CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21942-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 51, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. COSTANZA n. 46, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, nello studio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentanoe difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 3998/2018 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14.10.2003 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio VilcasaS.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di aver concluso con il secondo, in data 17.1.2003, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile da costruire, contenente una clausola risolutiva espressa correlata alla prevista regolazione rateale, a presentazione dei S.A.L., del prezzo pattuito; che in detto contratto era subentrata, nella posizione del [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA].; che i due soggetti convenuti avevano dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui anzidetto ed avevano restituito all’attore gli assegni ricevuti a saldo delle rate di prezzo scadute. L’attore invocava quindi l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la dichiarazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto preliminare di cui anzidetto. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c. e il suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata alla firma del predetto negozio. Si costituiva anche [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la propria legittimazione passiva in assenza di valida cessione del contratto, invocando la nullità del preliminare per mancata indicazione di confini e dati catastali dell’immobile che ne costituiva oggetto e aderendo, per il resto, alla tesi difensiva del convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Con separato atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il medesimo ufficio giudiziario [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo altra domanda ex art. 2932 c.c. in relazione ad un analogo contratto preliminare relativo al medesimo immobile. Le due cause venivano riunite e decise con sentenza n. 3681/2012, con la quale il Tribunale rigettava le domande ex art. 2932 c.c. condannando gli attori alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 3998/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principale spiegato dal Barbera, disponendo il trasferimento del bene oggetto della sua domanda, ai sensi dell’art.2932 c.c., condizionatamente al saldo del corrispettivo pattuito in preliminare; rigettava invece l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dichiarava inammissibile quello spiegato da Gerardi nei confronti della predetta società; regolava, infine, di conseguenza le spese del doppio grado di giudizio. Propongonoricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidaizonee [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, iricorrenti denunzianol ’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale era estranea al preliminare originariamente sottoscritto tra il Barbera ed il [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbe mai subentrata nel relativo rapporto negoziale. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1372, 1406 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente emesso sentenza costitutiva nei confronti di un soggetto che non era parte del contratto preliminare del 17.1.2003. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ha effettivamente trascurato di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passivache era stata sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza, questa, della quale la sentenza impugnata dà espressamente atto (cfr. pag. 11). La Corte distrettuale, infatti, ha affrontato il diverso tema della possibilità di emanare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. a fronte di difformità parziali del bene oggetto del preliminare (cfr. pagg. 16 e ss.) ed ha esaminato l’appello incidentale spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla domanda di restituzione degli acconti versati dal Barbera, che era stata censurata dalla predetta società sul presupposto che fosse lo stesso Barbera ad essersi reso inadempiente alle obbligazioni scaturenti dal preliminare di compravendita del 17.1.2003 (cfr. pag. 22della sentenza). Tuttavia, la stessa società ricorrente dà atto, a pag. 11 del ricorso, che con lettera del 25.9.2003 aveva propost o al Barbera la cessione del contratto preliminare, originariamente concluso tra il predetto ed il [OSCURATO:PERSONA]. La successiva deduzione, secondo cui mancherebbe un espresso consenso del Barbera in forma scritta alla proposta di cessione del preliminare, è erronea, in quanto la stessa proposizione della domanda, ad opera del medesimo Barbera, costituisce comportamento che implica necessariamente l’accettazione della cessione di cui si discute. Non solo: la sentenza impugnata evidenzia che la stessa società [OSCURATO:SOCIETA]., nello svolgimento delle proprie difese, aveva invocato l’accertamento e la dichiarazione che “… il contratto preliminare stipulato in data 17.1.2003 tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], e successivamente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]si è risolto ex art. 1456 c.c. per effetto dell’esercizio, da parte di quest’ultima, della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 3 del medesimo contratto …” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). Va evidenziato, al riguardo, che l’esercizio delle facoltà previste dalle clausole contrattuali spetta soltanto alle parti del negozio; nell’affermare di aver esercitato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto preliminare di cui è causa, dunque, [OSCURATO:SOCIETA]. ha evidentemente confermato di essere subentrata nello stesso, nella medesima posizione di promittente venditrice nella quale ab origine si trovava il [OSCURATO:PERSONA], suo dante causa. La Corte di Appello, pertanto, ha ritenuto superflua la confutazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. poiché ha rite nuto che quest’u l tima avesse assunto una linea difensiva incompatibile con la sua coltivazione. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371). Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano laviolazione degli artt.1456 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che il contratto preliminare del 17.1.2003 si era risolto per esercizio, da parte della parte promittente venditrice, della clausola risolutiva espressa in esso contenuta. Con il quartoed ultimo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 17, 18 e 40 della legge n. 47 del 1985, nonché degli artt. 31 e 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente emesso sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nonostante le difformità riscontrate dal C.T.U. Le due censure, suscettibili a loro volta di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto legittimo il comportamento del Barbera, che aveva rifiutato di corrispondere le rate di prezzo alle scadenze pattuite nel preliminare in mancanza della preventiva trasmissione, da parte della parte promittente venditrice, dei S.A.L. contemplati nel predetto negozio (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) ed ha diffusamente motivato in fatto in relazione alla non incidenza delle difformità parziali del cespite ai fini della emissione della sentenza costitutiva, richiamando l’orientamento di questa Corte, non confutato da censure, secondo cui le irregolarità urbanistiche dell’immobile che non oltrepassano la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, non sono di ostacolo all’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. (cfr. pagg. 16 e ss. della sentenza ).La parte ricorrente contrappone, a tale ricostruzione del fatto e delle prove, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in relazione al valore delle domande originariamente proposte dal Gerardi e dal Barbera, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle dueparti controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente,in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA], ed in € 7.200, di cui € 200 peresborsi, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; in ambo i casi , oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato