso tipo (ketamina, cocaina, marijuana, hashish e metamfetamina, con la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 309/1990 per la sola ketamina.Il ricorrente lamenta, con co motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, evidenziando l'erroneità della valutazione fondata sul solo dato ponderale quantitativo- qualitativo costituito dal superamento del limite soglia e dalla percentuale di principio attivo. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi il giudice allontanato dal minimo edittale, nonché un eccessivo aumento per il reato in continuazione in ragione del cospicuo quantitativo di hashish detenuto, sebbene lo stupefacente fosse in buona parte destinato al consumo personale del medesimo ricorrente e della sua compagna, anche ella coimputata nell'odierno procedimento. Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso chiedendo una nuova valutazione di ammissibilità del ricorso e la riassegnazione ad altra Sezione. In ordine alla prima doglianza, si osserva che sono stati rinvenuti grammi 9.144 netti di ketamina, con principio attivo del 12,73%, pari a 1.955,70 grammi, idonei al confezionamento di 6.159 dosi medie singole. Trattasi di quantitativi certamente tali da rispondere alle indicazioni fornite da Sez. U, 24/05/2012, n. 36258, Biondi, Rv. 253150, secondo cui non è, di norma, ravvisabile l'aggravante in disamina allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11/04/2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quanto tale quantità sia superata. In proposito, il giudice a quo, nel ritenere integratala circostanza aggravante, ha richiamato il valore soglia per la ketamina indicato nel D.M. 11/04/2006, pari a 900 milligrammi, e il limite al di sotto del quale la circostanza aggravante non si configura di grammi 1800 (200 per 900 milligrammi). Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nel discostarsi dal minimo edittale, alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del ricorrente, desunta dagli importanti quantitativi di sostanze stupefacenti appartenenti alla prima tabella, dall'intensità del dolo, dalla vastità del traffico illecito e dall'inserimento del ricorrente in un circuito delinquenziale. Il giudice ha ritenuto altresì l'aumento a titolo di concorso con il reato di cui all'art 73, comma quarto, d.P.R.309/1990 1 Of" congruo ed adeguato in ragione del cospicuo quantitativo di hashish detenuto, con principio attivo superiore alla media. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 Il Consigliere este