CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LYG2P) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente lamenta un vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio in modo alquanto generico, senza prospettare motivi di legittimità. La decisione impugnata, peraltro, motiva adeguatamente sulla pena rilevando la gravità della condotta (in relazione all'elevato importo dei crediti inesistenti utilizzati) e ai numerosi precedenti dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/20