CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 23794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26986/2017 [OSCURATO:PERSONA] I LAVORATORI, società cooperativaa r.l.; [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legalirappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sonorappres. e difese, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrenti- E REGIONE MARCHE, in persona del Presidente p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., elett.te domic. in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1118/2017, emessa dalla Corte d’appello di Ancona, depositata il 3.8.2017; -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE LaCooperativa Case per Lavoratori a r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in seguitoal sisma dell’anno 1997 che aveva col pito l’Umbria e le Marche,ottennero dal Comune di Fiuminata, sulla base del decr. n. 300/1998 e del decr. Presidente della [OSCURATO:PERSONA] n. 202/98, un contributo di € 404.902,21 per la realizzazionedell’intervento di recupero di n. 7 alloggi siti nel Comune,stipulando apposita convenzione in data 04.12.2002 . IlComune di Fium inata convenne in giudizio d inanzi al Tribunale diCamerino la Cooperativa “Case per i lavoratori” e la [OSCURATO:SOCIETA]., per richiedere la condanna alla restituzione dei 4/7 del contributoerogato, pari ad € 229.247,93, in seguito a viola zioni degliart. 1 0 e 15 della c onvenzione stipulata e del c onseguente inadempimento, poiché 4 dei 7 alloggi erano stati locati a soggetti che non avevano i requisiti soggettivi per ottenerne l’assegnazione. Il Tribunale di C amerino, co n sent. n. 3/2011, accolse parzialmentela domanda del Com une e condannò le convenute al pagamento della somma d i € 20.000, ritenendo che: a) era ammissibilela chiamata in causa della Regione Marche ; b) l’art. 15della c onvenzione, che disciplinava la revoca del contributo, andava qualificato come clausola penale riconducibile all’art.1382 c.c., dovendo si ritenere che le parti avessero previsto l’applicazione di una sanzione per il caso di inadempimento consistente nella resti tuzione del contributo pubblico in proporzione all’estensione degli immobili illegittimamente utilizzati; c) la penale andava equitativamente ridotta ex art.1384c.c., perché la violazione aveva carattere del tutto formale, dal momento che il danno subito in relazione agli interessi -3- pubblicitutelati era pressoché insussistente, non essendo stato pretermessonessun avente diritto all’assegnazi one . [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza dinanzi alla Corte territoriale, richiedendone la riforma e lamentando: a) l’inammissibilità della propria chiamata in causa; b) l’ erroneità dellaqualificazione giuridica della revoca parziale del contributo come conseguenza dell’applicazione della clausola penale, e dell’arbitraria decurtazione delle somme da restituire; c) l’illogicitàe illegittimità dell’esercizio della facoltà di riduzione ex art.1384 c.c. da parte del Tribunale . LaCooperativa e la [OSCURATO:SOCIETA]. chiesero il rigetto dell’appello ; ilComune di Fiuminata si costituì proponendo appello inc identale con il quale richiese la condanna delle due società attrici al pagamentodell’importo di € 229.914,56 . La Corte d’appello di Ancona, con sentenza d el 2017, accolse l’impugnazione e, riformando la sentenz a di primo grado, condannòla Cooperativa e la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento in favore delComune della somma di € 229.914,56, osserva ndo che: a) l’accertamentodella violazione dell’art. 10 della Conv enzione da parte delle due società non era stato oggetto di censure, e pertantodoveva ritenersi coperto dal giudicato; b) la previsione dicui all’art. 15 della convenzione non poteva essere qualificata come clausola penale, posto che con la stessa le par ti non avevano liquidato anticipata mente i l danno , bensì avevano previstola revoca del contributo in ragione dell’inadempimento riguardante la fase esecutiva della stessa convenzione; pertanto,il Tribunale non aveva alcun potere di riduzione ex art.1384 c.c.; c) la misura del contributo da revocare andava calcolata in base al parametro previsto dall’art. 15 della convenzione relativamente alla “parte relativa agli immobili utilizzati in maniera difforme a quanto concordato”; d) non potevaessere attribui to alcun rilievo determinante, ai fini della -4- gravità dell’inadempimento, né alla sussistenza della buona fede, né alla circostanza che nessun avente diritto all’assegnazioneera stato pretermesso. Avversotale sentenza la c ooperativa “ Case per L avoratori ” a r.l. ela [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. i l Comune di Fiuminata e la R egione Marche resistonocon controricorso, illustrato da memoria. La cooperativa ha prodotto memoria cui è allega to il provvedimento del 28.2. 23 di liquidazione coatta amministrativa,cui essa nelle more è stata sottoposta RITENUTOCHE Ilprimo motivo denunzia v iolazione e falsa a pplicazione dell’art. 15della c onvenzione intercorsa tra il Comune di Fiuminata e la cooperativa, per non aver la Corte d’appello ritenuto scusabile l’errore commesso dalle ricorrenti, e del tutto irrilevante ai fini dell’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, omettendo di considerare che: a) il requisito dei 5 anni di residenza per gli stranierinon era contemplato né da lla normativa della Regione Umbria(dove ha sede la Cooperativa) dis ciplinante la medesima materia, né dalla normativa riguardante la formazione della graduatoria degli aspiranti all’ assegnazione degli alloggi del [OSCURATO:PERSONA]; b) l’errore era avvenuto in fase di prima applicazione della normativa, quando gli stranieri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la prop ria posizione; c) non erano sta te prodotte false certificazioni o dichiarazioni atte a presentareuna realtà diversa da quella esistente; d) l’interesse allaprestazione da parte del Comune non era venuto meno, in quanto gli alloggi erano stati ristrutturati e dunque erano divenuti util izzabili; e) l’errore non a veva comportato l’esclusionedall’assegnazione degli aventi diritto. Il secondo motivo denunzia v iolazione e falsa applicazio ne dell’art. 15 della c onvenzione intercorsa tra il Comune di -5- Fiuminata e la cooperativa e degli artt. 1382 e 1384 c.c., per non aver la Corte d’appello qualificato il predetto art. 15 come clausola penale , con il connesso potere di riduzione equitativo delgiudice ex art. 1384 c.c. Infatti, secondo le parti ricorrenti, non era corretta la qualificazionedell ' art.15 della c onvenzione operata dal la Corte territoriale come introduttiva di una atipica modalità di risoluzioneparziale del contratto, in quanto : a) il rapporto tra il Comunee la detta società cooperativa si compone va di una serie diadempimenti e non di una singola prestazione, e anche a voler parlare di risoluzione, questa avrebbe dovuto essere considerata parziale perché riferita ad una sola delle plurime prestazionipreviste dal contratto; b) l’importo de l contributo da revocare avrebbe dovuto ten er conto dei periodi in cui si era registratol’inadempimento con l’ instaurazione e permanenza di rapportilocatizi co n soggetti non aven ti diritto; c) se si trattasse dirisoluzione si avrebbe un ripristino de lla situazione originaria, nonpossibile allo stato attuale ; d) la revoca così inquadrata era lesiva dell’equilibrio contrattuale, perché nel richiedere la restituzione delle somme concesse , non teneva conto della prestazione adempiuta dalle società; e) la revoca aveva determinato un abuso della buona fede contrattuale, con violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, perché non proporzionata all’irregolarità posta in essere dalle società; f) la volontà risolutiva delle parti non emerge va dal contenutodel suddetto art. 15 ; g) l’ irregolarità pos ta in essere dalle società non a veva intaccato la funzione pu bblicistica e lo scopoper cui era stato concesso il contributo, dato che, peraltro, nessunarichiesta degli aventi diritto era stata disattes a. A)Va premesso che l’intervenuta liquidazione coatta amministrativa cui è stata sottoposta la cooperativa ricorrente non comporta l’interruzione del processo. Invero, la modifica -6- dell'art.43 l.fa ll. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l’ interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità tempestivamente intrapreso, mediante rituale avvio del procedimento notificatorio, con l'invio della copia del ricorso per il tramite dell'ufficio postale, quand'anche la notifica si sia perfezionata pressoil destinatario in una data successiva alla pronuncia della dichiarazionedi fallimento di qu est'ultimo (Cass., n. 15928/21; n.27143/17). B)I due motivi, esaminabili congiuntamente po iché tra loro connessi,sono infondati. Larevoca dei benefici e dei contributi ricevuti ai sensi della l. n. 44 del 1986 sull'imprenditoria giovanile, per il venir meno dei requisiti oggettivi e soggettivi prev isti, può essere equiparata all’avveramento di una clausola risolutiva espressa, sicché il soggetto finan ziato è tenuto a restituire all’ ente finanziatore tutte le somme, in qualunque forma erogate, indebitame nte ricevutein forza della predetta normativa (Cass., n. 1899/18). E’stato altresì affermato che l a revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti,può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutivaespressa, e, pertanto, il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo,ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo(Cass., n. 26507/13). Alla luce del richiamato orientamento di que sta Corte, cui il collegiointende dare continuità, la revoca dei contributi pubblici va equiparata all’avveramento di una clausola risolutiva espressa che, dunque implica: l’irrilevanza della valutazione -7- dellagravità dell’inadempimento o della scusabilit à dell’erronea valutazioned ella parte in ordine ai soggetti non legittimati ad utilizzare gli alloggi; l’inconfigurabilità della fattispecie della clausolapenale. Ne consegue altresì, nella fattispecie, l’irrilevanza sia del fatto chenessun avente diri tto all’assegnazione degli alloggi sia stato pretermesso, sia del fatto che l’inadempimento ascritto alle società ricorrenti non abbia compromesso la funzione pubblicisticadella destinazione dei medesimi alloggi. Lespese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 56 00,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali. iva ed accessori di legge.