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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08935/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20300-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 10948/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con ordinanza n. 10948 del 9/6/2020 così provvedeva: "Con atto di citazione notificato il 20.12.2012 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno sito in territorio del Comune di Casalvolone, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo confinante, per sentirli condannare alla rimozione delle opere realizzate nella loro proprietà ed impeditive del naturale deflusso delle acque.

L'attore esponeva in particolare che i convenuti avevano, nel 2009, innalzato una parte de/loro terreno, situato in origine ad una quota inferiore di quello di esso attore, modificando lo stato dei luoghi ed ostacolando il libero deflusso delle acque.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per l'accertamento che le infiltrazioni a carico della loro proprietà erano dovute a fatto imputabile al Bernascone e per la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ed all'eliminazione di alcune opere realizzate in violazione della distanza dal confine o comunque senza il rispetto delle norme applicabili.

I convenuti esponevano in particolare che il Bemascone non aveva assicurato il collegamento alla rete fognaria del pozzetto e dei pluviali di scarico a servizio della sua proprietà ed aveva comunque realizzato il pozzetto a distanza di meno di un metro dal confine tra i due fondi.

Con sentenza n. 526/2016 il Tribunale di Novara respingeva la domanda di parte attrice e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannava il Bemascone ad assicurare il collegamento tra il pozzetto di scarico e la rete fognaria, a ricollocarlo a distanza minima di un metro dal confine tra le Rie. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -2- due proprietà e a corrispondere ai convenuti la somma di C 5.000 a titolo di risarcimento del danno.

Interponeva appello avverso detta decisione il Bernascone e si costituivano in seconda istanza gli originari convenuti, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 934/2018, la Corte di Appello di Torino rigettava l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure e condannando l'appellante alle spese del secondo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.913 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe reso motivazione insufficiente circa la superiorità del fondo Bernascone rispetto a quello confinante e, quindi, avrebbe erroneamente escluso che quest'ultimo fosse naturalmente destinato a ricevere lo scolo naturale delle acque provenienti dal primo.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte torinese avrebbe omesso di esaminare la domanda, proposta dal Bemascone, di rimozione degli ostacoli eseguiti dal Tambone e dalla Bulone -consistenti in un basamento di cemento con sovrastanti autobloccanti a secco che avrebbero reso più difficoltoso il naturale deflusso delle acque provenienti dal suo terreno.

Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -3- Con il quarto motivo, da esaminare logicamente insieme ai primi due, il ricorrente si duole, in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c., della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che egli aveva dedotto che le infiltrazioni lamentate dal Tambone e dalla Bulone erano in realtà dovute alle opere da essi stessi realizzate nel loro terreno.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. perché la Corte piemontese avrebbe omesso di considerare che l'obbligo di collegamento con la rete fognaria era da porre a carico dei proprietari del fondo posto a livello inferiore, destinato a ricevere naturalmente le acque da quello superiore.

Le quattro doglianze, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili per diversi e concorrenti profili.

In primo luogo, esse si risolvono nella richiesta di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito.

In proposito, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Né è possibile invocare un nuovo appezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, dovendosi ribadire il principio secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -4- fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

In secondo luogo, la Corte di Appello ha ricostruito le ragioni per cui il Tribunale aveva disatteso la domanda del Bernascone, da individuarsi in ultima analisi: da un lato, nel fatto che la C.T.U. esperita in prime cure aveva affermato che la causa dei problemi di scolo delle acque era da individuarsi nell'inadeguatezza del pozzetto di scarico realizzato dall'attore (cfr. pag.12 e pag.15 della decisione di seconde cure); e, dall'altro lato, nella considerazione che "... dalla c.t.u. risulta la inconfigurabilità di alcun dislivello o pendenza tra i due fondi (c.t.u. pag. 5 e pag. 6), quanto piuttosto l'esistenza di una limitata zona depressa ove si trova il pozzetto di raccolta dell'attore"(cfr. pag.13 della decisione impugnata).

La ravvisata assenza del dislivello tra i due fondi, che costituisce motivazione pienamente confermativa rispetto a quella già fatta propria dal giudice di prime cure, non viene adeguatamente attinta dai motivi di censura in esame, che non soltanto non contestano, ma nemmeno considerano il passaggio motivazionale appena richiamato, il quale invece risulta decisivo nell'ambito dell 'iter logico-argomenta tivo seguito dalla Corte sabauda.

Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -5- Il solo punto del ragionamento della Corte territoriale che non risulta condivisibile è quello con cui il giudice del gravame, nell'escludere l'operatività dell'art.913 c. c. sul presupposto che nel caso specifico sarebbe stato accertato l'intervento dell'opera dell'uomo, identifica quest'ultima nella pavimentazione di una striscia del cortile, contestualmente alla realizzazione di pozzetto con griglia" (cfr. pag.13 della sentenza impugnata).

In tal modo infatti la Corte di Appello fa riferimento ad un'opera realizzata dai convenuti, e non dall'attore, con ciò dimostrando di aver travisato il senso della norma poc'anzi richiamata, la quale al primo comma prevede che "Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo", con ciò evidentemente alludendo all'opera del proprietario del fondo superiore che possa costituire, o aggravare, la servitù naturale di scolo.

Tuttavia l'affermazione può agevolmente essere corretta, dal momento che il giudice di merito ha, in successivo passaggio della motivazione, affermato - anzi, ribadito - che "... la vera causa di quanto lamentato da parte attrice sia da ascrivere all'inadeguatezza ed alla non conformità con le vigenti disposizioni ... in regime di scarichi civili del pozzetto realizzato dall'attore, mancante di regolare ed idoneo scarico, che assicuri lo smaltimento delle acque, evitando conseguentemente i lamentati ristagni di liquidi - c.t.u. pag. 6" (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

In tal modo, la Corte territoriale ha accertato l'esistenza anche di opere realizzate dal Bemascone, alle quali peraltro ha ricondotto la vera causa degli inconvenienti da quest'ultimo lamentati.

Alla luce di tale accertamento, non adeguatamente attinto dal motivo di censura qui in esame, può essere disposta la correzione della Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -6- motivazione, nel senso che l'esclusione dell'operatività dell'art. 913 c. c. va ricondotta non già alle opere dell'uomo realizzate dagli originari convenuti, odierni intimati (consistenti nella pavimentazione di parte del cortile e nella realizzazione di un pozzetto con griglia), bensì a quelle, diverse, poste in essere direttamente dal Bernascone (rappresentate in ultima analisi dalla esecuzione di un pozzetto di scarico non idoneo ad assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte'.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 889 c.c., in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il pozzetto di scolo, non costituendo una tubazione, non sarebbe soggetto alla distanza minima dal confine di un metro.

Inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe potuto soltanto ordinare il rispetto della distanza dal confine, e non anche imporre al ricorrente la realizzazione di pozzetti.

La censura è infondata.

A fronte della riscontrata violazione delle distanze, è del tutto lecita la pronuncia del giudice di merito che ordini l'arretramento dell'opera fino al rispetto di dette distanze.

La parte nei cui confronti è diretto il dictum ha ovviamente la scelta se eliminare l'opera (come sembrerebbe sostenere lo stesso ricorrente in apertura di pag. 11 del ricorso) ovvero se modificarla o trasferirla altrove, nel rispetto della distanza minima inizialmente violata.

La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado - che aveva condannato il ricorrente a collegare il pozzetto alla rete fognaria e a posizionarlo ad un metro dal confine - non ha quindi imposto al ricorrente alcunché di ulteriore dal rispetto della distanza minima prevista dalla legge.

Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -7- Appropriata, peraltro, appare l'applicazione dell'art. 889 c.c. al caso di specie, posto che - come si legge a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata - già il Tribunale aveva accertato che la causa delle infiltrazioni lamentate dagli odierni controricorrenti era da individuare "nell'inadeguatezza e nella non conformità con le vigenti disposizioni di legge in regime di scarichi civili del pozzetto realizzato dall'attore, mancante di idoneo e regolare scarico, che assicuri lo smaltimento delle acque, evitando i lamentati ristagni di liquido".

Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui "L 'art.889 c.c., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno.

Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzettí di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante" (Sez. 2, Sentenza n. 27642 del 11/12/2013, Rv.628847).

Poiché nella specie la potenzialità -anzi, l'effettività- dannosa è stata riscontrata dal giudice di merito, l'applicazione della distanza minima prevista dall'art.889 c.c. appare corretta.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1 -quater, del [OSCURATO:PERSONA] di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.

Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -8- 1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 -quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 09 gennaio 2020".

Per la revocazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il motivo di ricorso deduce un errore di sussunzione per violazione e falsa applicazione, ovvero la riconduzione di una fattispecie concreta ad una norma non pertinente, che la Corte d'Appello ha motivato con informazioni probatorie inesistenti ed inaccettabili.

Si lamenta che l'ordinanza di questa Corte abbia corretto la motivazione del giudice di appello, assumendo che l'inoperatività dell'art. 913 c.c. era da ricondurre non già alle opere realizzate dai convenuti, ma a quelle poste direttamente in essere dal ricorrente.

Trattasi di conclusioni contraddette dalla CTU che denota come in realtà sussista la pendenza dello scolo di acque verso il fondo dei convenuti, i quali avevano realizzato una Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -9- pavimentazione in autobloccante a secco della propria striscia di terreno, avendo predisposto l'innesto nel pozzetto attoreo di una tubazione a perdere di sezione inadeguata con colatura nella loro proprietà.

La Corte di Cassazione ha poi ritenuto applicabile il dettato dell'art. 889 c.c., senza tenere conto del fatto che il Bernascone sul proprio fondo non aveva dato vita ad alcun pozzetto, trattandosi di una semplice depressione della pavimentazione da cui si diparte un tubo.

Il motivo è inammissibile.

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez.

Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -10- Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez.

Un. 30/10/2008, n. 26022).

L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Nella fattispecie, come si ricava in maniera inequivoca dalla lettura del ricorso, l'errore di fatto, rappresentato a dire del ricorrente dal contrasto con le affermazioni, quanto alla incidenza sulla situazione dei luoghi delle opere artificiali poste n in essere sia dall'attore che dai convenuti, sarebbe stato già commesso in sede di merito, assumendosi che le conclusioni cui è giunta la Corte d'Appello (quanto alla individuazione della causa prevalente dell'innaturale deflusso delle acque nell'inadeguatezza del pozzetto realizzato dal Bernascone, così Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -11- a pag. 15 della sentenza d'appello), sarebbero in contrasto con la CTU redatta in corso di causa (così pag. 4 del ricorso).

L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare, al fine di correggere parzialmente la motivazione della sentenza d'appello, quanto appunto riscontrato nella stessa sentenza d'appello, così che essendo il preteso errore di fatto revocatorio già presente nella decisione della Corte distrettuale, si palesa inammissibile il ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte.

Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla ulteriore deduzione circa un secondo errore commesso nel ritenere applicabile la norma di cui all'art. 889 c.c., a fronte di un manufatto che non potrebbe essere considerato alla stregua di un pozzetto.

In disparte che tale questione ha costituito un punto controverso sul quale l'ordinanza impugnata è stata chiamata a pronunciarsi (cfr. il terzo motivo del ricorso a suo tempo proposto), va, anche in relazione a tale censura, osservato che lo stesso ricorrente imputa la commissione del preteso errore revocatorio alle decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello, dolendosi peraltro della qualificazione giuridica che si assume erroneamente fornita del manufatto in questione, il che denota l'inammissibilità della doglianza sia perché volta a denunciare un errore di fatto che risalirebbe al giudice di merito, sia perché essenzialmente volta a lamentare un errore di giudizio quanto alla concreta sussunzione dell'opera materiale descritta dal CTU nella previsione codicistica di cui all'art. 889 c.c.

Il motivo a ben vedere si risolve nell'inammissibile pretesa di sottoporre alla Corte, peraltro tramite il rimedio della revocazione, un ulteriore giudizio di fatto, aspirazione questa che non può avere seguito in sede di legittimità.

Ric. 2020 n. 20300 sez.

M2 - ud. 17-02-2022 -12- Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20300-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 10948/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con ordinanza n. 10948 del 9/6/2020 così provvedeva: "Con atto di citazione notificato il 20.12.2012 [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un terreno sito in territorio del Comune di Casalvolone, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo confinante, per sentirli condannare alla rimozione delle opere realizzate nella loro proprietà ed impeditive del naturale deflusso delle acque. L'attore esponeva in particolare che i convenuti avevano, nel 2009, innalzato una parte de/loro terreno, situato in origine ad una quota inferiore di quello di esso attore, modificando lo stato dei luoghi ed ostacolando il libero deflusso delle acque. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e spiegando a loro volta domanda riconvenzionale per l'accertamento che le infiltrazioni a carico della loro proprietà erano dovute a fatto imputabile al Bernascone e per la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ed all'eliminazione di alcune opere realizzate in violazione della distanza dal confine o comunque senza il rispetto delle norme applicabili. I convenuti esponevano in particolare che il Bemascone non aveva assicurato il collegamento alla rete fognaria del pozzetto e dei pluviali di scarico a servizio della sua proprietà ed aveva comunque realizzato il pozzetto a distanza di meno di un metro dal confine tra i due fondi. Con sentenza n. 526/2016 il Tribunale di Novara respingeva la domanda di parte attrice e, in parziale accoglimento di quella riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannava il Bemascone ad assicurare il collegamento tra il pozzetto di scarico e la rete fognaria, a ricollocarlo a distanza minima di un metro dal confine tra le Rie. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- due proprietà e a corrispondere ai convenuti la somma di C 5.000 a titolo di risarcimento del danno. Interponeva appello avverso detta decisione il Bernascone e si costituivano in seconda istanza gli originari convenuti, resistendo al gravame. Con la sentenza oggi impugnata, n. 934/2018, la Corte di Appello di Torino rigettava l'impugnazione, confermando la decisione di prime cure e condannando l'appellante alle spese del secondo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.913 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe reso motivazione insufficiente circa la superiorità del fondo Bernascone rispetto a quello confinante e, quindi, avrebbe erroneamente escluso che quest'ultimo fosse naturalmente destinato a ricevere lo scolo naturale delle acque provenienti dal primo. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché la Corte torinese avrebbe omesso di esaminare la domanda, proposta dal Bemascone, di rimozione degli ostacoli eseguiti dal Tambone e dalla Bulone -consistenti in un basamento di cemento con sovrastanti autobloccanti a secco che avrebbero reso più difficoltoso il naturale deflusso delle acque provenienti dal suo terreno. Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- Con il quarto motivo, da esaminare logicamente insieme ai primi due, il ricorrente si duole, in riferimento all'art.360 n.5 c.p.c., della mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del fatto che egli aveva dedotto che le infiltrazioni lamentate dal Tambone e dalla Bulone erano in realtà dovute alle opere da essi stessi realizzate nel loro terreno. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. perché la Corte piemontese avrebbe omesso di considerare che l'obbligo di collegamento con la rete fognaria era da porre a carico dei proprietari del fondo posto a livello inferiore, destinato a ricevere naturalmente le acque da quello superiore. Le quattro doglianze, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili per diversi e concorrenti profili. In primo luogo, esse si risolvono nella richiesta di revisione del giudizio di fatto svolto dal giudice di merito. In proposito, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Né è possibile invocare un nuovo appezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, dovendosi ribadire il principio secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv.631330). In secondo luogo, la Corte di Appello ha ricostruito le ragioni per cui il Tribunale aveva disatteso la domanda del Bernascone, da individuarsi in ultima analisi: da un lato, nel fatto che la C.T.U. esperita in prime cure aveva affermato che la causa dei problemi di scolo delle acque era da individuarsi nell'inadeguatezza del pozzetto di scarico realizzato dall'attore (cfr. pag.12 e pag.15 della decisione di seconde cure); e, dall'altro lato, nella considerazione che "... dalla c.t.u. risulta la inconfigurabilità di alcun dislivello o pendenza tra i due fondi (c.t.u. pag. 5 e pag. 6), quanto piuttosto l'esistenza di una limitata zona depressa ove si trova il pozzetto di raccolta dell'attore"(cfr. pag.13 della decisione impugnata). La ravvisata assenza del dislivello tra i due fondi, che costituisce motivazione pienamente confermativa rispetto a quella già fatta propria dal giudice di prime cure, non viene adeguatamente attinta dai motivi di censura in esame, che non soltanto non contestano, ma nemmeno considerano il passaggio motivazionale appena richiamato, il quale invece risulta decisivo nell'ambito dell 'iter logico-argomenta tivo seguito dalla Corte sabauda. Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -5- Il solo punto del ragionamento della Corte territoriale che non risulta condivisibile è quello con cui il giudice del gravame, nell'escludere l'operatività dell'art.913 c. c. sul presupposto che nel caso specifico sarebbe stato accertato l'intervento dell'opera dell'uomo, identifica quest'ultima nella pavimentazione di una striscia del cortile, contestualmente alla realizzazione di pozzetto con griglia" (cfr. pag.13 della sentenza impugnata). In tal modo infatti la Corte di Appello fa riferimento ad un'opera realizzata dai convenuti, e non dall'attore, con ciò dimostrando di aver travisato il senso della norma poc'anzi richiamata, la quale al primo comma prevede che "Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo", con ciò evidentemente alludendo all'opera del proprietario del fondo superiore che possa costituire, o aggravare, la servitù naturale di scolo. Tuttavia l'affermazione può agevolmente essere corretta, dal momento che il giudice di merito ha, in successivo passaggio della motivazione, affermato - anzi, ribadito - che "... la vera causa di quanto lamentato da parte attrice sia da ascrivere all'inadeguatezza ed alla non conformità con le vigenti disposizioni ... in regime di scarichi civili del pozzetto realizzato dall'attore, mancante di regolare ed idoneo scarico, che assicuri lo smaltimento delle acque, evitando conseguentemente i lamentati ristagni di liquidi - c.t.u. pag. 6" (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata). In tal modo, la Corte territoriale ha accertato l'esistenza anche di opere realizzate dal Bemascone, alle quali peraltro ha ricondotto la vera causa degli inconvenienti da quest'ultimo lamentati. Alla luce di tale accertamento, non adeguatamente attinto dal motivo di censura qui in esame, può essere disposta la correzione della Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -6- motivazione, nel senso che l'esclusione dell'operatività dell'art. 913 c. c. va ricondotta non già alle opere dell'uomo realizzate dagli originari convenuti, odierni intimati (consistenti nella pavimentazione di parte del cortile e nella realizzazione di un pozzetto con griglia), bensì a quelle, diverse, poste in essere direttamente dal Bernascone (rappresentate in ultima analisi dalla esecuzione di un pozzetto di scarico non idoneo ad assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte'. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 889 c.c., in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il pozzetto di scolo, non costituendo una tubazione, non sarebbe soggetto alla distanza minima dal confine di un metro. Inoltre, il giudice di seconde cure avrebbe potuto soltanto ordinare il rispetto della distanza dal confine, e non anche imporre al ricorrente la realizzazione di pozzetti. La censura è infondata. A fronte della riscontrata violazione delle distanze, è del tutto lecita la pronuncia del giudice di merito che ordini l'arretramento dell'opera fino al rispetto di dette distanze. La parte nei cui confronti è diretto il dictum ha ovviamente la scelta se eliminare l'opera (come sembrerebbe sostenere lo stesso ricorrente in apertura di pag. 11 del ricorso) ovvero se modificarla o trasferirla altrove, nel rispetto della distanza minima inizialmente violata. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza di primo grado - che aveva condannato il ricorrente a collegare il pozzetto alla rete fognaria e a posizionarlo ad un metro dal confine - non ha quindi imposto al ricorrente alcunché di ulteriore dal rispetto della distanza minima prevista dalla legge. Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -7- Appropriata, peraltro, appare l'applicazione dell'art. 889 c.c. al caso di specie, posto che - come si legge a pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata - già il Tribunale aveva accertato che la causa delle infiltrazioni lamentate dagli odierni controricorrenti era da individuare "nell'inadeguatezza e nella non conformità con le vigenti disposizioni di legge in regime di scarichi civili del pozzetto realizzato dall'attore, mancante di idoneo e regolare scarico, che assicuri lo smaltimento delle acque, evitando i lamentati ristagni di liquido". Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui "L 'art.889 c.c., il quale stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, mira a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno. Per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzettí di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante" (Sez. 2, Sentenza n. 27642 del 11/12/2013, Rv.628847). Poiché nella specie la potenzialità -anzi, l'effettività- dannosa è stata riscontrata dal giudice di merito, l'applicazione della distanza minima prevista dall'art.889 c.c. appare corretta. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1 -quater, del [OSCURATO:PERSONA] di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -8- 1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1 -quater, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 09 gennaio 2020". Per la revocazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo, illustrato da memorie. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il motivo di ricorso deduce un errore di sussunzione per violazione e falsa applicazione, ovvero la riconduzione di una fattispecie concreta ad una norma non pertinente, che la Corte d'Appello ha motivato con informazioni probatorie inesistenti ed inaccettabili. Si lamenta che l'ordinanza di questa Corte abbia corretto la motivazione del giudice di appello, assumendo che l'inoperatività dell'art. 913 c.c. era da ricondurre non già alle opere realizzate dai convenuti, ma a quelle poste direttamente in essere dal ricorrente. Trattasi di conclusioni contraddette dalla CTU che denota come in realtà sussista la pendenza dello scolo di acque verso il fondo dei convenuti, i quali avevano realizzato una Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -9- pavimentazione in autobloccante a secco della propria striscia di terreno, avendo predisposto l'innesto nel pozzetto attoreo di una tubazione a perdere di sezione inadeguata con colatura nella loro proprietà. La Corte di Cassazione ha poi ritenuto applicabile il dettato dell'art. 889 c.c., senza tenere conto del fatto che il Bernascone sul proprio fondo non aveva dato vita ad alcun pozzetto, trattandosi di una semplice depressione della pavimentazione da cui si diparte un tubo. Il motivo è inammissibile. In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -10- Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643). L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442). Nella fattispecie, come si ricava in maniera inequivoca dalla lettura del ricorso, l'errore di fatto, rappresentato a dire del ricorrente dal contrasto con le affermazioni, quanto alla incidenza sulla situazione dei luoghi delle opere artificiali poste n in essere sia dall'attore che dai convenuti, sarebbe stato già commesso in sede di merito, assumendosi che le conclusioni cui è giunta la Corte d'Appello (quanto alla individuazione della causa prevalente dell'innaturale deflusso delle acque nell'inadeguatezza del pozzetto realizzato dal Bernascone, così Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -11- a pag. 15 della sentenza d'appello), sarebbero in contrasto con la CTU redatta in corso di causa (così pag. 4 del ricorso). L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare, al fine di correggere parzialmente la motivazione della sentenza d'appello, quanto appunto riscontrato nella stessa sentenza d'appello, così che essendo il preteso errore di fatto revocatorio già presente nella decisione della Corte distrettuale, si palesa inammissibile il ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte. Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla ulteriore deduzione circa un secondo errore commesso nel ritenere applicabile la norma di cui all'art. 889 c.c., a fronte di un manufatto che non potrebbe essere considerato alla stregua di un pozzetto. In disparte che tale questione ha costituito un punto controverso sul quale l'ordinanza impugnata è stata chiamata a pronunciarsi (cfr. il terzo motivo del ricorso a suo tempo proposto), va, anche in relazione a tale censura, osservato che lo stesso ricorrente imputa la commissione del preteso errore revocatorio alle decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello, dolendosi peraltro della qualificazione giuridica che si assume erroneamente fornita del manufatto in questione, il che denota l'inammissibilità della doglianza sia perché volta a denunciare un errore di fatto che risalirebbe al giudice di merito, sia perché essenzialmente volta a lamentare un errore di giudizio quanto alla concreta sussunzione dell'opera materiale descritta dal CTU nella previsione codicistica di cui all'art. 889 c.c. Il motivo a ben vedere si risolve nell'inammissibile pretesa di sottoporre alla Corte, peraltro tramite il rimedio della revocazione, un ulteriore giudizio di fatto, aspirazione questa che non può avere seguito in sede di legittimità. Ric. 2020 n. 20300 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -12- Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 08935/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris