CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 00811/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA de, (fle112.0, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Awka (Nigeria), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/07/2021 con la quale la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, il provvedimento di primo grado, condannandolo alla pena detentiva di mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99, 588, secondo comma„ cod. pen., e la contravvenzione di cui al capo e) dell'imputazione. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la I. n. 103 del 2017, riformulando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione (v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2(117 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 11/10/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente