CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/12/2020 del Tribunale di Brindisi, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione,svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 dicembre 2020 il Tribunale di Brindisi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5, lett. b), I. n. 283 del 1962, consistente nella detenzione in cattivo stato di conservazione di alimenti destinati al commercio. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce la sopravvenuta abrogazione della I. n. 283 del 1962 per effetto dell'art. 18 d.lgs. n. 27 del 2021. Invoca l'assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Chiede il dissequestro e la restituzione dei beni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con il d.l. n. 42 del 2021, conv. con modificazioni dalla I. n. 71 del 2021, il Governo è intervenuto, prima dello scadere del periodo di vacatio legis stabilito dal d.lgs. n. 27 del 2021, per evitare l'abrogazione delle contravvenzioni in materia agroalimentari a opera dell'art. 18 del decreto legislativo citato. [OSCURATO:PERSONA], nel riassetto normativo, non solo ha scongiurato che il settore della sicurezza alimentare rimanesse privo di tutela sanzionatoria, ma ha evitato altresì che per le condotte antecedenti, realizzate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 42 del 2021, cioè prima del 24 marzo 2021, si verificasse l'abolitio criminis. Pertanto, ai sensi degli art. 73, terzo comma, Cost e 10 disp. prel. cod. civ., la legge abrogatrice degli illeciti penali non è mai entrata formalmente in vigore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 24 sett