CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08462/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso anche alla luce della memoria depositata è inammissibile. ' Giova premettere che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009, Anello, Rv. 242533). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nel quale il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza fosse meramente l'propositiva di identica questione già decisa da precedente giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, poi, ha evidenziato che l'istanza non contenesse alcun elemento di novità, non potendosi intendere tale il fatto che fosse stata modificata la richiesta di determinazione della data dell'episodio estorsivo, prima collocata dall'istante nel 1999 e ora nel 1994, avendo già il precedente giudice di merito, con motivazione esaustiva e condivisibile, rilevato che la perpetrazione dell'episodio in esame si fosse protratta anche successivamente al 1999 (e, quindi, anche successivamente al 1994) e certamente fino al 2006. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C