CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 13233/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2403/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c. oltre che dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 103; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 103, in persona dell’amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su separato foglio allegato materialmente al controricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 7494/2022, pubblicata il 24/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate da entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Condominio di via Tomacelli 103, Roma, chiedendo che fosse dichiarata l’invalidità della delibera assembleare del 13.12.2017, avente il seguente oggetto: “esecuzione della delibera del 4 aprile 2016 ed eventuale conferimento di supplemento di incarico al revisore dei conti per ripartizione dei conti relativi agli anni 2005 – 2014 come da richiesta avanzata dai condòmini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Emilia”, per essere stata adottata in mancanza delle maggioranze prescritte dalla legge. Si costituiva il Condominio, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’attore, per non fare parte della compagine condominiale, e contestando, nel merito, la domanda in fatto e in diritto, sul presupposto che le maggioranze prescritte dall’art. 1136, comma 2, c.c. fossero state rispettate, dovendosi tener conto dei millesimi da attribuirsi al condomino astenuto. 2. Con sentenza n. 16920/2019 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea, dichiarando il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], per mancata prova della qualità di proprietario e/o comproprietario di un’unità immobiliare del Condominio de quo. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello, chiedendone la riforma, con la conseguente dichiarazione di nullità o di annullamento della delibera del 13.12.2017. 4. Nella resistenza dell’appellato, la Corte di Appello di Roma – con sentenza n. 7494/2022 - rigettava il gravame per le stesse ragioni poste a fondamento della decisione di prime cure, non avendo l’appellante fornito prova alcuna della sua qualità di condòmino e provveduto a depositare l’atto d’acquisto di alcuna unità immobiliare sita nel suddetto Condominio, ma essendosi limitato a depositare la comunicazione del 26.10.2016, con la quale la sua dante causa, Soc. dell’Arancio S.r.l. aveva fatto presente al Condominio di aver ceduto ai suoi soci, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di un’unità immobiliare. Conseguentemente, dichiarava il suo difetto di legittimazione attiva alla proposizione della domanda, in conformità a quanto disposto dall’art. 1137 c.c. 5. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli, n. 103, di Roma ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 7. A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità del ricorso, il ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio exart. 380-bis c.p.c. 8. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1136, comma 2 c.c., in relazione all’art. 360, comma, n. 3, c.p.c. Il ricorrente lamenta, in particolare, che l’amministratore rag. Procopio e il suo avvocato avessero tenuto nascosto il suo atto di acquisto e che l’avessero dolosamente depennato dall’elenco dei condòmini, aggiungendo che “oggi, però, è venuto alla luce l’atto pubblico di proprietà; e in esso è contenuta la prova che esso era agli atti del Condominio fin dal 24.10.2016”;. 2.- Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1136 comma 2 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c. Il ricorrente afferma che siano stati occultati e, dunque, non esaminati, l’atto di proprietà dello stesso, l’estratto dell’anagrafe condominiale e la lettera inviata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 5.05.2020 all’amministratore del Condominio, dai quali si evince la qualità di condòmino di esso ricorrente. 3.-Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c. Secondo il ricorrente il giudice di seconde cure non si è conformato al giudicato contenuto nell’ordinanza collegiale della V Sezione del Tribunale di Roma, emanata nel giudizio R. G.13486/2016 del 31.03.3017, e a quello riconducibile al la sentenza n. 14200/2020 della V Sezione dello stesso Tribunale. 4.- Occorre farsi carico, in primo luogo, dell’eccezione di “potenziale inammissibilità” del ricorso formulata nella memoria finale del Condominio controricorrente con riferimento alla circostanza che il ricorso sarebbe stato sottoscritto e notificato unicamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti. L’eccezione è infondata dal momento che, pur rispondendo alla realtà che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulta (come da riscontro acquisito dal sito ufficiale del CNF) iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti, lo stesso risulta aver conferito mandato anche all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], invece regolarmente iscritta a detto albo, specificandosi che il ricorso - diversamente da quanto sostenuto dalla controparte - è sottoscritto digitalmente sia da quest’ultima che dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa, altresì, che, essendo la mancata autenticazione dell’autografia del mandante da parte del nominato procuratore una mera irregolarità (cfr. Cass. n. 27774/2011, per tutte), la procura stessa risulta legittimamente sottoscritta dal solo Avv. [OSCURATO:PERSONA], comunque costituito unitamente alla predetta avvocatessa cassazionista, alla quale, peraltro, ha conferito – come era necessario - nuova apposita procura speciale (per come emergente dagli atti) per la proposizione dell’istanza di decisione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. 5.-Ciò chiarito, è opportuno, in premessa, evidenziare che sia il Tribunale di Roma che la Corte d’appello dello stesso Distretto sono pervenuti alla conclusione del difetto di legittimazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare ai sensi dell’art.1137 c.c. la deliberazione approvata in data 13 dicembre 2017 dall’assemblea del Condominio di via Tomacelli n. 103 di Roma, non avendo l’attore-appellante dato prova di essere di essere proprietario e/o comproprietario di un’unità immobiliare sita nel complesso edilizio in questione, e non valendo ad offrire tale prova la comunicazione del 26 ottobre 2016, con la quale l’Arancio s.r.l. aveva inoltrato un’informazione al riguardo al Condominio nel senso che il medesimo aveva ceduto ai suoi soci, tra cui lo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA], la proprietà di porzioni individuali. 6.- Fatta questa precisazione, va posto in risalto che – con il primo motivo – l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha inteso denunciare la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1136, 2 cpv., c.c. (prospettando la condotta dolosa dell’amministratore Rag. Procopio e del suo Avvocato, [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’aver tenuto nascosto l’atto di acquisto di [OSCURATO:PERSONA], depennando lo stesso ricorrente dall’elenco dei condomini), affermando “oggi, però, è venuto alla luce l’atto pubblico di proprietà; e in esso è contenuta la prova che esso era agli atti del Condominio fin dal 24.10.2016”. 7.- Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto la “violazione e/o falsa applicazione dello stesso art. 1136, 2 cpv., c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi in relazione, avuto riguardo a “tre documenti decisivi non esaminati, e tenuti occultati dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]” (ovvero l’atto di proprietà, l’estratto dell’anagrafe condominiale e la lettera del 5.05.2020). I due motivi possono essere valutati congiuntamente perché connessi. Ritiene il collegio che –in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. – debba esserne confermata l’inammissibilità. Si osserva, sul piano generale, che in tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili (come nel caso di specie), la legittimazione ad agire spetta soltanto ai condomini, e cioè a coloro che al momento della celebrazione dell’assemblea condominiale che abbia adottato la delibera oggetto di impugnazione risultino titolari dei diritti reali sulle singole unità immobiliari. Costituisce principio altrettanto pacifico che la mancanza di detta legittimazione può costituire oggetto di rilievo d’ufficio da parte del giudice o eccepito dal Condominio convenuto, con la puntualizzazione che il relativo accertamento non è soggetto a preclusioni, non potendosi accordare la facoltà di opporre la menzionata delibera a chi non ne abbia titolo. E’, altresì, indubbio che la prova della qualità di condomino al momento in cui si era svolta l’assemblea, ove, come nella specie, contestata, attenendo alla prova della legittimazione dell'attore, può essere offerta soltanto producendo copia del titolo che abbia determinato l’acquisto del diritto sull’unità immobiliare e non sostituita dall'esibizione di documenti equipollenti, ai quali ha inteso porre riferimento il ricorrente. E’, quindi, corretta la statuizione qui impugnata con cui è stato rilevato che tale prova non è stata fornita, non potendo avere alcuna valenza la mera comunicazione del 26 ottobre 2016 della s.r.l. Arancio (asserita dante causa del Montone), né la circostanza che in virtù di detta informazione il ricorrente fosse stato iscritto nell’anagrafe condominiale, poiché - a fronte della necessità di riscontrare l’allegazione di apposito titolo petitorio o equipollente – tale iscrizione non può sortire un’efficacia dimostrativa della qualità di condomino che, ai fini dell’impugnativa di delibere assembleari, deve essere effettiva e non, in ipotesi, solo apparente. La costante giurisprudenza di questa Corte è, invero, orientata ad escludere l'applicabilità del principio di apparenza in ambito condominiale. Già le Sezioni unite (con la sentenza n. 5035/2002) avevano chiarito che nel rapporto condomino-Condominio non si ravvisa l'esigenza di tutelare l’affidamento incolpevole del condominio dando corpo ad uno stato apparente per non pregiudicare il Condominio.Quest'ultimo non è terzo, ma parte del rapporto per cui rispetto ad esso non è possibile convertirel’inesistente titolarità del diritto proprietario nella effettiva titolarità e l’inesistente legittimazione in una effettiva legittimazione nascente dalla situazione di apparenza (v., nello stesso senso, in seguito, Cass. n. 1627/2007, Cass. n. 17039/2007 e Cass. n. 23621/2017). Sulla scorta di tale inquadramento, deve ritenersi che – avuto riguardo alla dedotta violazione e falsa applicazione di legge - il ricorrente non ha rispettato la previsione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. con riguardo all’atto di proprietà del 24 ottobre 2016, non avendo specificato "come" e "quando" tale documento fosse stato prodotto nei pregressi gradi di merito e, perciò, oggetto di discussione processuale tra le parti (dalla motivazione della sentenza di appello non emerge, infatti, una tale circostanza), né consentendo l’art. 372 c.p.c. (ad eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso) la produzione di documenti nuovi nel giudizio di cassazione attinenti alla questione della legittimazione che sia fondata sulla stessa situazione processuale già esistente nelle fasi di merito (cfr., ad es., Cass. n. 8527/2003 e Cass. n. 12982/2012). Occorre, peraltro, opportunamente aggiungere che nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari, la questione della qualità di condomino dell’attore, ovvero dell’appartenenza, o meno, allo stesso di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa nel condominio edilizio, può comunque formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. – di efficacia di giudicato da far valere anche in altri processi, svolgendosi il giudizio, ai sensi degli artt. 1130 n. 1) e 1131 c.c., nei confronti dell'amministratore del Condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (v. Cass. n. 35794/2021). Va, inoltre, rilevato che il secondo motivo si profila –anche con riferimento al prospettato esame di un fatto decisivo – inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis ), che, infatti, esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata”, come verificatosi propriamente nella vicenda processuale in oggetto. 8.- Come già illustrato, con il terzo motivo di ricorso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione del principio del “ne bis in idem”, perché un’ordinanza del Tribunale di Roma del 31 marzo 2017 e una sentenza dello stesso Tribunale del 2020 (la n. 14200/2020) avevano accertato la proprietà di un immobile all’interno del Condominio e la conseguente qualità di condomino in testa allo stesso ricorrente. Anche questa censura –in conformità alla proposta ex art. 380- bis, comma 1, c.p.c. –è inammissibile. E’ incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte l’insegnamento secondo cui avverso la sentenza d'appello che non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato esterno o comunque non abbia tenuto conto del giudicato formale intervenuto in separato giudizio prima del suo deposito, deve essere proposta revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., e non formulato ricorso per cassazione (v., ad es., Cass. 22506/2015 e Cass. n. 13987/2019). Peraltro, va aggiunto che il motivo in questione si prospetta inammissibile anche per difetto di specificità, non avendo indicato il ricorrente il momento di produzione delle sentenze sulle quali si sarebbe formato il giudicato (anche di questa circostanza non v’è traccia nella motivazione della sentenza qui impugnata), né allegato il riscontro documentale – per come eccepito dal Condominio controricorrente –dal quale evincere l’attestazione del formale passaggio in giudicato delle due decisioni. 9.-In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento – in favore del Condominio controricorrente - delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Essendo la presente decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati (nella specie inammissibile), di cui all'art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, il cui giudizio è stato definito in conformità alla proposta, lo stesso ricorrente deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende: Cass. S.U. 27195/2023). Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Condanna, altresì, il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 , c.p.c., al pagamento -a favore della parte controricorrente - di una somma ulteriore di euro 1.000,00, equitativamente determinata, nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4 , c.p.c., al pagamento della somma di euro 800,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussis