Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:489
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0332_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 maggio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (KinkySwipe)
(causa T‑332/24)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo KinkySwipe – Marchio nazionale denominativo anteriore SWIPE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 13)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 16, 17)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 24, 26)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi KinkySwipe e SWIPE
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 30, 37, 42‑51, 62, 64, 65, 70, 86)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 31, 36, 38, 61, 63)
6.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legalità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punti 52‑54)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 74)
8.
Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 9, §§ 1 e 2)
(v. punti 83, 84)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] LTD è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], LLC.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.