CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 44248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FILODEMO Francesco, nato ad Avellino, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 12/07/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, attesa la sopravvenuta rinunzia per carenza di interesse; lette le conclusioni trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per la rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per rinunzia (in data 8 ottobre 2024 a firma del procuratore speciale, in ragione della dichiarata carenza di interesse, per la sopravvenuta revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso). 1.1. La rinunzia al ricorso, atto potestativo di natura abdicativa personalissimo ad efficacia immediata (Sez. U., 12602, del 17/12/2015, Rv. 266821), è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589, comma 2, 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. . 2. All'inammissibilità del ricorso per rinunzia, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della revoca della misura cautelare in essere all'atto della presentazione dell'impugnazione, non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021); né, alla luce del risultato favorevole conseguito aliunde, è possibile riconoscere profili di colpa nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.