CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08198/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 22 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano un'errata applicazione di legge, in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, e invocano al più la derubricazione nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato l'integrazione del delitto ex art. 648 cod. pen., essendo stato il prevenuto trovato nella disponibilità del veicolo provento di furto, senza fornire alcuna plausibile spiegazione sulla provenienza del bene); Considerato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta un'erronea applicazione di legge con riferimento al delitto di cui al capo B, si limita a riproporre questioni già adeguatamente affrontate dalla corte di appello e rigettate con valutazioni giuridiche prive di vizi, avverso le quali il ricorrente non si confronta minimamente (sul punto, si veda pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha correttamente individuato nella condotta posta in essere dall'imputato per sottrarsi agli operanti di P.S. gli estremi della violenza integrante il delitto ex art. 337 cod. pen., escludendo altresì che si sia trattato di mera resistenza passiva penalmente irrilevante); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]