Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 16406/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22499/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nn. 61-63, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al controricorso. -contro ricorrente- Avverso la sentenza n. 2850/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2 maggio 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Te( CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R. G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che: - dal 1983 al 2004 aveva svolto l'attività di rivendita e riparazione di autoveicoli [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Bologna, in virtù di due contratti di concessione di vendita e assistenza tecnica stipulati con la convenuta; - in base a questi contratti, le era stata assegnata la zona nord del predetto Comune, mentre la zona est e la zona ovest erano state assegnate, sulla base di altri contratti, ad altre due società concessionarie, rispettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - in forza dei contratti stipulati, ogni società concessionaria aveva l'obbligo di svolgere l'attività di vendita entro la zona assegnatale; per contro, la concedente aveva l'impegno di non modificare la zona medesima e di non aumentare il numero dei concessionari; - non ostante ciò, nel 1998 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva invaso la sua zona, sconfinando dalla propria, installando un automercato [OSCURATO:PERSONA] per la commercializzazione dell'usato oltre il confine della zona est, senza che la concedente si attivasse per tutelare il suo diritto di esclusiva; - successivamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva nominato la [OSCURATO:SOCIETA]. unica concessionaria per i veicoli commerciali per l'intera città di Bologna; - analoga concessione aveva attribuito nel 1999 alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dopo averla revocata alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - le due società, nel 2000, avevano, infine, aperto un deposito di auto nuove e un salone dell'usato all'interno della zona di sua responsabilità: questo punto vendita, con la denominazione "Stefar", aveva commercializzato, oltre a veicoli usati di varie marche, anche auto nuove [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].; - la sistematica violazione delle obbligazioni contrattuali da parte delle concessionarie limitrofe e della stessa concedente le avevano causato un grave pregiudizio, derivante dalla contrazione delle vendite, in forza della quale era stata costretta a cedere a prezzo notevolmente inferiore al loro valore (e allo 2 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stesso gruppo finanziario cui facevano capo le concorrenti), i due rami di azienda relativi all'attività di rivendita e a quella di autoriparazione.

Sulla base di tali deduzioni - ed assumendo in diritto che l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era consistito nella violazione del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domandò la condanna della convenuta al risarcimento del danno, costituito dalla somma delle perdite di esercizio nel quadriennio 2000-2003 e stimato in Euro 2.270.390,00.

Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attrice alle spese del giudizio.

Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Roma, che ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, condannandola al pagamento anche delle spese del secondo grado.

La Corte romana ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - non risultava minimamente provato che vi fosse un obbligo contrattuale, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di intervenire per tutelare il diritto di esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a fronte dello sconfinamento di altro concessionario; - in punto di fatto, i pretesi sconfinamenti non erano stati dimostrati giacché: quello iniziale imputato alla [OSCURATO:SOCIETA]. si era tradotto in pochi metri quadrati di esposizione ricadenti nella zona di pertinenza dell'appellante, su un piazzale utilizzato per la sola vendita di veicoli usati; l'attribuzione della concessione esclusiva per l'intera città di Bologna aveva avuto ad oggetto la vendita di veicoli commerciali, non ricompresa nel contratto di concessione con l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; era stato provato che nell'automercato istituito per la vendita di veicoli usati, solo in una occasione era stata alienata un'autovettura nuova, né prova diversa poteva desumersi dalla documentazione fotografica versata in atti, atteso che dell'unico cartello di segnaletica verticale inerente la società "Stefar", pur riproducente la scritta "Stefar auto nuove e usate", non era dato sapere in quale sede stradale fosse posto; 3 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - in ogni caso, all'esito dell'accertamento peritale espletato in appello, era stata smentita la sussistenza di un pregiudizio con riguardo al quadriennio 2000- 2003, atteso che il CTU aveva chiarito che la, pur accertata, contrazione delle vendite aveva interessato, con la sola eccezione dell'anno 2002, tanto la società appellante quanto le società concorrenti ed era quindi riconducibile all'andamento del mercato e alla gestione più o meno efficiente delle imprese.

Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1362 e 1365 c.c., nonché degli artt. 1123 e 2697 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c..

Questo motivo, avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente, può essere diviso in due sub-motivi.

Con il primo sub-motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione contesta il giudizio della Corte di appello secondo cui non sarebbe stato provato l'obbligo contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di intervenire a fronte di uno sconfinamento di altro concessionario nella zona di sua pertinenza.

Osserva che, al contrario, dalla lettura del testo del contratto (art.4.1.), ove debitamente interpretato in corretta applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sarebbe emersa con evidenza l'attribuzione di un diritto di esclusiva in favore del concessionario, correlato al corrispondente obbligo di condurre la propria attività unicamente nell'ambito della propria zona di competenza, la cui violazione avrebbe legittimato la concedente all'esercizio del potere di risoluzione unilaterale del rapporto.

Con il secondo sub-motivo, movendo dall'assunto che, non adempiendo al predetto obbligo contrattuale di intervenire a fronte degli sconfinamenti delle concessionarie concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe agito in violazione del principio di buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., la 4 CC. 7.4.2022 RG. 22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura il diverso giudizio della Corte di merito, secondo cui i predetti sconfinamenti non sarebbero stati dimostrati.

Sostiene che, al contrario, sarebbe stato provato che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., assegnatarie delle altre due parti del territorio del Comune di Bologna, avevano invaso la zona di sua pertinenza esclusiva, portandovi i propri uffici e magazzini, anche mediante la costituzione di una nuova società, chiamata "Stefar".

Evidenzia che la stessa Corte di merito aveva ammesso lo sconfinamento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., peraltro ritenendo erroneamente che si fosse tradotto nell'occupazione di pochi metri quadrati (mentre in realtà l'automercato della [OSCURATO:SOCIETA] si era esteso nella sua area esclusiva per oltre 200 metri quadrati) ed erroneamente attribuendo rilievo, per escluderne il carattere illecito, alla circostanza che nell'automercato medesimo erano state vendute auto usate, giacché il ritiro dell'usato sarebbe stato effettuato in funzione della vendita di auto nuove.

Deduce che l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, sia attraverso l'assunzione di prove testimoniali sia mediante il deposito della documentazione fotografica, avrebbe dimostrato che nel punto vendita "Stefar" erano state sistematicamente commercializzate autovetture nuove, sicché doveva ritenersi accertato che le due società concorrenti, riconducibili al medesimo gruppo finanziario, attraverso l'automercato in questione, avevano realizzato, per il tramite della collegata "Stefar" - e con l'aiuto della concedente - un canale di vendita parallelo al proprio, all'interno della sua zona di pertinenza esclusiva.

Asserisce che l'avvenuta dimostrazione - riconosciuta dalla stessa Corte di merito - della vendita di una autovettura nuova, avrebbe confermato che le concessionarie concorrenti avevano praticato indebitamente tale tipologia di vendita al di fuori dell'area territoriale loro assegnata.

1.1. Il motivo in esame è manifestamente inammissibile.

Con riguardo al primo sub-motivo, va ricordato il principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi ( in un'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei \ 5 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355; già Cass.22 luglio 2005, n. 13399).

Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può peraltro risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass.20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 9 aprile 2021, n. 9461).

In altre parole, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, nell'escludere - in mancanza di espressa previsione in tal senso - che dal contratto di concessione derivasse in capo al concedente un obbligo di intervento a tutela del singolo concessionario dinanzi agli eventuali sconfinamenti di concessionari concorrenti, ha scelto una 6 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] opzione ermeneutica plausibile in relazione ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 s. c.c., contro la quale non è consentito dolersi in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione, rimasta disattesa.

La doglianza, dunque, è inammissibile perché essa, senza indicare le ragioni per le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai predetti criteri ermeneutici (o li avrebbe malamente applicati), si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di appello, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.

Con riguardo al secondo sub-motivo, è agevole rilevare che, con esso, solo formalmente viene denunciato il vizio di violazione di norme di diritto, mentre nella sostanza si propone un'inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza degli illeciti sconfinamenti e dell'illecita attività di rivendita delle automobili [OSCURATO:PERSONA] nuove ad opera delle società concorrenti e della "Stefar", in contrasto con l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata.

Questo sub-motivo attiene, dunque, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, la quale, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto che i pretesi sconfinamenti non avevano trovato riscontro probatorio e che fosse rimasta, pertanto, indimostrata la dedotta attività illecita imputata alle società concorrenti e alla concedente.

2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c..

L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio avesse persino smentito la sussistenza di un danno.

Tale giudizio - precisamente - contrasterebbe con le risultanze dell'accertamento peritale, il quale, per un verso, aveva evidenziato decrementi nella quantità di auto vendute, chiarendo che nell'anno 2002 una delle società 7 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concorrenti aveva invece avuto un aumento delle vendite stesse; per altro verso (e principalmente), nel ritenere plausibile il valore dell'avviamento indicato negli atti di causa di parte attrice (ivi stimato in Euro 1.442.000) solo con riferimento al 1999, avrebbe lasciato dedurre che se questo anno fosse stato incluso nel procedimento di stima (invece circoscritto al quadriennio 2000-2003), sarebbe potuto emergere un rilevante danno da svalutazione dell'avviamento medesimo.

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, giacché esso, pur denunciando formalmente un error in iudicando (violazione o falsa applicazione dell'art.1223 c.c.), nel censurare l'apprezzamento delle conclusioni peritali contenuto nella sentenza impugnata, omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle risultanze istruttorie e di quelle degli accertamenti tecnici officiosamente disposti ed espletati, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

Con il motivo in esame si tende, pertanto, inammissibilmente a provocare dalla Corte di cassazione una lettura dell'esito dell'accertamento peritale diversa da quella fornita dal giudice di appello, il quale non ha omesso di prendere in considerazione tale accertamento (né ha travisato le conclusioni del CTU) ma, sulla base di argomentati rilievi, insindacabili in questa sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto che esso avesse escluso la sussistenza di un danno riferibile ad una attività illecita delle società concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rimasta indimostrata, e ha concluso che la contrazione delle vendite riscontrata nel quadriennio 2000-2003 (peraltro comune alle società concorrenti, con l'unica eccezione dell'anno 2002, in cui la sola [OSCURATO:SOCIETA]. aveva registrato un incremento delle vendite medesime) fosse compatibile con l'andamento del mercato e con la gestione, più o meno efficiente, delle società interessate.

3. Il terzo ed ultimo motivo deduce violazione dell'art.360 nn.4 e 5 c.p.c., per omesso esame della richiesta di chiarimenti e di eventuale rinnovazione della CTU. 8 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questo motivo è inammissibile.

3.1. Anzitutto esso è contradditorio e quindi viziato da perplessità, perché, per un verso, nell'intestazione, viene denunciato l'omesso esame «della richiesta di chiarimenti e di eventuale rinnovazione della CTU», e tale omissione viene stigmatizzata anche nella parte conclusiva dell'esposizione del motivo, ove è contenuta la doglianza che «la Corte ha ritenuto di non dover richiamare il CTU a chiarimenti» (p.25 del ricorso); per altro verso, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso «costituito dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in grado di appello» (p.23 del ricorso) e tale doglianza viene integrata con il rilievo, immediatamente seguente, che il giudice di appello avrebbe «omesso di motivare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni del CTU».

3.2. A prescindere dalla rilevata perplessità, l'eventuale deduzione del mancato esame delle risultanze della CTU (peraltro, nel caso di specie, smentito dall'ampia motivazione fornita al riguardo dalla sentenza impugnata) quale omesso esame di un fatto decisivo e controverso, si infrangerebbe sul principio per cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla

I. n. 134 del 2012, introduce un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio; pertanto non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, trattandosi di mere argomentazioni difensive trascurate, ma il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (Cass. 16 marzo 2022, n. 8584; Cass. 24 giugno 2020, n. 12387; Cass. 26 luglio 2017, n. 18391).

3.3. Invece, all'eventuale deduzione dell'omesso esame della richiesta di chiarimenti o di rinnovazione dell'indagine peritale quale vizio determinante la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., osterebbe il rilievo che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito C\ CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (Cass.15 luglio 2011, n. 15666; Cass. 20 agosto 2019 n. 21525).

La valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, non è dunque sindacabile in sede di legittimità, specie quando, come nella specie, sia sorretta da adeguata motivazione, non solo implicita (desumibile dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza, per come sopra richiamate) ma anche espressa (avuto riguardo all'ordinanza emessa dalla Corte di appello a scioglimento di specifica riserva sulla istanza di rinnovazione della CTU, per come trascritta nel controricorso).

4. In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione va dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 18.000,00, oltre alle spese \ 10 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22499/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nn. 61-63, presso lo Studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo Studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce al controricorso. -contro ricorrente- Avverso la sentenza n. 2850/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Te( CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] R. G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione convenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che: - dal 1983 al 2004 aveva svolto l'attività di rivendita e riparazione di autoveicoli [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Bologna, in virtù di due contratti di concessione di vendita e assistenza tecnica stipulati con la convenuta; - in base a questi contratti, le era stata assegnata la zona nord del predetto Comune, mentre la zona est e la zona ovest erano state assegnate, sulla base di altri contratti, ad altre due società concessionarie, rispettivamente la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - in forza dei contratti stipulati, ogni società concessionaria aveva l'obbligo di svolgere l'attività di vendita entro la zona assegnatale; per contro, la concedente aveva l'impegno di non modificare la zona medesima e di non aumentare il numero dei concessionari; - non ostante ciò, nel 1998 la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva invaso la sua zona, sconfinando dalla propria, installando un automercato [OSCURATO:PERSONA] per la commercializzazione dell'usato oltre il confine della zona est, senza che la concedente si attivasse per tutelare il suo diritto di esclusiva; - successivamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva nominato la [OSCURATO:SOCIETA]. unica concessionaria per i veicoli commerciali per l'intera città di Bologna; - analoga concessione aveva attribuito nel 1999 alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dopo averla revocata alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; - le due società, nel 2000, avevano, infine, aperto un deposito di auto nuove e un salone dell'usato all'interno della zona di sua responsabilità: questo punto vendita, con la denominazione "Stefar", aveva commercializzato, oltre a veicoli usati di varie marche, anche auto nuove [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].; - la sistematica violazione delle obbligazioni contrattuali da parte delle concessionarie limitrofe e della stessa concedente le avevano causato un grave pregiudizio, derivante dalla contrazione delle vendite, in forza della quale era stata costretta a cedere a prezzo notevolmente inferiore al loro valore (e allo 2 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stesso gruppo finanziario cui facevano capo le concorrenti), i due rami di azienda relativi all'attività di rivendita e a quella di autoriparazione. Sulla base di tali deduzioni - ed assumendo in diritto che l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era consistito nella violazione del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domandò la condanna della convenuta al risarcimento del danno, costituito dalla somma delle perdite di esercizio nel quadriennio 2000-2003 e stimato in Euro 2.270.390,00. Costituitasi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attrice alle spese del giudizio. Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Roma, che ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, condannandola al pagamento anche delle spese del secondo grado. La Corte romana ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - non risultava minimamente provato che vi fosse un obbligo contrattuale, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di intervenire per tutelare il diritto di esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a fronte dello sconfinamento di altro concessionario; - in punto di fatto, i pretesi sconfinamenti non erano stati dimostrati giacché: quello iniziale imputato alla [OSCURATO:SOCIETA]. si era tradotto in pochi metri quadrati di esposizione ricadenti nella zona di pertinenza dell'appellante, su un piazzale utilizzato per la sola vendita di veicoli usati; l'attribuzione della concessione esclusiva per l'intera città di Bologna aveva avuto ad oggetto la vendita di veicoli commerciali, non ricompresa nel contratto di concessione con l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; era stato provato che nell'automercato istituito per la vendita di veicoli usati, solo in una occasione era stata alienata un'autovettura nuova, né prova diversa poteva desumersi dalla documentazione fotografica versata in atti, atteso che dell'unico cartello di segnaletica verticale inerente la società "Stefar", pur riproducente la scritta "Stefar auto nuove e usate", non era dato sapere in quale sede stradale fosse posto; 3 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - in ogni caso, all'esito dell'accertamento peritale espletato in appello, era stata smentita la sussistenza di un pregiudizio con riguardo al quadriennio 2000- 2003, atteso che il CTU aveva chiarito che la, pur accertata, contrazione delle vendite aveva interessato, con la sola eccezione dell'anno 2002, tanto la società appellante quanto le società concorrenti ed era quindi riconducibile all'andamento del mercato e alla gestione più o meno efficiente delle imprese. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1362 e 1365 c.c., nonché degli artt. 1123 e 2697 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.. Questo motivo, avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente, può essere diviso in due sub-motivi. Con il primo sub-motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione contesta il giudizio della Corte di appello secondo cui non sarebbe stato provato l'obbligo contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di intervenire a fronte di uno sconfinamento di altro concessionario nella zona di sua pertinenza. Osserva che, al contrario, dalla lettura del testo del contratto (art.4.1.), ove debitamente interpretato in corretta applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sarebbe emersa con evidenza l'attribuzione di un diritto di esclusiva in favore del concessionario, correlato al corrispondente obbligo di condurre la propria attività unicamente nell'ambito della propria zona di competenza, la cui violazione avrebbe legittimato la concedente all'esercizio del potere di risoluzione unilaterale del rapporto. Con il secondo sub-motivo, movendo dall'assunto che, non adempiendo al predetto obbligo contrattuale di intervenire a fronte degli sconfinamenti delle concessionarie concorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe agito in violazione del principio di buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., la 4 CC. 7.4.2022 RG. 22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente censura il diverso giudizio della Corte di merito, secondo cui i predetti sconfinamenti non sarebbero stati dimostrati. Sostiene che, al contrario, sarebbe stato provato che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., assegnatarie delle altre due parti del territorio del Comune di Bologna, avevano invaso la zona di sua pertinenza esclusiva, portandovi i propri uffici e magazzini, anche mediante la costituzione di una nuova società, chiamata "Stefar". Evidenzia che la stessa Corte di merito aveva ammesso lo sconfinamento operato dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., peraltro ritenendo erroneamente che si fosse tradotto nell'occupazione di pochi metri quadrati (mentre in realtà l'automercato della [OSCURATO:SOCIETA] si era esteso nella sua area esclusiva per oltre 200 metri quadrati) ed erroneamente attribuendo rilievo, per escluderne il carattere illecito, alla circostanza che nell'automercato medesimo erano state vendute auto usate, giacché il ritiro dell'usato sarebbe stato effettuato in funzione della vendita di auto nuove. Deduce che l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, sia attraverso l'assunzione di prove testimoniali sia mediante il deposito della documentazione fotografica, avrebbe dimostrato che nel punto vendita "Stefar" erano state sistematicamente commercializzate autovetture nuove, sicché doveva ritenersi accertato che le due società concorrenti, riconducibili al medesimo gruppo finanziario, attraverso l'automercato in questione, avevano realizzato, per il tramite della collegata "Stefar" - e con l'aiuto della concedente - un canale di vendita parallelo al proprio, all'interno della sua zona di pertinenza esclusiva. Asserisce che l'avvenuta dimostrazione - riconosciuta dalla stessa Corte di merito - della vendita di una autovettura nuova, avrebbe confermato che le concessionarie concorrenti avevano praticato indebitamente tale tipologia di vendita al di fuori dell'area territoriale loro assegnata. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente inammissibile. Con riguardo al primo sub-motivo, va ricordato il principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi ( in un'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei \ 5 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355; già Cass.22 luglio 2005, n. 13399). Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse può peraltro risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass.20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 28 novembre 2017, n. 28319; Cass. 9 aprile 2021, n. 9461). In altre parole, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte di Appello, nell'escludere - in mancanza di espressa previsione in tal senso - che dal contratto di concessione derivasse in capo al concedente un obbligo di intervento a tutela del singolo concessionario dinanzi agli eventuali sconfinamenti di concessionari concorrenti, ha scelto una 6 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] opzione ermeneutica plausibile in relazione ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 s. c.c., contro la quale non è consentito dolersi in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione, rimasta disattesa. La doglianza, dunque, è inammissibile perché essa, senza indicare le ragioni per le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai predetti criteri ermeneutici (o li avrebbe malamente applicati), si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di appello, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto. Con riguardo al secondo sub-motivo, è agevole rilevare che, con esso, solo formalmente viene denunciato il vizio di violazione di norme di diritto, mentre nella sostanza si propone un'inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di ritenere provata la sussistenza degli illeciti sconfinamenti e dell'illecita attività di rivendita delle automobili [OSCURATO:PERSONA] nuove ad opera delle società concorrenti e della "Stefar", in contrasto con l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata. Questo sub-motivo attiene, dunque, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, la quale, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto che i pretesi sconfinamenti non avevano trovato riscontro probatorio e che fosse rimasta, pertanto, indimostrata la dedotta attività illecita imputata alle società concorrenti e alla concedente. 2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c., in relazione all'art.360 n. 3 c.p.c.. L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio avesse persino smentito la sussistenza di un danno. Tale giudizio - precisamente - contrasterebbe con le risultanze dell'accertamento peritale, il quale, per un verso, aveva evidenziato decrementi nella quantità di auto vendute, chiarendo che nell'anno 2002 una delle società 7 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concorrenti aveva invece avuto un aumento delle vendite stesse; per altro verso (e principalmente), nel ritenere plausibile il valore dell'avviamento indicato negli atti di causa di parte attrice (ivi stimato in Euro 1.442.000) solo con riferimento al 1999, avrebbe lasciato dedurre che se questo anno fosse stato incluso nel procedimento di stima (invece circoscritto al quadriennio 2000-2003), sarebbe potuto emergere un rilevante danno da svalutazione dell'avviamento medesimo. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, giacché esso, pur denunciando formalmente un error in iudicando (violazione o falsa applicazione dell'art.1223 c.c.), nel censurare l'apprezzamento delle conclusioni peritali contenuto nella sentenza impugnata, omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle risultanze istruttorie e di quelle degli accertamenti tecnici officiosamente disposti ed espletati, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). Con il motivo in esame si tende, pertanto, inammissibilmente a provocare dalla Corte di cassazione una lettura dell'esito dell'accertamento peritale diversa da quella fornita dal giudice di appello, il quale non ha omesso di prendere in considerazione tale accertamento (né ha travisato le conclusioni del CTU) ma, sulla base di argomentati rilievi, insindacabili in questa sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto che esso avesse escluso la sussistenza di un danno riferibile ad una attività illecita delle società concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rimasta indimostrata, e ha concluso che la contrazione delle vendite riscontrata nel quadriennio 2000-2003 (peraltro comune alle società concorrenti, con l'unica eccezione dell'anno 2002, in cui la sola [OSCURATO:SOCIETA]. aveva registrato un incremento delle vendite medesime) fosse compatibile con l'andamento del mercato e con la gestione, più o meno efficiente, delle società interessate. 3. Il terzo ed ultimo motivo deduce violazione dell'art.360 nn.4 e 5 c.p.c., per omesso esame della richiesta di chiarimenti e di eventuale rinnovazione della CTU. 8 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questo motivo è inammissibile. 3.1. Anzitutto esso è contradditorio e quindi viziato da perplessità, perché, per un verso, nell'intestazione, viene denunciato l'omesso esame «della richiesta di chiarimenti e di eventuale rinnovazione della CTU», e tale omissione viene stigmatizzata anche nella parte conclusiva dell'esposizione del motivo, ove è contenuta la doglianza che «la Corte ha ritenuto di non dover richiamare il CTU a chiarimenti» (p.25 del ricorso); per altro verso, viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso «costituito dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in grado di appello» (p.23 del ricorso) e tale doglianza viene integrata con il rilievo, immediatamente seguente, che il giudice di appello avrebbe «omesso di motivare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni del CTU». 3.2. A prescindere dalla rilevata perplessità, l'eventuale deduzione del mancato esame delle risultanze della CTU (peraltro, nel caso di specie, smentito dall'ampia motivazione fornita al riguardo dalla sentenza impugnata) quale omesso esame di un fatto decisivo e controverso, si infrangerebbe sul principio per cui l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla I. n. 134 del 2012, introduce un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è di per sé inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio; pertanto non è la critica, in sé e per sé, alla consulenza tecnica recepita dal giudice che rileva ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso per vizio motivazionale, trattandosi di mere argomentazioni difensive trascurate, ma il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all'elaborato del perito (Cass. 16 marzo 2022, n. 8584; Cass. 24 giugno 2020, n. 12387; Cass. 26 luglio 2017, n. 18391). 3.3. Invece, all'eventuale deduzione dell'omesso esame della richiesta di chiarimenti o di rinnovazione dell'indagine peritale quale vizio determinante la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., osterebbe il rilievo che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito C\ CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta (Cass.15 luglio 2011, n. 15666; Cass. 20 agosto 2019 n. 21525). La valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, non è dunque sindacabile in sede di legittimità, specie quando, come nella specie, sia sorretta da adeguata motivazione, non solo implicita (desumibile dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza, per come sopra richiamate) ma anche espressa (avuto riguardo all'ordinanza emessa dalla Corte di appello a scioglimento di specifica riserva sulla istanza di rinnovazione della CTU, per come trascritta nel controricorso). 4. In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 18.000,00, oltre alle spese \ 10 CC. 7.4.2022 R.G.22499/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 16406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris