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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34269/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 2542 del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma (00137) alla Via F. Martini n.9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rapp. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.

PEC [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la SENTENZA n.1234/2023, RG 1609/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 12 luglio 2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 2542 del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma (00137) alla Via F. Martini n.9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rapp. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elett. dom. PEC [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente - avverso la SENTENZA n.1234/2023, RG 1609/2020, emessa dalla CORTE D'APPELLO BARI il 12 luglio 2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19dicem
Decreto Cassazione n. 34269/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris