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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27765/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è stato presentato da Bobotanu personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione.

L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011).

Pertanto, il ricorso è inammissibile.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27765/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è stato presentato da Bobotanu personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103 - non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Pertanto, il ricorso è inammissibile. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il
Sentenza Cassazione n. 05513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris