Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 05093/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L6NRW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 13/10/2025 dal difensore della parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico consistendo in affermazioni assertive circa l'assenza di prova per il delitto di truffa con mero richiamo a principi astratti e senza alcun confronto con la sentenza impugnata che ha fondato la conferma della colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente ritenuta attendibile in quanto corroborata da elementi di riscontro; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che, quanto al primo profilo, il collegio di merito si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di dati negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo (ritenuti, nella specie, insussistenti), dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); che, quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè considerando i plurimi precedenti penali per truffa ed altri delitti contro il patrimonio da cui è attinto l'imputato; che la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita, proprio come avvenuto nella specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, tenuto conto del contributo utile della memoria difensiva tempestivamente depositata nell'interesse della parte civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 01L6NRW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 13/10/2025 dal difensore della parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è del tutto generico consistendo in affermazioni assertive circa l'assenza di prova per il delitto di truffa con mero richiamo a principi astratti e senza alcun confronto con la sentenza impugnata che ha fondato la conferma della colpevolezza sulle dichiarazioni della persona offesa, motivatamente ritenuta attendibile in quanto corroborata da elementi di riscontro; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che, quanto al primo profilo, il collegio di merito si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di dati negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo (ritenuti, nella specie, insussistenti), dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.); che, quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha argomentato applicando correttamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè considerando i plurimi precedenti penali per truffa ed altri delitti contro il patrimonio da cui è attinto l'imputato; che la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale la esercita, proprio come avvenuto nella specie, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, tenuto conto del contributo utile della memoria difensiva tempestivamente depositata nell'interesse della parte civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 1.844,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il gio
Sentenza Cassazione n. 05093/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris