CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2023
Cassazione n. 02008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 17 giugno 2022 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui rileva, dal delitto di ricettazione contestato al capo 2 e ha rideterminato la pena per i residui reati di concorso in riciclaggio, resistenza e lesioni, confermando nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico, nonché la violazione di legge per la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. come tentativo. Da un lato, la motivazione della sentenza impugnata avrebbe eluso lo specifico motivo di gravame diretto a evidenziare l'inesistenza di elementi da cui desumere la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa del veicolo. Dall'altro, il suddetto veicolo non potrebbe comunque dirsi consumato, perché gli imputati, interrotti dall'arrivo degli operanti, avevano solo smontato alcune parti della vetture, senza compiere modifiche tali da impedirne l'identificazione. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi generici, in quanto reiterano doglianze già congruamente disattese dalla Corte di appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondate. 3.1. I giudici di appello illustrano chiaramente ed espressamente le circostanze di tempo e di luogo che comprovano la totale consapevolezza della provenienza delittuosa: cannibalizzazione di un'autovettura in piena notte e in aperta campagna, da parte di plurimi soggetti che reagiscono violentemente ovvero si danno alla fuga all'arrivo delle Forze dell'Ordine (p. 6). La motivazione è congrua e coerente con le emergenze processuali e non risulta censurabile in questa sede di legittimità. 3.2. Il ricorrente omette di valutare, nelle proprie riflessioni in fatto e in diritto, che non solo la macchina era stata completamente smontata, ma, prima dell'intervento dei poliziotti, erano già stati «soppressi e resi inservibili, in quanto accartocciati ed occultati» gli elementi identificativi del veicolo, ovvero le targhe di immatricolazione (pp. 5-6). Le operazioni fraudolente dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene erano dunque già compiute e il reato si era in tal modo già perfezionato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere