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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02821/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 09/01/2023 della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza in data 18/09/2019 del tribunale di Padova, che li aveva condannati per il reato di ricettazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta la sussistenza del delitto di ricettazione e in subordine se ne invoca la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto denunciano violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dei prevenuti per il reato di ricettazione; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489); Osservato che la doglianza che contesta la sussistenza della recidiva nei confronti della Reinhard, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 3 della motivazione) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; .....n....

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 09/01/2023 della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza in data 18/09/2019 del tribunale di Padova, che li aveva condannati per il reato di ricettazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, proposti nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta la sussistenza del delitto di ricettazione e in subordine se ne invoca la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risultano manifestamente infondati, in quanto denunciano violazioni di legge sostanziale basate su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dei prevenuti per il reato di ricettazione; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489); Osservato che la doglianza che contesta la sussistenza della recidiva nei confronti della Reinhard, non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda pagina 3 della motivazione) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; .....n.... P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 02821/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris