Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:T:2012:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 17 febbraio 2012 — Hassan / Consiglio
(causa T‑572/11 R)
«Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell’urgenza — Bilanciamento degli interessi»
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni
iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine
di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE
e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 14‑16)
2.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza —
Danno grave ed irreparabile — Nesso causale tra il danno lamentato e l’atto impugnato — Onere della prova (Artt. 278 TFUE
e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 21, 22)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza —
Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente —
Valutazione con riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene — Applicazione a una persona fisica che esercita il controllo
su tale società (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 33‑36)
4.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Urgenza —
Danno grave ed irreparabile — Danno pecuniario — Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente —
Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 38-40)
5.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Danno
pecuniario — Danno che può essere risarcito successivamente mediante indennizzo o a seguito di ricorso per risarcimento danni —
Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE e 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale,
art. 104, § 2) (v. punto 47)
6.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile —
Onere della prova — Danno grave ed irreparabile del richiedente — Lesione di un interesse proprio di quest’ultimo — Lesione
dei diritti di terzi — Esclusione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 50)
7.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi
in gioco — Nozione (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 53, 54)
[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori, segnatamente, domanda di sospendere l’esecuzione della decisione di esecuzione 2011/515/PESC
del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della
Siria (GU L 218, pag. 20) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il
regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 218, pag. 1),
nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.