CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 02527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11810/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CARACCIOLO;rappresentato e difeso da sé stesso , [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente– per la cassazione dell ’ ordinanza n. 1043/2022 del Tribunale di Foggia , depositata il 28 aprile 2022; udita la relazionedella causa svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: statuizione sulle spese in ordinanza di rigetto di istanza di correzione di errore materiale; ricorso ex art.111 Cost. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11810/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani con ordinanza emessa all’udienza del 28 aprile 202, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale formulata da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con AntonioLuigi [OSCURATO:PERSONA], che vi aveva resistito, sul rilievo che essa aveva indebitamente investito un error in iudicando, scaturente da un’attività valutativa del giudice, e non già un mero errore materiale; il giudice pugliese ha inoltre condannato l’istante a rimborsare alla controparte le spese del procedimento di correzione, in applicazione del principio per cui, in tale procedimento, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, si configura, all’esito della decisione, una situazione tecnica di soccombenza; avverso la statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di reiezione dell’istanza di correzione, propone ricorso straordinario per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. co n l’unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 287 e 288 c.p.c.; il ricorrente sostiene che il procedimento di correzione di errore materiale avrebbe natura non giurisdizionale, bensì meramente amministrativa, ed esiterebbe in un provvedimento meramente ordinatorio, sicché non sarebbe applicabile l’art.91 c.p.c., in tema di condanna della parte soccombente alle spese del procedimento, poiché la situazione di soccombenza potrebbe formarsi solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale contenzioso; evidenzia che l’affermazione della natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento conclusivo del procedimento di correzione di errore materiale – come tale inidoneo a determinare una situazione di tecnica soccombenza e a fondare una legittima statuizione di condanna alle C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11810/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani spese processuali – corrisponde ad un principio tradizionalme nte affermato nella giurisprudenza di legittimità, tradottosi in un orientamento consolidato; nella memoria illustrativa, tale posizione viene ribadita, precisandosi che a fronte del consolidato orientamento tradizionale, si è posta una isolata pronuncia di questa Corte, in cui si è affermato che il principio per il quale il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio, fa salvo il caso in cui questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, si ponga al contrario quale parte soccombente (Cass.05/07/2009 n. 18221); questa pronuncia – che , secondo il ricorrente , sarebbe stata peraltro smentita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, ove si sarebbe prontamente ripristinato il precedente tradizionale orientamento di segno opposto – viene evocata anche dal controricorrente, per resistere al ricorso straordinario per cassazione; 2.ritiene il collegio che la trattazione del ricorso debba essere rimessa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile,ex art.380 bis, ultimo comma, c.p.c.; 2.1. s econdo il tradizionale orientamento di questa Corte « nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio» (ex multis, Cass. 22/06/2020, n. 12184 Cass.06/11/2019, n. 28610; Cass. 19/03/2018 , n. 6701 ; Cass. 22/02 /2017 , n. 4610; Cass. 18/11/2016, n. 23578 ; Cass. 17/09/2013 , n. 21213 ; Cass.04/05/2009, n. 10203; Cass. 28/03/2008, n. 8103; Cass. 20/04/2006 , n. 9311; Cass., Sez. Un., 27/06/2002, n. 9438; Cass. 08/07/1983, n. 591); 2.2. a ll’orientamento tradizionale si contrappone, però, una recente pronuncia, la quale ha affermato che il principio secondo cui il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo alla liquidazione delle spese, in mancanza di una parte soccombente in senso proprio,fa salvo il caso in cui C.C. 06/12/2022 r.g.n. 11810/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani questa opponga resistenza all’istanza e, dunque, si ponga al contrario quale parte soccombente (Cass. 05/07/2019, n. 18221); 2.3. d i recente, questa Sezione ha ritenuto di dare continuità all’orientamento tradizionale, sul rilievo che la qualità di soccombente (e, con essa, l’obbligo di rifusione delle spese di lite) si acquisterebbe,non per il solo fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario purchessia, ma per il fatto di opporsi ad un provvedimento giudiziario pronunciato all’esito di una procedura giurisdizionale (Cass. 24/10/2022, n. 31309); in particolare si afferma nella decisione appena richiamata che: « È l’esercizio della giurisdizione il fondamento della soccombenza nelle spese, e non il mero atteggiamento di dissenso all’adozione di un provvedimento, come quello di correzione degli errori materiali, che giurisdizionale non è»; 3. r itiene il collegio che, alla luce dello stato della giurisprudenza di legittimità sul tema, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile, ai sensi dell’art.380 bis, ultimo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] la Corterimette la causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile, con rinvio a nuovo ruolo. Così deciso nell